TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-11-20, n. 202301685

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-11-20, n. 202301685
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301685
Data del deposito : 20 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2023

N. 01685/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01494/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2022, proposto da
Tenuta Agricola i Marzi S.r.l. Soc. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

AVEPA - Agenzia Veneta per i pagamenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L L, T M, B P, G Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;

nei confronti

Dea S.r.l. Soc. Agr., non costituita in giudizio.

per l'annullamento:

- del decreto AVEPA n. 1373 del 22.09.2022, notificato in pari data, a firma del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - sede di Venezia, comunicato con nota prot. 206482/2022 del 22.09.2022, avente ad oggetto “ Decadenza totale delle autorizzazioni collegate alle domande di comunicazione iniziale reimpianto anticipato n. 3522378 e reimpianto anticipato comunicazione fine lavori impianto n. 3763820, presentate dall’azienda Tenuta Agricola I Marzi s.r.l. (

CUAA

03695000269) nell’ambito delle procedure di aggiornamento dello schedario viticolo
”;

- di ogni altro atto inerente, presupposto, antecedente e conseguente, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AVEPA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. M Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Nel 2017, la Tenuta Agricola I Marzi S.r.l. Soc. Agr. presentava all’AVEPA:

a) la domanda di “ Reimpianto anticipato Venezia - Comunicazione iniziale” ID 3522378, datata 17 febbraio 2017, con la quale si impegnava ad estirpare i vigneti preesistenti presso il Comune di Quarto d’Altino (VE) ed ad impiantare in via anticipata un vigneto nel Comune di Villorba di pari superficie rispetto a quello da eradicare;

b) la domanda di “ Reimpianto anticipato Treviso - Comunicazione fine lavori impianto ” ID 3763820, datata 22 settembre 2017, con la quale comunicava la fine dei lavori di impianto del nuovo vigneto presso il Comune di Villorba (TV).

La società Tenuta I Marzi s.r.l., nel presentare tali domande, ometteva di informare l’AVEPA della pendenza del procedimento di esecuzione immobiliare n. 462/2014 R.G.E. avanti al Tribunale di Venezia inerente l’immobile oggetto della domanda di estirpo (ossia quello nel Comune di Quarto d’Altino), il cui pignoramento risale al 10 agosto 2014.

2. La proprietà dei menzionati immobili nel frattempo passava in proprietà a terzi: il terreno sito nel Comune di Villorba (TV) veniva, infatti, acquistato in data 30 dicembre 2020 da Dea s.r.l. Società Agricola;
il terreno presso il Comune di Quarto d’Altino (VE) - ove era situato il vecchio vigneto da estirpare – veniva invece trasferito, in forza della richiamata procedura esecutiva, a Cattolica Agricola s.a.r.l.

3. In data 5 luglio 2022, trascorso, quindi, il termine stabilito per la rimozione del vigneto sito in Quarto d’Altino (fissato per il giorno 31 lugli0 2021), l’AVEPA comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento di decadenza delle autorizzazioni nn. 3522378 e 3763820 per non aver quest’ultima “ presentato la comunicazione di fine lavori estirpo, come specificato dall’Allegato della DGR 291/2010 ”.

4. Seguivano le osservazioni della ricorrente a mezzo delle quali quest’ultima evidenziava che: “ Le superfici vitate che, in ottemperanza alla domanda di reimpianto anticipato (rif. Domanda n. 3522378), la S.r.l. si è assunta l’obbligo di estirpare entro la fine del 4° anno dalla data di impianto del nuovo vigneto, a far data dal 17.04.2018 non erano più nella disponibilità della società;
i terreni in questione, infatti, sono stati oggetto di trasferimento alla società Cattolica Agricola S.a.r.l. nell’ambito dell’esecuzione immobiliare n. 462/2014 R.G.E del Tribunale di Venezia, come risulta dall’allegato decreto di trasferimento. La scrivente società, pertanto, non avendo più la proprietà delle superfici, non era nelle possibilità di (rectius, non era titolata ad) effettuare la comunicazione di fine lavori (avvenuto estirpo) prevista dall’allegato A) alla DGR 291/2010. Ad ogni modo, si evidenzia che, stando a quanto a conoscenza della scrivente, le superfici vitate oggetto della domanda iniziale sono state effettivamente estirpate, entro il termine indicato nella domanda iniziale avanzata dalla scrivente, come codesta agenzia potrà appurare accedendo in loco
”.

5. In data 22 settembre 2023, l’AVEPA adottava il decreto n. 1373/2022 di “ Decadenza totale delle autorizzazioni collegate alle domande di comunicazione iniziale reimpianto anticipato n. 3522378 e reimpianto anticipato comunicazione fine lavori impianto n. 3763820, presentate dall’azienda Tenuta Agricola I Marzi s.r.l. (

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