TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-04-03, n. 202305630
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Testo completo
Pubblicato il 03/04/2023
N. 05630/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05727/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5727 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Art Studies And Collecting Ag, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M P e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Servizio IV – Circolazione prot. MIC|MIC_DG-ABAP_SERV IV|27/04/2021|0013959-P| [34.58.01/65/2021];
- di tutti gli atti ad esso connessi, ancorché incogniti, ivi inclusa la nota prot. 13460 del 22.4.2021 della Direzione Generale APAB del MIC citata nel provvedimento impugnato;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11/11/2022:
- del provvedimento del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Servizio IV – Circolazione prot. MIC|MIC_DG-ABAP_22/09/2022|DECRETO 1182] e relativa nota di trasmissione (doc. 11 prot. 34471);
- di tutti gli atti ad esso connessi, ancorché incogniti, ivi inclusa la relazione tecnica (a firma Dott.ssa Bentivoglio-Ravasio) ai sensi dell'art. 68, co. 6, del Codice dei Beni Culturali, la incognita nota prot. 2157 del 21.1.2021 della Direzione Generale APAB del MIC citata nel provvedimento impugnato nonché la nota prot. 2201 del 21 gennaio 2022 recante richiesta di rientro del dipinto sul territorio nazionale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la Art Studies And Collecting Ag ha impugnato il provvedimento prot. MIC|MIC_DG-ABAP_SERV IV| del 27/04/2021 con cui la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha annullato in autotutela l’attestato di libera circolazione n. 18603 del 3.09.2019, rilasciato dall’Ufficio Esportazione di Genova, presso la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, previo parere favorevole, reso in data 27.08.2019, ex art. 68 comma 2 del Codice, dalla Commissione consultiva all’esportazione, istituita il Ministero, avente ad oggetto il dipinto, anonimo, così descritto: “ A. DESCRIZIONE DEL BENE CULTURALE: Dipinto - PITTORE DEL XVII SECOLO S P Olio su tavola; B. DIMENSIONI altezza cm. 47 X larghezza cm. 40 X profondità cm. [in bianco]; C. TITOLO O TEMA: PITTORE DEL XVII SECOLO; D. DATAZIONE: XVII d.C.; E. PROVENIENZA: F. AUTORE, EPOCA O SCUOLA: -; G. MATERIALE E TECNICA: tavola; H. VALORE DICHIARATO IN CIFRE: 2080,00; I. VALORE RITENUTO CONGRUO IN CIFRE: 2080,00 ”).
L’opera in questione, del valore stimato tra i 100 ed i 500 euro, veniva acquistata dalla ricorrente, per la cifra sopra indicata (€ 2.080,00), in occasione dell’asta tenutasi, in data 29.05.2019, presso la casa d’aste Wannenes di Genova e, contestualmente, veniva a quest’ultima affidata affinché ne richiedesse l’autorizzazione all’esportazione, essendo destinata, previo restauro, al mercato estero.
Difatti, all’esito del restauro realizzato tra il 2020 ed i primi mesi del 2021, per un costo complessivo di € 2.200,00, l’opera, con la descrizione “ Pittore del XVII secolo: S P D su tavola fondo oro cm. 47x40 – ALC (Genova) n. 18603 del 3.9.2019 ”, raggiungeva la casa d’aste Cristies’s di New York i cui esperti, dopo averla esaminata, la riconoscevano come l’espressiva raffigurazione di S P del pittore lombardo V F (celebre pittore bresciano, capostipite e iniziatore del Rinascimento in pittura in Lombardia), risalente al periodo tra il XIV ed il XV secolo, e come tale sarebbe stata battuta all’asta fissata per il giorno 22.04.2021, per un valore pari a “$ 200,000-300,000”.
Venuto a conoscenza, tramite un post pubblicato sul gruppo privato di Facebook Le Connisseure , dell’intervenuto riconoscimento, all’estero, dell’opera in questione come il “S P” di Vincenzo F, il Ministero della Cultura dapprima richiedeva l’intervento del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale affinché ne arrestasse la procedura di vendita e, successivamente, annullava in autotutela, ex art. 21 nonies l. n. 241/90, l’attestato di libera circolazione rilasciato dall’Ufficio Esportazioni di Genova, ordinandone il rimpatrio.
L’amministrazione si è determinata al ritiro dell’attestato in parola in quanto rilasciato sulla base di un’istruttoria ritenuta insufficiente, svolta sulla base di una denuncia fuorviante, carente ed incompleta, in cui sarebbe stata omessa l’indicazione tanto della paternità del dipinto quanto della relativa storia collezionistica. L’opera sarebbe stata sottoposta all’esame della Commissione presso l’Ufficio Esportazione di Genova “imbruttita e “mascherata”, ovvero in condizioni tali da essere irriconoscibile, a causa di occultamenti “plastificanti” e di un maldestro ripasso del fondo oro, come si evincerebbe dalle fotografie pubblicate sul sito della casa d’aste Wannenes e riportate sul Sistema in uso all’Ufficio Esportazioni.
Ove la società proprietaria avesse esibito il dipinto nella sua reale consistenza, libero dagli occultamenti e dalle ridipinture sopra indicati, ed inoltre avesse fornito all’amministrazione tutte le informazioni in suo possesso circa la relativa provenienza e la storia collezionistica, così osservando il principio di legale collaborazione reciproca tra cittadino e la p.a., l’Ufficio Esportazione e la Commissione Consultiva Centrale, presso il Ministero, l’avrebbero certamente identificata come la rara opera raffigurante “S P” di Vincenzo F, uno tra i massimi esponenti del Rinascimento in pittura nell’Italia settentrionale, così negandone l’autorizzazione all’esportazione, in quanto opera di rilevante interesse per il patrimonio culturale italiano, dal punto di vista sia storico che storico-artistico.
Il cattivo stato di conservazione del dipinto, aggravato da pesanti ridipinture, e la mancata indicazione dei predetti elementi conoscitivi avrebbe indotto le Commissioni istruttorie interpellate (Commissione presso l’Ufficio Esportazioni e la Commissione consultiva all’esportazione, istituita ex art. 68 comma 2 D.lgs. n. 42/2004; di seguito Codice), a rilasciare il richiesto attestato sulla base di una rappresentazione carente ed incompleta dei fatti.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il Ministero, nell’esercizio del potere di cui all’art. 16 comma 1 DPCM n. 169/2019, ha, dunque, annullato in autotutela l’attestato di L.C.
La società ricorrente ha, dunque, impugnato il provvedimento di autotutela ministeriale, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “1. Violazione dei principi costituzionali di trasparenza, buon andamento ed imparzialità di cui agli artt. 97 e 98 Cost.; Violazione degli artt. da 10 a 15 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.; Violazione delle regole europee di libera circolazione del patrimonio culturale, in mancanza di indicazione del danno subito dal patrimonio nazionale; Violazione degli artt. 1, 3, 7 8 9 e 10 e segg. l. 241/90 e s.m.i.; Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà”;
L’amministrazione non avrebbe potuto ordinare il rimpatrio del dipinto in Italia senza prima di avviare la Dichiarazione di interesse culturale della stessa ai sensi dell’art. 14 D.lgs. n. 42/2004.
Inoltre, il provvedimento di autotutela sarebbe stato adottato in assenza delle garanzie partecipative, sulla base di una istruttoria deficitaria, resa palese dall’espresso riconoscimento, operato nel corpo del provvedimento impugnato, dell’esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti ed indagini.
Ne conseguirebbe l’ingiustificata compressione delle facoltà dominicali della