TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-07-18, n. 202301077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-07-18, n. 202301077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301077
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2023

N. 01077/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00080/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 80 del 2023, proposto da
Kibernetes s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G C e C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cellole, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Trib. Treviso, Sez. D.I., Giudice Dott. Luca Deli, n. 1221/2022 del 12 maggio 2022 (N.R.G. 2277/2022), rilasciato in forma esecutiva in data 27 maggio 2022, notificato a mezzo PEC il 10 giugno 2022 e, infine, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 27 dicembre 2022.);

- per la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 114, 4° comma, lett. d), c.p.a., affinché questi, in sostituzione dell'Amministrazione Comunale odierna resistente, provveda a dare esecuzione, a tutti gli effetti, al Decreto Ingiuntivo Trib. Treviso n. 1221/2022 del 12 maggio 2022 (R.G. n. 2277/2022);

- e per la fissazione, ai sensi dell'art. 114, 4° comma, lett. e), c.p.a., di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato derivante dal Decreto Ingiuntivo Trib. Treviso n. 1221/2022 del 12 maggio 2022 (R.G. n. 2277/2022), in aggiunta alle somme spettanti a Kibernetes in forza del predetto provvedimento monitorio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La parte ricorrente ha chiesto che fosse data esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe descritto, pronunciato dal Tribunale di Treviso nei confronti dell’intimato Comune di Cellole, mediante il pagamento dell’importo ingiunto (€ 39.931,43, al netto dell’Iva in applicazione del regime di split payment ai sensi dell’art. 17 ter d.P.R. n. 633 del 1972), oltre agli interessi di mora, alle spese ivi liquidate e a quelle successive.

2. Le somme ingiunte afferiscono a prestazioni di servizi riguardanti la gestione dei tributi locali, rispetto ai quali l’Amministrazione ha saldato solo in parte i corrispettivi maturati dalla ricorrente.

3. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

4. All’esito della camera di consiglio dell’8 marzo 2023, con ordinanza collegiale n. 330 del 2023, è stato richiesto al Comune intimato di produrre una documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa e sulla eventuale instaurazione di procedure di riequilibrio finanziario. Nel silenzio dell’Amministrazione, con ordinanza n. 669 del 2023 pronunciata in seguito alla camera di consiglio del 5 aprile 2023, la Sezione rinnovava la richiesta istruttoria, che rimaneva tuttavia inesaudita.

5. Alla camera di consiglio del 12 luglio 2023, il ricorso è stato infine trattenuto in decisione.

6.1 In via preliminare va rilevato che sussistono i requisiti di ammissibilità del giudizio, perché la ricorrente ha provato di avere ritualmente perfezionato, in data 10 giugno 2022, la notificazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (correttamente spedito in forma esecutiva), nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta presso l’indirizzo PEC dell’Amministrazione risultante dal Registro IPA) di cui all’art. 14 del D.L. del 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6.2 Nel merito il ricorso va accolto, in quanto, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) , cod. proc. amm., l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, cui deve essere equiparato il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 13 giugno 2013, n. 1747).

6.3 Per quanto precede, in ragione del perdurante inadempimento dell’Amministrazione (alla quale soltanto – una volta raggiunta dalle richieste istruttorie del Collegio - incombeva l’onere di allegare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, quali l’instaurazione della procedura di riequilibrio;
cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 986 del 2023), sussistono dunque i presupposti per l’accoglimento del ricorso e va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Comune di Cellole di dare ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1221/2022 del 12 maggio 2022, pronunciato dal Tribunale Ordinario di Treviso, corrispondendo alla ricorrente le somme ivi liquidate a titolo di capitale (€ 39.931,43 al netto dell’Iva in regime di split payment ), oltre agli interessi moratori ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2002, dalle scadenze e fino al soddisfo, con le spese liquidate in relazione alla procedura di ingiunzione, pari ad € 1.305,00 per compenso professionale e ad € 286,00 per spese, oltre al rimborso forfetario per spese generali ed accessori come per legge.

6.4 Per il caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione, si nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta , individuandolo nel Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta (entro la cui circoscrizione è compreso il Comune intimato), il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta dell’interessata, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa l’adozione dei necessari atti.

Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del Commissario ad acta , di liquidare l’eventuale compenso – a carico dell’Amministrazione inottemperante – in esito alla presentazione, da parte del ridetto Commissario, di un’istanza che documenti l’attività espletata.

6.5 Il Collegio ritiene invece di respingere l’istanza proposta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e ), cod. proc. amm. di condanna alla corresponsione di somme per l’eventuale ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, attesane la manifesta iniquità, tenuto conto che la pretesa della ricorrente troverà sollecita soddisfazione, in caso di perdurante inadempimento, entro gli stretti termini assegnati al Commissario ad acta .

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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