TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-04-03, n. 202305630

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-04-03, n. 202305630
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305630
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2023

N. 05630/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05727/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5727 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Art Studies And Collecting Ag, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M P e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Servizio IV – Circolazione prot. MIC|MIC_DG-ABAP_SERV IV|27/04/2021|0013959-P| [34.58.01/65/2021];

- di tutti gli atti ad esso connessi, ancorché incogniti, ivi inclusa la nota prot. 13460 del 22.4.2021 della Direzione Generale APAB del MIC citata nel provvedimento impugnato;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11/11/2022:

- del provvedimento del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Servizio IV – Circolazione prot. MIC|MIC_DG-ABAP_22/09/2022|

DECRETO

1182] e relativa nota di trasmissione (doc. 11 prot. 34471);

- di tutti gli atti ad esso connessi, ancorché incogniti, ivi inclusa la relazione tecnica (a firma Dott.ssa Bentivoglio-Ravasio) ai sensi dell'art. 68, co. 6, del Codice dei Beni Culturali, la incognita nota prot. 2157 del 21.1.2021 della Direzione Generale APAB del MIC citata nel provvedimento impugnato nonché la nota prot. 2201 del 21 gennaio 2022 recante richiesta di rientro del dipinto sul territorio nazionale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la Art Studies And Collecting Ag ha impugnato il provvedimento prot. MIC|MIC_DG-ABAP_SERV IV| del 27/04/2021 con cui la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha annullato in autotutela l’attestato di libera circolazione n. 18603 del 3.09.2019, rilasciato dall’Ufficio Esportazione di Genova, presso la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, previo parere favorevole, reso in data 27.08.2019, ex art. 68 comma 2 del Codice, dalla Commissione consultiva all’esportazione, istituita il Ministero, avente ad oggetto il dipinto, anonimo, così descritto: “ A. DESCRIZIONE DEL BENE CULTURALE: Dipinto - PITTORE DEL XVII SECOLO S P O su tavola;
B. DIMENSIONI altezza cm. 47 X larghezza cm. 40 X profondità cm. [in bianco];
C. TITOLO O TEMA: PITTORE DEL XVII SECOLO;
D. DATAZIONE: XVII d.C.;
E. PROVENIENZA: F. AUTORE, EPOCA O SCUOLA: -;
G. MATERIALE E TECNICA: tavola;
H. VALORE DICHIARATO IN CIFRE: 2080,00;
I. VALORE RITENUTO CONGRUO IN CIFRE: 2080,00
”).

L’opera in questione, del valore stimato tra i 100 ed i 500 euro, veniva acquistata dalla ricorrente, per la cifra sopra indicata (€ 2.080,00), in occasione dell’asta tenutasi, in data 29.05.2019, presso la casa d’aste Wannenes di Genova e, contestualmente, veniva a quest’ultima affidata affinché ne richiedesse l’autorizzazione all’esportazione, essendo destinata, previo restauro, al mercato estero.

Difatti, all’esito del restauro realizzato tra il 2020 ed i primi mesi del 2021, per un costo complessivo di € 2.200,00, l’opera, con la descrizione “ Pittore del XVII secolo: S P Dipinto su tavola fondo oro cm. 47x40 – ALC (Genova) n. 18603 del 3.9.2019 ”, raggiungeva la casa d’aste Cristies’s di New York i cui esperti, dopo averla esaminata, la riconoscevano come l’espressiva raffigurazione di S P del pittore lombardo Vicenzo F (celebre pittore bresciano, capostipite e iniziatore del Rinascimento in pittura in Lombardia), risalente al periodo tra il XIV ed il XV secolo, e come tale sarebbe stata battuta all’asta fissata per il giorno 22.04.2021, per un valore pari a “$ 200,000-300,000”.

Venuto a conoscenza, tramite un post pubblicato sul gruppo privato di Facebook Le Connisseure , dell’intervenuto riconoscimento, all’estero, dell’opera in questione come il “S P” di Vincenzo F, il Ministero della Cultura dapprima richiedeva l’intervento del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale affinché ne arrestasse la procedura di vendita e, successivamente, annullava in autotutela, ex art. 21 nonies l. n. 241/90, l’attestato di libera circolazione rilasciato dall’Ufficio Esportazioni di Genova, ordinandone il rimpatrio.

