TAR Genova, sez. I, sentenza 2019-09-25, n. 201900725
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Testo completo
Pubblicato il 25/09/2019
N. 00725/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00668/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
E T, rappresentata e difesa dagli avv. I M e F A, domiciliata ex lege presso la segreteria del T.A.R. Liguria;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 21/9/2018 volta ad ottenere il congedo straordinario senza assegni ex art. 1506 C.O.M.;
nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso in tempi compatibili con l’inizio dei corsi di specializzazione;
nonché per il risarcimento del danno da ritardo;
e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento
del provvedimento definitivo di rigetto prot. M_DGMIL REG2018 0645832 del 8/11/2018, notificato in data 9/11/2018, in riferimento all’istanza di congedo straordinario senza assegni per la frequenza del corso di specializzazione medica in ortopedia e traumatologia presso l’Università degli Studi di Siena;
del preavviso di rigetto prot. M_D GMIL REG 2018 0622035 del 26/10/2018 in relazione alla suindicata istanza;
nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e comunque collegati o conseguenti, anche se non comunicati o conosciuti, in quanto lesivi della posizione giuridica della ricorrente;
nonché per l’accertamento e la dichiarazione del diritto della ricorrente ad ottenere il congedo straordinario senza assegni così come richiesto, avendo l’Amministrazione esaurito il proprio potere discrezionale non avendo indicato nel provvedimento definitivo di rigetto (né nel preavviso) le esigenze di servizio che potevano costituire l’unico limite alla concessione alla ricorrente del congedo straordinario richiesto ex art. 1506 C.O.M.;
nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2019 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott. E T, ufficiale della Marina militare, è risultata assegnataria di borsa di studio ( sub specie di “contratto di formazione specialistica”) per la frequenza della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l’Università di Siena.
Con istanza del 21 settembre 2018, essa chiedeva di essere posta in congedo straordinario senza assegni per la durata del corso di specializzazione, ai sensi degli artt. 884, comma 2, lett. g), 911, 1474 e 1506, comma 1, lett. d), del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66).
Non avendo ricevuto riscontri nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, l’interessata proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a., regolarmente notificato mediante pec il 23 ottobre 2018 e depositato in pari data, instando anche per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da ritardo.
La domanda di tutela cautelare provvisoria è stata rigettata con decreto monocratico n. 244 del 25 ottobre 2018.
L’istanza di congedo straordinario è stata successivamente respinta dall’Amministrazione con il provvedimento meglio indicato in epigrafe.