TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-10-22, n. 202200988
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Testo completo
Pubblicato il 22/10/2022
N. 00988/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00927/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 927 del 2018, proposto da
Immobiliare Marinoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti L L e S Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C B a Brescia, Via Tosio 11
contro
Comune di Palosco, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Y M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'emissione di sentenza costitutiva
ai sensi dell’art. 2932 CC che tenga luogo del contratto definitivo non concluso e che trasferisca coattivamente in favore del Comune di Palosco la proprietà delle aree e degli immobili e delle opere costituenti opere di urbanizzazione ai sensi della Convenzione urbanistica stipulata in data 9 gennaio 2001,
nonché per la condanna del Comune di Palosco:
- al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte di Immobiliare Marinoni S.r.l. a causa del ritardo nel trasferimento degli immobili imputabile alla responsabilità esclusiva del Comune;
- alla restituzione ad Immobiliare Marinoni S.r.l. della fideiussione concessa all'epoca della Convenzione, per il residuo importo di Euro 25.000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palosco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) La ricorrente soc. Immobiliare Marinoni S.r.l. (d’ora in poi semplicemente: ricorrente o Immobiliare Marinoni), unitamente ad altre persone fisiche co-lottizzanti (signori Liborio Natale Santo, Testi Rosa, Liborio Cristian, Liborio Daina e Liborio Francesco), con atto notarile del 9 gennaio 2001 ha stipulato con il Comune di Palosco una convenzione urbanistica per l’attuazione del Piano di lottizzazione dell’area artigianale-industriale denominata D5-Palosco 1 (d’ora in poi: Convenzione).
2) Detta Convenzione ha previsto l’urbanizzazione dell’area di proprietà dei lottizzanti per una superficie di 79.762,21 mq.
3) Per quanto ora rileva l’art. 3 della Convenzione prevede per i lottizzanti:
“ A) l’obbligo di realizzare il Piano di Lottizzazione nel rispetto deli elaborati depositati presso il Comune di Palosco e approvati con le deliberazioni sopra menzionate;
B) l’obbligo di cedere gratuitamente al Comune di Palosco le aree relative alle opere di urbanizzazione così come indicate nella tavola n. 8 allegata al Piano di Lottizzazione, per la superficie di 9436,10 mq, di cui 3868,12 mq come superficie destinata a parcheggi pubblici, 5489,45 mq come superficie destinata a verde pubblico e 78,5 mq quale superficie per cabina elettrica;
C) l’obbligo di cedere gratuitamente al Comune di Palosco le aree relative alle opere di urbanizzazione, così come indicate nella tavola n. 13 allegata al Piano di Lottizzazione, per la superficie complessiva di 12895,28 mq, di cui 10092,85 mq quale superficie destinata a strade e marciapiedi a servizio dei lotti e 2802,43 mq quale superficie destinata alla nuova strada e al marciapiede comunali;
D) l’obbligo di assumere a proprio carico gli oneri relativi alla realizzazione di tutte le seguenti opere di urbanizzazione primaria inerenti la lottizzazione: (i) lo svincolo stradale sulla SS 573, un nuovo tratto di strada comunale, le strade di lottizzazione, gli spazi di sosta, le aree a verde, (ii) le fognature per acque bianche e nere, (iii) la rete di distribuzione dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, del telefono, del gas metano, secondo le prescrizioni degli enti erogatori dei servizi e (iv) la formazione dell’impianto di illuminazione pubblica in ogni sua parte ”.
4) Inoltre l’art. 4 della Convenzione stabilisce che:
- “ la proprietà delle aree di cui al precedente art. 3, punti b) e c) verrà trasferita al Comune di Palosco dopo l’approvazione dei collaudi tecnico amministrativi effettuati da parte dell’Amministrazione Comunale. Detti collaudi dovranno essere eseguiti entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle opere di urbanizzazione …”;
- “… il collaudatore sarà scelto dai lottizzanti tra una rosa di tre nomi proposti dall’Amministrazione …”;
- “ La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree sarà a carico del Comune di Palosco a partire dal momento del passaggio alla proprietà comunale: fino a quella data tutta la manutenzione sarà a carico dei lottizzanti ”.