L’amministrazione si è determinata al ritiro dell’attestato in parola in quanto rilasciato sulla base di un’istruttoria ritenuta insufficiente, svolta sulla base di una denuncia fuorviante, carente ed incompleta, in cui sarebbe stata omessa l’indicazione tanto della paternità del dipinto quanto della relativa storia collezionistica. L’opera sarebbe stata sottoposta all’esame della Commissione presso l’Ufficio Esportazione di Genova “imbruttita e “mascherata”, ovvero in condizioni tali da essere irriconoscibile, a causa di occultamenti “plastificanti” e di un maldestro ripasso del fondo oro, come si evincerebbe dalle fotografie pubblicate sul sito della casa d’aste Wannenes e riportate sul Sistema in uso all’Ufficio Esportazioni.

Ove la società proprietaria avesse esibito il dipinto nella sua reale consistenza, libero dagli occultamenti e dalle ridipinture sopra indicati, ed inoltre avesse fornito all’amministrazione tutte le informazioni in suo possesso circa la relativa provenienza e la storia collezionistica, così osservando il principio di legale collaborazione reciproca tra cittadino e la p.a., l’Ufficio Esportazione e la Commissione Consultiva Centrale, presso il Ministero, l’avrebbero certamente identificata come la rara opera raffigurante “S P” di Vincenzo F, uno tra i massimi esponenti del Rinascimento in pittura nell’Italia settentrionale, così negandone l’autorizzazione all’esportazione, in quanto opera di rilevante interesse per il patrimonio culturale italiano, dal punto di vista sia storico che storico-artistico.

Il cattivo stato di conservazione del dipinto, aggravato da pesanti ridipinture, e la mancata indicazione dei predetti elementi conoscitivi avrebbe indotto le Commissioni istruttorie interpellate (Commissione presso l’Ufficio Esportazioni e la Commissione consultiva all’esportazione, istituita ex art. 68 comma 2 D.lgs. n. 42/2004;
di seguito Codice), a rilasciare il richiesto attestato sulla base di una rappresentazione carente ed incompleta dei fatti.

Sulla scorta delle superiori considerazioni, il Ministero, nell’esercizio del potere di cui all’art. 16 comma 1 DPCM n. 169/2019, ha, dunque, annullato in autotutela l’attestato di L.C.

La società ricorrente ha, dunque, impugnato il provvedimento di autotutela ministeriale, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

- “1. Violazione dei principi costituzionali di trasparenza, buon andamento ed imparzialità di cui agli artt. 97 e 98 Cost.;
Violazione degli artt. da 10 a 15 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.;
Violazione delle regole europee di libera circolazione del patrimonio culturale, in mancanza di indicazione del danno subito dal patrimonio nazionale;
Violazione degli artt. 1, 3, 7 8 9 e 10 e segg. l. 241/90 e s.m.i.;
Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà”;

L’amministrazione non avrebbe potuto ordinare il rimpatrio del dipinto in Italia senza prima di avviare la Dichiarazione di interesse culturale della stessa ai sensi dell’art. 14 D.lgs. n. 42/2004.

Inoltre, il provvedimento di autotutela sarebbe stato adottato in assenza delle garanzie partecipative, sulla base di una istruttoria deficitaria, resa palese dall’espresso riconoscimento, operato nel corpo del provvedimento impugnato, dell’esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti ed indagini.

Ne conseguirebbe l’ingiustificata compressione delle facoltà dominicali della ricorrente, tutelate sia dalla Costituzione che dal diritto euro-unitario.

