TAR Pescara, sez. I, sentenza 2019-09-06, n. 201900203

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2019-09-06, n. 201900203
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201900203
Data del deposito : 6 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2019

N. 00203/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00290/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2018, proposto da
Società Agricola F.Lli Spinosa Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S D R, A C, A L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S D R in Pescara, via Tirino, n. 8;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L’Aquila complesso monumentale di San Domenico;

nei confronti

Società Agricola Rotolo Gregorio &
C. Sas, Società Agricola Platino S.r.l., Guido Caravaggio, Moreno Pinto non costituiti in giudizio;
Silvano Di Primio, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Crocetta, Edward W.W. Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Crocetta in Chieti, via degli Spezioli n. 6;

per l'annullamento

della determinazione n.

DPD

018/408 del 7.08.2018 della Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, della determinazione n.

DPD

018/436 del 21/08/2018 della Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, della determinazione n.

DPD

018/347 del 18.06.2018 adottata dalla Giunta Regionale della Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, del verbale contenente “Riesame istruttoria di ammissibilità” del 7.06.2018, della nota della Giunta Regionale della Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà prot.

RA

0131111/18 del 8.05.2018, del Verbale contenente “Istruttoria di ammissibilità” allegato alla nota da ultimo citata, in parte qua, e nei limiti dei motivi di ricorso, del Bando Pubblico per l'attivazione della misura M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali ai sensi dell'art. 17 Reg.

UE

1305/2013 – Sottomisura 4.1 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e di Silvano Di Primio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2019 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi gli avvocati Giulio Cerceo in sostituzione di S D R presente solo nei preliminari, l'avvocato dello Stato Massimo Lucci per l'amministrazione resistente, solo nei preliminari, Edward W.W.Cheyne per la parte controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Regione Abruzzo - nell’ambito della procedura per la concessione di finanziamenti in attuazione della Misura M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali Artt. 17 Reg. (UE) 1305/2013 Sottomisura 4.1 – “Sostegno a investimenti nella aziende agricole” Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività” 2014/2020 annualità 2016 - ha ritenuto non ammissibile la domanda presentata dalla ricorrente stessa, con la seguente motivazione “ Non è soddisfatto il requisito previsto al Par. 10.2 del bando – Ammissibilità delle istanze in particolare al 2°, 3°, 7° e 8° trattino. Dall’esame dei preventivi risulta infatti che gran parte degli investimenti materiali in macchine ed attrezzature (n. 32 beni su 40 acquistati) e quelli immateriali (software di gestione), sono effettuati sulla base di offerte riferibili a ditte che non posseggono i requisiti di concorrenzialità (presenza di stessa compagine sociale o di stessi soci e/o amministratori). Mancano pertanto i tre preventivi atti a giustificare quanto previsto al Par.

8.2. del bando – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno: lettera h) punti 1) e 2). L’entità degli investimenti non ammissibili rispetto al totale dell’investimento e la necessità di assicurare la coerenza degli interventi previsti nel BPOL con gli obiettivi del bando, l’impossibilità di raggiungere e dimostrare il miglioramento della redditività e della competitività aziendale, rendono pertanto l’intera domanda di sostegno non ammissibile
””;

- in sostanza, secondo l’Amministrazione, “ La valutazione circa la non ammissibilità della domanda si è basata sulla clausola del bando che impone che i preventivi siano presentati da ditte “in concorrenza”;
nel senso che è richiesta non solo la presenza di imprenditori soggettivamente distinti e quindi di preventivi distinti, ma anche la non imputabilità degli stessi ad un medesimo centro decisionale
”;

