TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-04-07, n. 202104113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-04-07, n. 202104113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202104113
Data del deposito : 7 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2021

N. 04113/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04571/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4571 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale eletto presso la PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, 23;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del Decreto n. -OMISSIS-, notificato il 07.03.2013, con il quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza - Sezione III ha respinto le domande del ricorrente volte

all'accertamento della dipendenza da causa di servizio della infermità per "-OMISSIS-" e "-OMISSIS-".

del parere dei Ministero dell'Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio espresso nell'adunanza -OMISSIS-, nella parte in cui non ha riconosciuto la dipendenza da Causa di Servizio dell'infermità sulla "Documentata -OMISSIS-;

di tutti gli atti prodromici, consequenziali e connessi, compreso, per quel che occorra, il giudizio espresso dalla Settima C.M.O. di Roma con verbali modello B n. A70508191del20/11/2006 e n. A70605107 del 14/12/2007.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica da remoto del giorno 23 marzo 2021il Cons. Ines S I P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 20.05.2013, parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero, sulla base del parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 134/2011 del 05/07/2011, da un lato pur avendo riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della infermità di “ -OMISSIS- documentata in assenza di impegno funzionale in atto”, ha però respinto l'istanza di equo indennizzo avanzata dal ricorrente, assumendo che la domanda fosse stata presentata fuori termine ai sensi dell'art. 2, comma 1 del d.P.R. 461/01 dall’altro ha respinto la domanda finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità per "-OMISSIS-" e conseguentemente anche quella di equo indennizzo, ritenendo detta infermità non dipendente da causa di servizio.

L’amministrazione si è costituita in giudizio per avversare il ricorso.

Nell’odierna udienza da remoto, vista la memoria depositata da parte ricorrente in data 5 febbraio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso può essere accolto solo in parte, come di seguito evidenziato, stante per il resto l’infondatezza delle censure dedotte.

Per motivi di ordine logico, il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente la censura di cui alla lettera D) del ricorso, con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, per eccesso di potere, difetto di motivazione e carenza di istruttoria nella parte in cui viene negata la dipendenza da causa di servizio e dunque l’equo indennizzo per “ -OMISSIS-”, in quanto ad avviso di parte ricorrente l’amministrazione, a fronte del parere reso dal CVCS, non avrebbe adeguatamente approfondito la tematica del nesso causale sussistente, quantomeno a livello di concausa, tra le condizioni del servizio alle quali il dipendente è stato sottoposto per 24 anni e la malattia insorta.

La censura stessa non può essere accolta in considerazione della giurisprudenza pressoché unanime in materia di sindacato sulle valutazioni espresse dal CVCS.

Ed invero – dopo il riordino della materia avvenuto con il d.PR. n. 461 del 2001 –il parere del CVCS è determinante ai fini del riconoscimento o meno della causa di servizio, spettando oggi esclusivamente al Comitato di verifica il compito di esprimersi sulla dipendenza da cause di servizio, con parere al quale l'Amministrazione è tenuta a conformarsi (Cons. Stato n. 770 del 2019;
Tar Sicilia, Palermo n. 390 del 2019).

Ciò chiarito, bisogna poi ricordare che il CVCS perviene alle proprie conclusioni in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto il dipendente, assumendo a base cognizioni di scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il relativo parere è espressione di discrezionalità tecnica.

Di conseguenza, per costante giurisprudenza, il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell’Amministrazione che recepiscono il parere del CVCS sulla dipendenza di un’infermità da causa di servizio è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione stessa, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (Cons. Stato, n. 7761 e n. 6778 del 2019, n. 5822 del 2018;
n. 1454 del 2014;
Tar Torino, 286 del 2016;
Tar Puglia, Lecce, n. 935 del 2018 e n. 340 del 2016;
Tar Abruzzo, Pescara, n. 11 del 2016, Tar Lazio, Roma, n. 242 del 2016), che non si ravvisano nel caso in esame.

Se è vero, infatti, che il ricorrente descrive di avere svolto turni massacranti, diurni e notturni, con impossibilità di effettuare regolarmente i pasti, e di essersi trovato costantemente fino al 2005 nella necessità di fronteggiare situazioni di urgenza e costante allarme, tuttavia tali elementi- tipici della prestazione professionale di cui trattasi- non sono sufficienti, di per sé soli, a costituire indizio di un palese travisamento dei fatti.

Né può rilevare l’asserita diversa valutazione effettuata dalla C.M.O. di Roma, che nel parere espresso in data 4.12.2007 aveva riconosciuto alla patologia del ricorrente quantomeno una “eziogenesi multifattoriale”: con la nuova disciplina delineata dal d.P.R. n. 461 del 2001, infatti, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medica ospedaliera è tenuta a pronunciarsi solo sull'esistenza dell'infermità, a datarne la insorgenza e la conoscibilità, nonché a classificare l'invalidità permanente da essa derivante, esclusa ogni pronuncia sulla causa di servizio, mentre il Comitato di Verifica è chiamato appunto ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio;
parere al quale, a sua volta, l'Amministrazione è tenuta a conformarsi (T.A.R. Puglia Lecce Sez.

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