TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2014-12-06, n. 201412340

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2014-12-06, n. 201412340
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201412340
Data del deposito : 6 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07051/2014 REG.RIC.

N. 12340/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07051/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7051 del 2014, proposto da:
NI LI, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Izzo, con domicilio eletto presso IL AD in Roma, via di Grotta Perfetta, 130;



contro

Ministero della Giustizia;



per l'ottemperanza

del decreto della corte d'appello di roma - sezione equa riparazione - reso su procedimento n.r.g. 51757/10

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente agisce per l’esecuzione della pronuncia in oggetto nella parte in cui reca la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle somme in essa liquidate a titolo di equa riparazione.

Dedotto il carattere di definitività della pronunzia ed esposto che l’Amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando giudiziario, parte ricorrente ha chiesto che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., questo giudice amministrativo dichiari, in esecuzione della pronuncia di cui sopra, l’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle somme dovute , assegnando per l’effetto un congruo termine per adempiere, disponendo immediatamente che a tanto provveda, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta e, per il caso di persistente ritardo, la condanna del Ministero al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura ritenuta di giustizia; oltre alle spese accessorie e alle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione all’avvocato antistatario.

Nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Sulla base della documentazione depositata e delle deduzioni svolte, non contrastate ex adverso, va ritenuto che la pronuncia indicata in epigrafe non abbia, allo stato, ricevuto esecuzione.

Il ricorso va perciò accolto, nei sensi e nei limiti di cui appresso.

In relazione alla domanda principale, va ordinato al Ministero intimato di dare piena ed integrale esecuzione alla decisione di cui in epigrafe e, per l’effetto, di corrispondere in favore di parte

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