TAR Genova, sez. II, sentenza 2009-06-25, n. 200901527
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Testo completo
N. 01527/2009 REG.SEN.
N. 00375/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 375 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cossi Costruzioni s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti A P e L C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Genova, alla via Macaggi 21/5 - 8;
contro
Inps - Sede provinciale di Imperia, rappresentato e difeso dagli avv.ti L B, A F, V S e G S, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura regionale dell’Inps in Genova, al viale Brigata Bisagno 2/25;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti di reiezione della domanda di ammissione alla CIGO resi dall'INPS - sezione provinciale di Imperia in data 26/02/2008.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Sede di Imperia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/06/2009 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 24.4.2008 l’impresa Cossi Costruzioni s.p.a., impegnata in Liguria nella realizzazione del raddoppio della ferrovia Genova – Ventimiglia e, segnatamente, nella costruzione di una galleria nell’ambito dei lavori di realizzazione della tratta ferroviaria San Lorenzo al mare - Andora, ha impugnato nove provvedimenti in data 26-28.2.2008, con i quali l’I.N.P.S. non l’ha ammessa alla cassa integrazione ordinaria a zero ore per il periodo 1.10.2007-22.12.2007 (doc. 12 delle produzioni 13.5.2008 di parte ricorrente), in relazione alla sospensione dell’attività produttiva a causa della mancata disponibilità di discariche idonee ove stoccare il materiale di risulta.
I provvedimenti negativi sono motivati in ragione della mancanza del requisito della non imputabilità al datore di lavoro dell’evento che ha dato luogo alla sospensione dell’attività lavorativa.
A sostegno del gravame deduce tre motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione di norme di legge – nullità per vizio del procedimento: alla riunione della Commissione provinciale della cassa integrazione guadagni (di seguito, C.I.G.), alla quale compete di rilasciare un parere obbligatorio in materia di concessione del beneficio ex art. 8 L. 20.5.1965, n. 164, non è stato convocata l’organizzazione sindacale FILLEA-CGIL.
2. Erronea valutazione e travisamento dei fatti che hanno reso necessario il ricorso alla C.I.G.; erronea valutazione della loro addebitabilità.
L’obbligo di reperimento dei siti di conferimento del così detto smarino (id est, del materiale di scavo delle gallerie) gravava, in forza della convenzione di appalto 9.3.2004 tra Rete ferroviaria italiana s.p.a. e la A.T.I. Ferrovial Agroman s.a. – Cossi costruzioni s.p.a., sulla committente, e l’inadempimento del committente non costituirebbe certo un evento imputabile all’appaltatore.
3. Manifesta ingiustizia ed illogicità per disparità e contraddittorietà di trattamento, in relazione: a) alla precedente istanza di ammissione fondata sugli stessi motivi; b) all’istanza presentata dalla mandataria in A.T.I. Ferrovial Agroman s.a..
I provvedimenti impugnati si porrebbero in contrasto con precedenti determinazioni dell’I.N.P.S. che, in presenza dei medesimi eventi giustificativi dell’interruzione dei lavori e della conseguente necessaria sospensione dei lavoratori, hanno riconosciuto la fondatezza della istanza e concesso il beneficio della C.I.G., sia alla ricorrente che all’associata-mandataria.
Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., instando per la reiezione del ricorso.
Avendo l’I.N.P.S. adottato, in data 24.4.2008, una serie di nuovi provvedimenti di non ammissione alla cassa integrazione ordinaria a