TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2019-11-04, n. 201900959
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 04/11/2019
N. 00959/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00541/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. D M, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il suddetto legale in Brescia, via Cipro 30;
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del responsabile della Direzione Provinciale di Brescia prot. n. 75498 di data 28 maggio 2019, con il quale è stata respinta la richiesta di sospensione della cartella di pagamento notificata il 26 marzo 2019, relativa a un importo pari a € 136.094,64 (elevati a 140.058,39 nel caso di pagamento oltre i 60 giorni);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2019 il dott. M P;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha stipulato in data 23 marzo 2016, in qualità di parte venditrice, un contratto di compravendita riguardante un complesso immobiliare composto da più unità abitative, situato a Desenzano del Garda, per un prezzo dichiarato di € 700.000.
2. In base al prezzo dichiarato, la parte acquirente ha provveduto a versare l’imposta di registro nella misura del 9%, ai sensi dell’art. 1 della Parte I della Tariffa di cui al DPR 26 aprile 1986 n. 131, per un importo pari ad € 63.000.
3. L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, con nota di data 27 marzo 2018, ha inviato alla ricorrente un avviso di rettifica e liquidazione ai sensi degli art. 51 e 52 del DPR 131/1986, rideterminando il valore degli immobili in € 1.310.000, e individuando conseguentemente un’imposta di registro non versata pari a € 54.900 (con interessi pari a € 3.816,68) e una sanzione pari a € 54.900, per un totale di € 113.616,68.
4. La parte acquirente ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, e in pendenza di lite ha ottenuto il pagamento in forma ridotta ai sensi dell’art. 15 del Dlgs. 19 giugno 1997 n. 218, attivando il versamento rateizzato di un terzo della sanzione, oltre agli interessi, per un importo complessivo pari a € 20.209,54.
5. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 164 di data 1 marzo 2019, ha riconosciuto la validità del metodo seguito dall’Agenzia delle Entrate (valore di trasformazione), ma ha rilevato un errore nella superficie utilizzata per il calcolo dei costi, che è indicata in misura inferiore rispetto alla superficie utilizzata per il calcolo dei ricavi. Una volta ricostituita la corrispondenza, il valore della compravendita risulta pari a € 900.000. Su questa base devono quindi essere calcolate le imposte e le sanzioni, con i relativi interessi.
6. Nonostante la parziale vittoria ottenuta dal condebitore in solido davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, la ricorrente ha ricevuto in data 26 marzo 2019 una cartella di pagamento per un importo pari a € 136.094,64 (elevati a 140.058,39 nel caso di pagamento oltre i 60 giorni) a titolo di imposta di registro e relativa sanzione, con interessi e oneri accessori. Sia l’imposta di registro (€ 54.900) sia la sanzione (€ 54.900) sono ancora calcolate sulla base dell’avviso di rettifica e liquidazione del 27 marzo 2018.
7. In data 15 maggio 2019 la ricorrente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia di sospendere la cartella di pagamento, richiamando la sentenza n. 164/2019, e chiedendone l’estensione ai sensi dell’art. 1306 comma 2 c.c. in conseguenza della natura solidale dell’obbligazione.
8. Il responsabile della Direzione Provinciale, con provvedimento del 28 maggio 2019, ha respinto la domanda di sospensione, evidenziando che l’estensione del contenuto favorevole della sentenza al coobbligato solidale rimasto estraneo al processo presuppone il passaggio in giudicato. Nello specifico, invece, fino al 1 ottobre 2019 è pendente il termine semestrale di appello ex art. 327 comma 1 cpc, nonché ex art. 38 comma 3 del Dlgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
9. Contro il provvedimento di diniego del 28 maggio 2019 la ricorrente ha presentato impugnazione davanti a questo TAR, lamentando l’erroneo esercizio del potere di autotutela, avente natura amministrativa ai sensi dell’art. 39 del DPR 29 settembre 1973 n. 602, e del tutto autonomo rispetto al potere di sospensione cautelare previsto all’interno del processo tributario dall’art. 47 del Dlgs. 546/1992.
10. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
11. Così sintetizzata la materia del contendere, si ritiene che il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione.
12. Il potere amministrativo di sospensione della riscossione dei tributi, codificato dall’art. 39 del DPR 602/1973 con riguardo ai ruoli di cui all’art. 19 del Dlgs. 546/1992 (e in via generale applicabile anche alle cartelle di pagamento), può certamente essere esercitato in pendenza di un ricorso tributario, ma non deve interferire con la sentenza che decide il giudizio in primo grado. In proposito, l’art. 39 del DPR 602/1973 stabilisce che ricorso tributario non sospende la riscossione, ma l’amministrazione ha la facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.
13. Fino a tale momento, quindi, sussiste una doppia via a tutela del debitore: da un lato, la sospensione amministrativa della riscossione, dall’altro le misure cautelari adottate dalla Commissione Tributaria Provinciale ai sensi dell’art. 47 del Dlgs. 546/1992. Il diniego di sospensione in sede amministrativa non apre la prospettiva di un ricorso davanti al giudice amministrativo, per l’impugnazione di un atto negativo discrezionale svincolato dal sottostante rapporto tributario, ma concentra la tutela del debitore nell’ambito del processo tributario, legittimando la richiesta di misure cautelari, o la rinnovazione della richiesta di misure cautelari. Il giudice amministrativo non può interferire decidendo, al di fuori del rapporto tributario, le conseguenze di un atto di riscossione già sottoposto alla cognizione del giudice tributario. Una tutela astratta contro la riscossione, con esame incidentale della fondatezza delle questioni tributarie, occuperebbe lo stesso spazio giuridico e avrebbe le stesse conseguenze pratiche della decisione che giudice tributario, in questo caso con cognizione piena, è chiamato a pronunciare sulla medesima richiesta di tutela.
14. Dopo la pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il quadro si semplifica, perché si chiude definitivamente la via amministrativa, e il problema della riscossione diventa una fase del processo tributario, attraverso il meccanismo dell'esecuzione provvisoria in appello di cui all’art. 52 comma 2 del Dlgs. 546/1992. Tale norma consente la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecutività della sentenza impugnata, oppure la sospensione dell'atto impugnato, se da quest’ultimo può derivare all’appellante un danno grave e irreparabile.
15. La risposta circa la giurisdizione non può essere diversa quando, come nel caso in esame, il debitore preferisca non difendersi nel processo tributario, e si affidi all’estensione ex art. 1306 comma 2 c.c. degli eventuali effetti favorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dei condebitori in solido. La posizione subordinata del debitore rimasto estraneo al processo tributario è reversibile solo attraverso la proposizione di un ricorso davanti al giudice tributario, o l’intervento in un giudizio pendente, qualora ne sussistano le condizioni processuali. Non è invece sufficiente, allo scopo di costituire una posizione autonomamente tutelabile davanti al giudice amministrativo, l’inoltro all’amministrazione di istanze di sospensione della riscossione. Decidendo sulla reiezione di tali istanze, infatti, il giudice amministrativo finirebbe per incidere sul rapporto tributario, con effetti che ipoteticamente potrebbero riflettersi sui condebitori in solido impegnati nel contenzioso tributario, determinando un’inammissibile sovrapposizione di giurisdizioni.
16. In ogni caso, quando l’istanza di sospensione è stata proposta dalla ricorrente (15 maggio 2019) la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale era già stata pubblicata (1 marzo 2019), e dunque, in base all’art. 39 del DPR 602/1973, non vi era neppure la possibilità di una decisione in via amministrativa, in mancanza del relativo potere, esauritosi con la pubblicazione della sentenza di primo grado.
17. Tutti i profili della controversia rientrano quindi all’interno della giurisdizione del giudice tributario, al quale spetta l’integrale cognizione sull’ammissibilità e sulla fondatezza della domanda della ricorrente.
18. Allo scopo di fare salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, la ricorrente dovrà riproporre il giudizio davanti al giudice tributario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come stabilito dall’art. 11 cpa.
19. La particolarità della vicenda consente la compensazione delle spese di giudizio.