- ha inoltre impugnato il successivo provvedimento con il quale ha ritenuto non ammissibili le spese preventivate (la ricorrente ha presentato preventivi da parte delle ditte Zamponi S.r.l., Zeta Track S.r.l., Zeta Team S.r.l., Gierre S.r.l. e Grante S.r.l., in relazione a macchine e attrezzature, e da parte delle ditte APRA S.r.l., EVIN S.r.l. e NOA SOLUTION S.r.l., relativamente all’investimento immateriale di software di gestione) ritenendo sussistenti vari indici sintomatici della non concorrenzialità delle offerte e della riconducibilità di tutti i preventivi a un unico centro decisionale;

- la ricorrente espone che il bando sarebbe in contrasto con le linee guida per l’attivazione della misura in questione, richiamate dal bando stesso, che prevedrebbero solo la presentazione di preventivi da parte di soggetti diversi e non necessariamente in concorrenza tra loro;
che “Il criterio dei tre preventivi di tre ditte concorrenti provoca altresì una distonia con le previsioni dello stesso Bando, considerato che in base allo stesso è consentito all’istante di optare anche per il bene non oggetto di preventivo più basso, così vanificando la necessità e l’opportunità di ottenere preventivi resi da ditte tra loro concorrenti”;
che il bando, all’art. 8.2, pur richiedendo, tra la documentazione da allegare alla domanda di sostegno, l’allegazione di tre preventivi emessi da ditte fornitrici concorrenti, non chiariva né specificava “il significato del termine in questione, né precisando i casi in cui la situazione avrebbe dovuto essere considerata integrata e/o indicando, se esistenti, gli indici sintomatici rivelatori dell’assenza della medesima”;
che in concreto non sarebbero poi riscontrabili “quei “gravi e concordanti” indici che l’Amministrazione ha, invece, considerato sintomatici”, atteso che, quanto alla prima circostanza evidenziata dalla Regione – cioè che l’amministratore unico (D’Ascanio Renzo) della società GIERRE detiene quote di proprietà nelle due società: Gierre per il 18% e Geomac, del quale è liquidatore, per il 50% del capitale -, tale partecipazione sarebbe in concreto ininfluente in quanto una delle due società sarebbe appunto in liquidazione e quindi con scopo del tutto limitato;
quanto alla secondo circostanza – ovvero che vi sarebbe una “ medesima compagine sociale (Zamponi P, Zamponi Assandra, Zamponi B e Zamponi Carlo) e per quote uguali di partecipazione nelle due società Zeta Track e Zeta Team;
inoltre l’Amministratore Unico della Zeta Team è Zamponi Assandra socio al 25% nelle due società
” – essa non sarebbe preclusiva alla concorrenzialità tra le società atteso che tra i soci delle società di capitali non vi sarebbe il divieto di concorrenza tra loro e con la società;
quanto alla terza circostanza – ossia “ la medesima composizione formale dei preventivi e per le ditte Zamponi,

Zeta Track e Zeta Team in particolare: identica frase nell’oggetto dei preventivi, medesimi simboli “Z” nell’intestazione ditta, stessa grafica nella descrizione del prodotto, nella condizione di fornitura, identica frase di chiusura del preventivo ” – essa non sarebbe indizio di unicità del centro decisionale in quanto basato solo su aspetti formali;

- si è costituito il controinteressato Silvano di Primo titolare della ditta individuale Vivai del Ponte (la cui richiesta di finanziamento è stata accolta solo nei limiti del residuo importo disponibile dopo l’erogazione in vantaggio delle altre concorrenti collocate in posizione più alta in graduatoria;
e che per tale ragione manifesta legittimazione a contraddire nel presente giudizio), evidenziando che la ricorrente nelle proprie controdeduzioni in via amministrativa ha dimostrato di conoscere molto bene la compagine sociale delle sue ditte fornitrici e quindi poteva essere ben consapevole di tali indici di collegamento;
che, quanto alla sussistenza di un unico centro decisionale, “ Il quadro, già di per sé molto significativo, si chiarisce ancor di più esaminando i siti internet delle società Zamponi s.p.a. e Zeta Track s.r.l.. Non solo, infatti, i due siti sono identici per format (cfr. doc.

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