TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-07-08, n. 202000470

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-07-08, n. 202000470
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000470
Data del deposito : 8 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2020

N. 00470/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00061/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 61 del 2019, proposto dalla dottoressa L M M rappresentata e difesa dall’avvocato E B, con domicilio presso di lei PEC registri Giustizia;



contro

Comune di Albenga in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato professor L P presso il quale domicilia a Genova in corso Saffi 7/2;



nei confronti

dottoresse D S e C V rappresentate e difese dagli avvocati A M A, A G e A C, con loro domiciliate a Genova in piazza Dante 9/14 presso l’avvocato G B;



per l'annullamento

della determinazione 19.12.2018, n. 3096 del comune di Albenga

del verbale di gara 17.12.2018

della nota 6.11.2018, n. 50309 del comune di Albenga

dell’atto 31.10.2018, n. 2551 nella parte in cui il comune di Albenga ha subordinato l’efficacia dell’assegnazione del contratto alla prelazione delle controinteressate

dell’atto 6.8.2018 del comune di Albenga

della deliberazione 38/2918 del consiglio comunale di Albenga, di quella 2018/316 della giunta comunale e del provvedimento 1886/2018 del dirigente comunale;

per la dichiarazione di inefficacia, nullità o annullamento del contratto eventualmente stipulato tra il comune di Albenga e le controinteressate;

per la condanna del comune di Albenga alla pronuncia dell’aggiudicazione definitiva del contratto in favore della ricorrente, ovvero per la condanna al risarcimento del danno per equivalente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Albenga e delle controinteressate;

vista la propria ordinanza 52/2019;

visti gli atti e le memorie depositati;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2020 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori collegati da remoto come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La dottoressa L M M riferisce di essere la legale rappresentante della snc Farmacia san Rocco di Manzi dott.ssa Laura Maria e C e si ritiene lesa dagli atti riportati per il cui annullamento ha notificato il ricorso in trattazione che è affidato a censure in fatto e diritto.

Con distinti atti si sono costituiti in giudizio il comune di Albenga e le controinteressate, entrambi chiedendo dichiararsi inammissibile o respingersi la domanda.

Con ordinanza 52/2019 il tribunale amministrativo ha respinto la domanda cautelare proposta.

Le parti hanno depositato memorie e documenti; il comune di Albenga ha richiesto la discussione della causa da remoto.

1 Il contendere riguarda l’esito della gara indetta dal comune di Albenga, che decise con la deliberazione consiliare 13.4.2018, n. 38:

di alienare un ramo dell’azienda farmaceutica pubblica costituito dall’esercizio di proprietà ubicato in via Dalmazia;

di fissare il prezzo d’asta in base alla perizia disposta;

di demandare alla giunta e alla struttura dirigenziale dell’ente per l’adozione degli atti ulteriori.

L’esperimento si svolse così sulla base del provvedimento dirigenziale 6.8.2018, che fissò i momenti del procedimento da svolgere allo scopo, e per quel che rileva ai fini del decidere conteneva l’articolo dieci, che in dichiarata applicazione dell’articolo dodici della legge 362/1991 riconosceva il diritto di prelazione per l’acquisto dell’esercizio farmaceutico in favore dei dipendenti comunali aventi titolo, sempre alle condizioni previste dell’art. 10 ora citato.

Lo schema procedimentale prevedeva anche la presentazione dell’offerta economica da parte di un singolo farmacista o di più soggetti intenzionati a costituire una società per la futura gestione dell’esercizio e della connessa azienda: la gara sarebbe stata decisa sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, muovendo dalla base d’asta di euro 939.000,00 (novecentotrentanovemila/00) a cui avrebbe dovuto essere aggiunto un importo per le scorte del magazzino da valorizzare nella fase successiva all’aggiudicazione.

Per quanto riguarda il diritto di prelazione riconosciuto dall’avviso citato ai dipendenti comunali abilitati all’esercizio della professione farmaceutica il procedimento prevedeva la notificazione a tutti costoro dell’esito della gara descritta, con la previsione per i prelazionari di poter chiedere il subentro all’aggiudicatario alle condizioni di gara e nel termine perentorio di trenta giorni dalla piena conoscenza del risultato della selezione.

Il positivo compimento di questa fase del procedimento era previsto comportasse la decadenza dall’aggiudicazione del soggetto che era risultato come meglio graduato dal punto di vista economico, sì che l’assegnazione della concessione e delle pertinenze sarebbe andata al prelazionario che avesse offerto una somma identica a quella più elevata raggiunta nella gara.

L’art. 10 citato prevedeva infine che la partecipazione dei dipendenti comunali alla selezione non comportasse la decadenza dal diritto di prelazione da loro esercitabile nei termini descritti.

Ulteriormente in fatto è avvenuto che, dopo l’aggiudicazione dell’esercizio alla ricorrente al prezzo di euro 1.039.000,00 (unimilionetrentanovemila/00), le controinteressate presentarono una tempestiva domanda di esercizio della prelazione allo stesso prezzo, e tale istanza venne accolta dall’amministrazione civica, dal che l’impugnazione dell’interessata.

2 L’esame delle censure dedotte va

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