5) Immobiliare Marinoni, in adempimento delle obbligazioni convenzionali, ha realizzato molteplici opere di urbanizzazione.
6) Al fine di consentire il collaudo parziale “in corso d’opera” delle opere urbanizzative già realizzate il Comune, con provvedimento n. 6205 del 17 aprile 2002, ha predisposto la terna dei collaudatori da cui la ricorrente ha scelto il collaudatore.
Il collaudo parziale “in corso d’opera” assolveva all’importante finalità per la ricorrente di consentire lo svincolo parziale degli importi garantiti con la fideiussione.
Ed infatti il Comune, in occasione dell’approvazione dei 3 collaudi parziali in corso d’opera, ha progressivamente svincolato la polizza fideiussoria prestata dalla ricorrente, talché con l’approvazione del terzo collaudo parziale del 19 aprile 2006 l’importo è stato ridotto a soli euro 25.000,00.
7) In data 3 settembre 2002 tale collaudatore ha effettuato il primo collaudo parziale in corso d’opera, con emissione del certificato di collaudo di una parte di opere e il Comune, con provvedimento n. 270 del 4 ottobre 2002, ha determinato “ di collaudare in corso d’opera le opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione …, limitatamente a quanto collaudato dal tecnico incaricato …”.
7) Lo stesso collaudatore ha effettuato un secondo collaudo parziale in corso d’opera delle ulteriori opere realizzate, con emissione del certificato di collaudo in data 15 gennaio 2004 e conseguente provvedimento comunale n. 40 del 16 febbraio 2004 di collaudo in corso d’opera di dette ulteriori opere.
8) In data 16 marzo 2006 è stato effettuato un terzo ed ultimo collaudo parziale in corso d’opera, riguardante un’ulteriore pacchetto di opere di urbanizzazione, del quale il Comune ha preso atto con determinazione n. 1100 del 19 aprile 2006.
9) Senonché i tre collaudi parziali in corso d’opera suddetti non hanno riguardato tutte le opere di urbanizzazione previste dalla Convenzione perché al 19 aprile 2006 (data del terzo collaudo in corso d’opera) mancava quantomeno la torre-faro posizionata sulla rotatoria di innesto all’area artigianale-industriale, opera che non aveva ricevuto il visto di conformità da parte della Provincia di Bergamo e quindi non poteva essere collaudata.
10) Solo alcuni mesi più tardi la Provincia di Bergamo, con nota del 22 settembre 2016, ha dichiarato la conformità tecnica della citata torre-faro e il Comune ha avuto contezza del fatto che, almeno in astratto, tutte le opere urbanizzative prevista dalla Convenzione erano state realizzate.
11) La civica amministrazione si è quindi attivata per effettuare il collaudo definitivo di tutte le opere eseguite sin dall’anno 2001, in adempimento dell’art. 4 della Convenzione secondo cui la proprietà delle aree relative alle opere di urbanizzazione e le opere stesse (art. 3-b e 3c) “ verrà trasferita al Comune di Palosco dopo l’approvazione dei collaudi tecnico amministrativi effettuati da parte dell’Amministrazione Comunale ” e detti collaudi dovranno essere eseguiti entro e non oltre sei mesi dalla “ ultimazione ” delle opere di urbanizzazione.
12) La ricorrente ha prestato il suo consenso alla volontà del Comune di effettuare tale collaudo definitivo e, pertanto, ha nominato quale collaudatore l’arch. E R, scegliendolo tra i professionisti inseriti nella terna nuovamente predisposta dall’Amministrazione comunale ai sensi della Convenzione.
13) Il collaudatore ha effettuato i sopralluoghi e le misurazioni in loco in contraddittorio con il legale rappresentante di Immobiliare Marinoni che ha partecipato a tale attività.
14) Terminate le operazioni in data 31 ottobre 2017 è stata presentata la relazione di collaudo che ha rilevato la corretta esecuzione di quasi tutti gli interventi, quindi ritenendoli collaudabili, previo adempimento delle seguenti prescrizioni:
“ La realizzazione e completamento delle seguenti opere:
- Piazzola ecologica: sistemazione piazzola