TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2021-05-31, n. 202106445

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2021-05-31, n. 202106445
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106445
Data del deposito : 31 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2021

N. 06445/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02473/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2473 del 2009, proposto da
Comune di ZI, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Fiecchi, Marta Finocchi, con domicilio eletto presso lo studio Paola Fiecchi in Roma, via San Marcello Pistoiese 73/75;



contro

Associazione Sportiva Torvajanica Rugby, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Cingari, con domicilio eletto presso il suo studio in Ostia Lido, v.le Vasco De Gama n.73;
Associazione Sportiva OM ZI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Dalla Grana, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Santa Teresa n.23;
Associazione Sportiva Arcieri ZI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nadia Di Domenico, con domicilio eletto presso lo studio Paola Moschin in Roma, via S. Benco n. 74;



per l’accertamento

del credito vantato dal Comune di ZI nei confronti delle predette associazioni sportive Torvajanica Rugby, OM ZI, Arcieri ZI, ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto nelle autorizzazioni provvisorie e nell’art. 11 del regolamento per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 103 del 4 agosto 1999, della somma di danaro pari ad euro 35.088,84, derivante dalle fatture emesse dai gestori per le utenze di acqua, energia elettrica e gas consumati dalle associazioni sportive predette negli anni di utilizzo dal mese di dicembre 2000 al 30 settembre 2005 dell’impianto sportivo comunale “La Macchiozza” ed addebitate al Comune ricorrente, il quale si è sempre fatto carico delle stesse, maturando conseguentemente un credito nei confronti delle associazioni concessionarie inadempienti;

nonché per la condanna delle medesime associazioni sportive al pagamento in solido tra loro, o nella misura di pertinenza di ciascuna che sarà accertata nel corso del giudizio, della predetta somma di danaro, oltre gli ulteriori interessi al tasso legale sulle somme maturate e fino all’effettivo soddisfo, in favore dell’odierno ricorrente Comune di ZI, anche con emanazione delle ordinanze ex art. 3 ed art. 8 della l. 205/2000, che ne ingiunga e disponga l’immediato pagamento in solido delle convenute associazioni sportive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Associazione Sportiva Torvajanica Rugby, dell’Associazione Sportiva OM ZI e dell’Associazione Sportiva Arcieri ZI;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 23 aprile 2021, celebratasi in collegamento da remoto, il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Espone il Comune di ZI di avere rilasciato alle Associazioni intimate altrettante autorizzazioni provvisorie per l’utilizzo e la gestione dell’impianto sportivo comunale denominato “La Macchiozza”, dotato di un unico contatore per ciascuna utenza di fornitura dei servizi (energia elettrica, acqua, gas), con decorrenza dal mese di dicembre 2000 e fino al mese di dicembre 2002 (per la Asd Torvajanica Rugby, determina nr. 153 del 12.01.2001 e successive proroghe con termine al 30 settembre 2005; per l’Asd OM ZI, determina nr. 7972 del 20.12.2000 e successive proroghe fino al termine del 5.3.2002, salvo nuova autorizzazione che ne consentiva l’utilizzo in prosecuzione fino al 2.2.2006; per l’Asd Arcieri ZI, determina n. 8025 del 22.12.2000 e fino al 30.12.2002, salvo nuove richieste che ne consentivano l’utilizzo

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