- “2) Violazione degli artt. 10-15, 65-72, 73 e 74 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.;
Violazione del DM 537/2017;
Violazione degli artt. 1, 3, 7 8 9 e 10 e segg. l. 241/90 e s.m.i.;
Eccesso di potere per sviamento, grave travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, carenza dei presupposti difetto di motivazione”;

L’errore valutativo in contestazione sarebbe integralmente imputabile all’amministrazione la quale, pur avendo avuto in visione il dipinto nella sua consistenza pre-restauro, tanto da apprezzarne la risalenza al XIV-XV secolo, non avrebbe effettuato ulteriori approfondimenti né richiesto integrazioni o chiarimenti alla società ricorrente. Quest’ultima, dal suo canto, non avrebbe posto in essere alcun “occultamento”, funzionale a nascondere la paternità dell’opera, essendosi piuttosto limitata a presentarla nello stato in cui l’aveva acquistata dalla casa d’aste genovese nel 2019.

Soltanto a valle del costoso e complesso restauro eseguito post autorizzazione all’esportazione, gli esperti della casa d’asta di New York, conoscendo l’omologo quadro, S Cristoforo, esposto al Denver Art Museum, probabilmente appartenente allo stesso polittico non ancora identificato, sarebbero stati nelle condizioni di identificare “S P” di Vincenzo F nella tela posta alla loro attenzione, fino a quel momento di autore ignoto.

- “3) Violazione degli artt. 10-15, 65-72, 73 e 74 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.;
Violazione del DM 537/2017;
Violazione degli artt. 1, 3, 7 8 9 e 10 e segg. l. 241/90 e s.m.i.;
Eccesso di potere per sviamento, grave travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, carenza dei presupposti difetto di motivazione”;

La valutazione posta a base dell’annullamento dell’attestato di libera circolazione risulterebbe in contrasto con gli indirizzi di carattere generale fissati nel D.M 6 dicembre 2017 n. 537, essendosi l’amministrazione limitata a valorizzare esclusivamente la qualità artistica del dipinto ex se insufficiente, in assenza di ulteriori elementi valutativi, a giustificare l’interesse culturale del dipinto.

- “4) Violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 9, 10 e 21 e segg. e segg. l. 241/90 e s.m.i.;
Mancata indicazione dell’interesse pubblico;
Eccesso di potere per carenza di motivazione sull’interesse pubblico attuale. Illegittimità costituzionale per violazione art. 42”;

Il contestato provvedimento di autotutela sarebbe viepiù illegittimo in considerazione tanto della relativa tardività, giacché adottato oltre il termine di 18 mesi di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/90, quanto della mancata ponderazione di tutti gli interessi in gioco, ivi incluso quello della società ricorrente, le cui facoltà dominicali sarebbero state immotivatamente pretermesse e compromesse.

Con ordinanza del 17/06/2021 n. 3393, l’istanza cautelare è stata rigettata in considerazione tanto dell’omessa contestazione, da parte della ricorrente, della paternità dell’opera in parola, riconosciuta come “S P” di Vincenzo F, quanto dell’assenza del periculum in mora

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11.11.2022, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 27.04.2021, n. 13959-P con cui il Ministero della Cultura, rinviando al contenuto della relazione storico artistica allegata, ha dichiarato il dipinto S P, 1462 c., tempera su tavola, cm. 47,5x 39,5, già appartenente ad un polittico smembrato assieme al pannello con S Cristoforo oggi a Denver, di Vincenzo F (Bagnolo Mella [BS], 1430 circa-Brescia, 1515), di interesse artistico e storico particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a), 13 e 14 del Codice dei beni culturali, D.lgs. n. 42/2004.

Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

- “1. Mancata comunicazione di avvio del procedimento di vincolo- Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10, comma tre lettera a), 13 e 14 del Codice dei beni culturali;
violazione o falsa applicazione articoli 7 8 9, 10 e 10-bis L. 241/90 e s.m.i.;
eccesso di potere per difetto d'istruttoria contraddittorietà carenza dei presupposti carenza di motivazione”;

- “2. Illegittimità derivata. Violazione articolo 3 e 21 quinquies, octies e nonies legge 241 del 90. Eccesso di potere per difetto di motivazione specifica sulla prevalenza dell’interesse pubblico e sul superamento dei 18 mesi. Violazione del D.M 6 dicembre 2017 n. 537. Mancata indicazione dell’interesse pubblico;
Eccesso di potere per carenza di motivazione sull’interesse pubblico attuale. Illegittimità costituzionale per violazione art. 42. Violazione del legittimo affidamento”;

Il decreto di apposizione del vincolo in contestazione, oltre a risentire dell’illegittimità dell’atto presupposto, ovvero del provvedimento di ritiro dell’attestato di libera circolazione (cd. illegittimità derivata), sarebbe altresì affetto da vizi propri.

