TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-05-04, n. 202000616
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Testo completo
Pubblicato il 04/05/2020
N. 00616/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2018, proposto da
-OSIS- -OSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V A e Roberto D'Addabbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio V A in Bari, via Abate Gimma, n.147;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97
per
1) - l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, relativamente al periodo dal 2.10.1995 al 31.03.2014, ai fini pensionistici e previdenziali, la maggiorazione di un quinto del servizio prestato, ai sensi dell’art. 3 L. n. 284/1977;
per la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore del ricorrente:
2) - delle somme corrispondenti alle maggiori retribuzioni che questo avrebbe percepito nel periodo dal 1°.1.2011 al 31.3.2014, qualora non fosse stato trasferito dai ruoli della Polizia Penitenziaria a quelli civili del Ministero della Giustizia (quantificate nella misura di € 39.385,80 comprensivi di interessi e danno da svalutazione monetaria calcolati fino al marzo 2014), come da conteggi analitici allegati, il tutto oltre ulteriori interessi e danno da svalutazione dalla maturazione del diritto fino al soddisfo;
3) - delle ulteriori somme maturate dal ricorrente, a titolo di assegno di funzione (ex DL. n.387/1987) nella misura corrispondente alla qualifica ricoperta ed all’anzianità di servizio, per il periodo dal 1°.11.2006 e fino al termine del servizio alle dipendenze del Corpo di Polizia Penitenziaria, da quantificarsi, ove occorra in corso di causa, oltre alla condanna del Ministero della Giustizia alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente e/o a risarcirgli il danno derivante dalla minore contribuzione ricevuta in ragione della illegittima condotta;
4) - della somma di € 4.057,17 a titolo di danno da svalutazione monetaria maturato sulla somma di € di € 52.293,89 dal novembre 2006 fino al soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa D Z;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorsi r.g. nn. -OSIS-; -OSIS-(successivamente riuniti), l’odierno ricorrente, dipendente della Polizia penitenziaria, ha adito questo Tar, impugnando i provvedimenti (decreto ministeriale del 28.09.1995 e provvedimento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio Centrale del Personale n. 112024/19001 del 2.10.1995 ) con cui, a seguito di giudizio della Commissione Medico Ospedaliera di inidoneità permanente al servizio nella Polizia Penitenziaria, ma idoneità nei ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria e nelle altre Amministrazioni civili dello Stato, è stata respinta la sua richiesta, ex art. 75 D.Lgs. n.443/1992, presentata in data 28.04.1995, per ottenere il trasferimento “nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Amministrazione Penitenziaria, svolgendo una mansione che riguarda i ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria” ed è stata disposta la cessazione dal servizio per infermità del medesimo perché giudicato non idoneo al servizio nel relativo Corpo di polizia.
Questo Tar, dopo aver concesso con ordinanza cautelare la sospensione della esecuzione degli atti impugnati, con sentenza n. -OSIS-del 3.11.1997, passata in giudicato, ha accolto le richieste del ricorrente, definitivamente annullando i provvedimenti oggetto di gravame.
Il ricorrente ha, poi, nuovamente adito questo Tar (a seguito di riassunzione del ricorso inizialmente proposto dinanzi al G.L.), chiedendo, questa, in estrema sintesi, il contenuto della pretesa, di essere reintegrato nei ruoli della Polizia Penitenziaria, con mansioni tecniche, con riconoscimento della decorrenza economica e giuridica e pagamento delle differenze retributive maturate fino al 31.10.2006.
Con sentenza n.-OSIS-del 16.7.2012, sono state accolte le domande proposte, con la seguente statuizione: “ a) dichiara il diritto del ricorrente ad essere reinserito in servizio nel ruolo della Polizia Penitenziaria con l'assegnazione di mansioni rientranti in tale ruolo;
b) dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la decorrenza giuridica ed economica maturata con riferimento al pregresso periodo lavorativo quale assistente di polizia penitenziaria e ordina all’Amministrazione di provvedere al suddetto inquadramento;
c) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze retributive che quantifica in complessivi € 52.293,89 (cinquantaduemiladuecentonovantatre/89) lordi, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al 31.10.2006, oltre ulteriori interessi e rivalutazione a decorrere dal novembre 2006 a decorrere dalle singole scadenze e sino al soddisfo; ”
Con ulteriore giudizio di ottemperanza, iscritto al n. -OSIS-, il ricorrente ha formulato varie domande che, all’esito di plurimi incombenti istruttori ed una prima sentenza, sono state definite con ordinanza n.-OSIS-.
Con il presente giudizio, formula quattro distinte domande, puntualmente indicate in epigrafe, su cui il Collegio, con ordinanza n.-OSIS-, ha formulato richieste istruttorie, in parte evase dal Ministero resistente con la relazione depositata telematicamente il 23.12.2019.
L’Amministrazione non ha formulato specifiche difese, né formulato eccezione di prescrizione, depositando una relazione ministeriale.
All’udienza del 22.4.2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con la prima domanda il ricorrente chiede l’accertamento del suo diritto a vedersi riconoscere, relativamente al periodo dal 2.10.1995 al 31.3.2014, ai fini pensionistici e previdenziali, la maggiorazione di un quinto del servizio prestato, ai sensi dell’art. 3, L. n.284/1977.
Sul punto, il Collegio ritiene superati i dubbi sulla giurisdizione sollevati con ordinanza n.-OSIS-.
Come chiarito dalla difesa del ricorrente, infatti, oggetto della domanda non è l’accertamento del diritto alla pensione né la determinazione del trattamento pensionistico spettante, bensì il solo riconoscimento, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, della maggiorazione figurativa, prevista per legge, del servizio prestato ai fini pensionistici.
A ciò aggiungasi che la domanda viene formulata anche in relazione al trattamento previdenziale, su cui non vi sono ragioni per escludere la giurisdizione del G.A. per i rapporti di pubblico impiego non contrattualizzato.
Nel merito