TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-12-12, n. 202203356

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-12-12, n. 202203356
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202203356
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2022

N. 03356/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00508/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 508 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D F, col quale è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Gelsi Rossi, n. 19, indirizzo digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;

per l'annullamento,

previa sospensione,

del provvedimento emesso dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno - Sportello Unico Immigrazione prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, recante rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 12 marzo 2022 e depositato il 23 seguente, il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data -OMISSIS-, col quale la Prefettura di Salerno ha rigettato l’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare presentata in favore del sig. -OMISSIS-, quale badante, ai sensi dell’art. 103, co. 1, d.l. 34/2020, stante “l’inutile decorso del termine” previsto nel preavviso di diniego “per produrre documenti utili e/o osservazioni, ai fini di un eventuale riesame della pratica”.

Ad avviso dell’instante, il provvedimento gravato (impugnato anche dal lavoratore straniero con autonomo ricorso R.G. n.405/2022, chiamato alla stessa udienza pubblica) sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: 1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 103,

COMMA

1, 5 E 6, D.L. 34/2020 NONCHÉ ARTT. 1,

COMMA

2-BIS, E 6, 10 E 10-BIS L.241/1990;
ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E OMESSA MOTIVAZIONE – ove assume la completezza della documentazione esibita per comprovare il possesso dei requisiti previsti per conseguire la regolarizzazione del rapporto di lavoro, tenuto anche conto che il termine previsto dall’art. 10 bis, per produrre osservazioni e documenti, non avrebbe natura perentoria, per cui il tardivo riscontro della richiesta, effettuato comunque prima della chiusura del procedimento (i documenti integrativi sono stati trasmessi il-OMISSIS- mentre il provvedimento è stato adottato l’-OMISSIS-), non comporterebbe alcuna decadenza.

2. Ha resistito in giudizio l’intimata Amministrazione.

3. Con ordinanza n.160 del 20 aprile 2022, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame della determinazione gravata.

4. In esecuzione dell’ordinanza del T.A.R., la Prefettura di Salerno ha quindi proceduto alla riconvocazione dell’interessato in data -OMISSIS-, la quale tuttavia non è andata a buon fine in quanto, come può leggersi nel verbale all’uopo redatto, depositato in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato il -OMISSIS-, l’incaricato dello Sportello Unico per l’Immigrazione “ non procede alla riapertura telematica dell’istanza, in considerazione della mancata produzione della documentazione più volte richiesta (oppure della reiterata produzione dei medesimi documenti già agli atti che hanno dato luogo all’adozione del provvedimento di rigetto impugnato). Nello specifico, le parti non hanno prodotto la documentazione richiesta, con particolare riferimento a: certificato idoneità alloggiativa o richiesta di rilascio ”.

5. All’udienza pubblica dell’8 novembre 2022, sentito il difensore di parte ricorrente, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

6.1. In punto di fatto va rilevato che, dopo la comunicazione del preavviso di rigetto, spedito ai sensi dell’art. 10 bis L n. 241/1990, parte ricorrente ha dimostrato di aver inviato più volte all’Amministrazione ulteriore documentazione utile ai fini della definizione dell’istanza – ivi compreso il certificato idoneità alloggiativa, rilasciato il 24 maggio 2021 dal Comune di Nocera Inferiore – da ultimo con pec inviata il-OMISSIS-, dunque in data antecedente all’adozione del provvedimento impugnato in data -OMISSIS-.

6.2. Sul punto va richiamato l’indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui il termine ex art. 10 bis l. 241/1990 non è perentorio, non essendo qualificato come tale dalla legge, per cui il riscontro della richiesta oltre detto termine non comporta alcuna decadenza (cfr., per tutte, C.d.S., sez. III, 5 giugno 2015, n. 2775). Pertanto, nella fattispecie all’esame, l’Amministrazione aveva l’obbligo di esaminare i documentati chiarimenti resi, sia pure tardivamente, ma prima della chiusura del procedimento, in conformità ai principi di buona amministrazione e di obbligo di correttezza e buona fede.

6.3. Peraltro, il predetto certificato di idoneità alloggiativa è stato esibito nuovamente in occasione della nuova convocazione effettuata dall’Amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione, ma del tutto immotivatamente non è stato preso in considerazione dall’Autorità procedente, la quale nemmeno ha estrinsecato le ragioni di un siffatto comportamento ostativo che ha precluso un compiuto riesame della posizione dell’interessato. Anche laddove il documento fosse stato reputato inidoneo, lo Sportello Unico per l’Immigrazione avrebbe dovuto porre gli interessati in condizione di provvedere tempestivamente a reperire altra sistemazione alloggiativa, dandone successivamente comunicazione all’Ufficio.

Invero, nei procedimenti di cui si tratta, la normativa applicabile valorizza in maniera particolarmente pregnante l’interlocuzione e i momenti di contatto tra l’amministrazione e il richiedente, come emerge tanto dalla previsione di una preconvocazione e di un invito informale, riscontrabile nella prassi applicativa, alla regolarizzazione delle istanze – a prescindere dall’indiscussa applicabilità dell’istituto di portata generale del preavviso di diniego – quanto dal contenuto della circolare n. 4623 del novembre 2020, la quale, nella parte in cui prevede che il procedimento possa essere favorevolmente concluso anche sulla base della presentazione della mera richiesta di idoneità alloggiativa agli organi competenti, palesa l’obiettivo del legislatore di favorire, mediante la costante collaborazione delle parti, la completezza dell’istruttoria nell’ottica della positiva definizione delle procedure di emersione.

7. Conclusivamente, ritiene il Collegio che l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta dagli interessati prima dell’emanazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione, che va pertanto annullato.

Restano salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

8. In considerazione della peculiarità della controversia, in via eccezionale, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

9. Infine, ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

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