In particolare, stante la mancata allegazione di ragioni di urgenza e considerata la dichiarata necessità di effettuare approfondimenti istruttori, la dichiarazione del vincolo di interesse artistico e storico particolarmente importante, avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio ex art. 7 e ss. l. n. 241/90, la cui omissione avrebbe frustrato le garanzie partecipative endo-procedimentali della ricorrente. Quest’ultima, ove preavvisata, avrebbe potuto diversamente orientare l’ agere pubblico.

- “3. Violazione dei principi costituzionali di trasparenza, buon andamento ed imparzialità di cui agli artt. 97 e 98 Cost.;
Violazione degli artt. da 10 a 15 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.;
Violazione delle regole europee di libera circolazione del patrimonio culturale in mancanza di indicazione del danno subito dal patrimonio nazionale;
Violazione degli artt. 1, 3, 7 8 9 e 10 e segg. l. 241/90 e s.m.i.;
Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, carenza dei presupposti”;

- “4) Violazione degli artt. 10-15, 65-72, 73 e 74 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.;
Violazione del DM 537/2017;
Violazione degli artt. 1, 3, 7 8 9 e 10 e segg. l. 241/90 e s.m.i.;
Eccesso di potere per sviamento, grave travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, carenza dei presupposti difetto di motivazione”;

- “5) Violazione degli artt. 10-15, 65-72, 73 e 74 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.;
Violazione del DM 537/2017;
Violazione degli artt. 1, 3, 7 8 9 e 10 e segg. l. 241/90 e s.m.i.;
Eccesso di potere per sviamento, grave travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, carenza dei presupposti difetto di motivazione”;

La dichiarazione di interesse storico culturale, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a), 13 e 14 del, D.lgs. n. 42/2004, sarebbe stata resa a valle di una istruttoria lacunosa e deficitaria, compendiata in una motivazione generica e stereotipata.

In particolare, l’amministrazione, oltre a non richiedere la relazione relativa al restauro commissionato dalla ricorrente in epoca successiva all’adozione dell’attestato di l.c. illegittimamente annullato dalla p.a., non avrebbe fatto buon governo dei criteri ed indirizzi generali di cui al D.M. 537/2017, essendo stata valorizzata esclusivamente la qualità artistica dell’opera ovvero un parametro che, da solo, non avrebbe potuto giustificare l’imposizione del vincolo.

Tanto più in considerazione della persistenza, presso il Denver Art Museum, dell’ulteriore opera del F (S Cristoforo), probabilmente facente parte di un polittico dell’autore, di talché il rimpatrio del solo dipinto in contestazione (S Giuseppe) e la dichiarazione di interesse culturale dello stesso si appaleserebbero viepiù irragionevoli e, quindi, lesive, oltre misura, delle facoltà dominicali della ricorrente, costituzionalmente ed euro-unitariamente tutelate.

Inoltre, nel territorio nazionale esisterebbero molteplici opere di Vincenzo F, la maggior parte delle quali esposte in luoghi aperti al pubblico e musei, di talché non sussisterebbe il requisito della cd. rarità dell’opera, genericamente addotto nella relazione istruttoria a sostegno del vincolo.

Il Ministero della Cultura, costituitosi con memoria di mera forma, ha depositato tra le altre cose, la relazione di servizio redatta dall’Ufficio, con la quale è stata preliminarmente eccepita l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento del 21/01/2022 prot. n. 2157-P con cui la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha denegato il rilascio dell’attestato di libera circolazione del dipinto per cui è causa, nel contempo avvisando dell’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 14 D.lgs. n. 42/2004. Con la relazione in parola, la Direzione Generale ha, comunque, contestato nel merito la fondatezza del ricorso, mediante articolate e documentate deduzioni difensive.

