TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-05-14, n. 201800318
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 14/05/2018
N. 00318/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2017, proposto da
V V e L C, rappresentati e difesi dall’avvocato L C, con domicilio eletto ex art. 25, comma 1 lett. a), cod. proc. amm. presso il T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ope legis
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi su decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 819 del 5 maggio 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 819 del 5 maggio 2016, passato in giudicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario ( ex lege n. 89/2001), con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato a pagare in favore di V V, la somma di € 1.080,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dal dì della domanda a quello del saldo, unitamente alle spese del giudizio, liquidate in € 225,00 per compensi ed € 8,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. L C, anch’ella a tal titolo ricorrente.
Parte ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della c.d. penalità di mora di cui all’art. 114 c. 4, lett e) cod. proc. amm.
2. – L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. - Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione.
4. - Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, provveda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente ovvero di V V e L C, quest’ultima limitatamente alle spese di lite.
Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) con la conseguenza che:
- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.
Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c.).
5. - Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente del Ministero soccombente individuato dal Ministro in conformità di quanto disposto dall’art.