In occasione della pubblica udienza del 14.03.2023, in vista della quale la ricorrente ha ribadito le proprie ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va rilevata l’improcedibilità del ricorso principale, avente ad oggetto l’annullamento dell’attestato di libera circolazione del 18603 del 3.09.2019, per mancata impugnazione del provvedimento del 21/01/2022 prot. n. 2157-P con cui la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, dopo aver annullato l’attestato di libera circolazione rilasciato dall’Ufficio Esportazione di Genova, ha denegato il rilascio dell’attestato di libera circolazione del dipinto per cui è causa, nel contempo avvisando la società ricorrente dell’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 14 D.lgs. n. 42/2004, questione evidenziata nel rapporto informativo MIC|MIC_DG-ABAP_SERV IV|26/07/2022|0027960-P| [34.58.01/65/2021], depositato in atti il 13 dicembre 2022 dall’Avvocatura Generale dello Stato, in merito alla quale la società ricorrente nulla ha obiettato.

2. Come emerso pacificamente in atti, la Direzione Generale presso il Ministero della Cultura, dopo aver ritirato l’attestato rilasciato dall’Ufficio Esportazioni di Genova, con il successivo provvedimento n. 2157-P del 21.02.2022, adottato a valle di una compiuta istruttoria, i cui esiti risultano compendiati in un analitico e diffuso impianto motivazionale, si è determinata a denegare il rilascio dell’attestato medesimo, così inibendo, in via definitiva, la fuoriuscita del dipinto in contestazione dal territorio nazionale.

Ebbene, la società ricorrente, pur avendo avuto piena conoscenza del provvedimento in questione, risultando lo stesso richiamato, quanto agli estremi ed al relativo contenuto dispositivo, nella premessa del successivo decreto di imposizione del vincolo (prot. n. 1182 del 22/09/2022), non lo ha impugnato ovvero lo ha tralaticiamente citato nell’epigrafe del successivo ricorso per motivi aggiunti quale “ incognita nota prot. 2157 del 21.1.2021 della Direzione Generale APAB del MIC citata nel provvedimento impugnato”, senza tuttavia in proposito, articolare alcun motivo di gravame.

Considerata la mancata impugnazione del diniego di attestato di libera circolazione prot. n. 2157/2021, la società ricorrente non trarrebbe nessun vantaggio dall’annullamento giurisdizionale del provvedimento di ritiro dell’attestato precedentemente rilasciato dall’Ufficio Esportazione di Genova, con conseguente improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse

3. È, invece, procedibile il ricorso per motivi aggiunti, giacché l’istante conserva, comunque, l’interesse a contestare la legittimità del decreto n. 1182/2022 con cui il Ministero della Cultura, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a), 13 e 14 del Codice dei beni culturali, D.lgs. n. 42/2004, ha dichiarato il dipinto di proprietà della stessa di interesse artistico e storico particolarmente importante, così conformandone le facoltà dominicali.

4. Il ricorso in questione è, tuttavia, infondato e, come tale, deve essere rigettato.

5. Preliminarmente, deve essere scrutinata la censura, potenzialmente assorbente, relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 14 D.lgs. n. 42/2004.

La censura in parola non coglie nel segno.

Se è vero che agli atti del giudizio non vi è prova che la comunicazione in questione, resa in uno al diniego di rilascio dell’attestato di l.c. prot. n. 2157 del 21.1.2022, sia giunta nella sfera di conoscenza della società ricorrente in modo tempestivo – ovvero nelle more del procedimento - è altrettanto vero che quest’ultima, fin dall’adozione del provvedimento di ritiro dell’attestato di libera circolazione, era perfettamente consapevole dell’intenzione del Ministero di approfondire la rilevanza storico-artistica del dipinto oggetto di causa, al fine di apporvi il vincolo e, quindi, ben avrebbe potuto offrire ogni apporto collaborativo ritenuto utile al fine di meglio orientare l’ agere pubblico.

6. Restano, dunque, da scrutinare i motivi di gravame secondo cui la valutazione circa la sussistenza di un interesse culturale particolarmente importante dell’opera in esame, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. a) del Codice, sarebbe stata effettuata dal Ministero della Cultura in violazione degli indirizzi generali di cui al D.M. n. 537/2017.

Più precisamente, l’amministrazione avrebbe motivato il provvedimento in contestazione in modo generico, avuto esclusivo riguardo al requisito della qualità artistica dell’opera, ex se insufficiente all’imposizione del vincolo, senza peraltro considerare, per un verso, la persistenza dell’omologa opera di F, S Cristoforo, facente parte del medesimo polittico, presso il Denver Museum – di talché sarebbe irragionevole apporre il vincolo soltanto sul dipinto oggetto di causa - e, per altro verso, l’assenza del requisito della cd. “rarità”, asseritamente incompatibile con l’insistenza sul territorio nazionale di un numero notevole di opere di Vincenzo F. Sicché dall’esportazione dell’opera oggetto di causa non deriverebbe alcun nocumento a carico del patrimonio culturale nazionale.

7. L’apprezzamento dell’infondatezza delle censure in parola passa dalla preliminare considerazione circa la natura ampiamente discrezionale, ancorché soggetta al rispetto dei criteri di massima dettati dal D.M. n. 537/2017, del potere esercitato dal Ministero ai sensi degli artt. 14 e ss. D.lgs. n. 42/2004.

Tale valutazione discrezionale sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, pena l’indebita ingerenza di quest’ultimo nel merito dell’azione amministrativa, a meno che non vengano censurati errori metodologici del processo valutativo, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti ovvero manifeste illogicità ed irragionevolezze che, nel caso in esame non si ritengono sussistenti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 01/03/2021, n. 2501).

Ed invero, il presupposto del potere ministeriale di vincolo ‒ ovvero l’interesse culturale dell’opera ‒ viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto ‘storico’ (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto ‘mediato’ dalla valutazione affidata all’Amministrazione. Ne consegue che il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo di regola verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto.

È ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare anche il nucleo intimo dell’apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente inaccettabile.

Fino a quando si fronteggiano opinioni divergenti, tutte parimenti argomentabili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione ‘individuale’ dell’interessato (così Cons. Stato, sez. VI, 25.05.2022, n. 4194).

8. Ciò posto, è sufficiente analizzare il contenuto della dettagliata relazione storico-artistica integrante, per relationem, la motivazione - tutt’altro che generica - del decreto impositivo del vincolo per avvedersi del fatto che il Ministero abbia ritenuto l’opera in discussione di rilevante importanza per il patrimonio culturale nazionale non soltanto in ragione della relativa qualità artistica ma anche in quanto, il “S P” di Vincenzo F costituisce “ un prezioso tassello aggiuntivo nel percorso giovanile del maestro bresciano, a ridosso per esemplificazione dell'avvio dell'attività per la cappella Portinari a Milano, e si configura come un significativo recupero dell'unico scomparto, non ancora disperso, di un polittico di cui faceva sicuramente parte anche il succitato pannello oggi a Denver ”.

In altri termini, se è vero che, in Italia esistono numerose opere di Vincenzo F, anche esposte al pubblico, è altrettanto vero che il dipinto in esame, per come evincibile dalla relazione storico-artistica allegata al decreto di imposizione del vincolo, si distingue, oltre che per la qualità intrinseca (criterio sub 1. di cui al D.M. N. 537/2017), anche per la “rarità” dello stesso (criterio sub 2 citato D.M.), dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo.

Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, quindi, la p.a. ha valutato il dipinto in esame di interesse artistico e storico particolarmente importante, a termini dell'articolo 10, comma 3, D.lgs. n. 42/2004, attenendosi scrupolosamente agli indirizzi di carattere generale di cui al D.M. sopra citato (previsto dal comma 4 dell’art. 68 citato D.lgs.), in particolare, predisponendo, anche mediante il rinvio all’allegata relazione storico-artistica, un motivato giudizio, puntuale, esaustivo e, soprattutto, rafforzato stante l'associazione di più di un principio di rilevanza tra quelli previsti ex ante (“qualità artistica” e “rarità”).

Siffatta valutazione discrezionale, rispettosa dei criteri di massima fissati ex ante dallo stesso Ministero, è scevra da profili di illogicità ed irragionevolezza e, come tale, non sindacabile in sede giurisdizionale.

9. In conclusione, il ricorso principale è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

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