TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-07-24, n. 202400243

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-07-24, n. 202400243
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400243
Data del deposito : 24 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2024

N. 00243/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00371/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 371 del 2020, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M C e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



contro

il Ministero dell’Interno - Prefettura di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempor e, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;



per l'annullamento

- del decreto n. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dal Vice Prefetto Vicario dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso, avente ad oggetto: “revoca del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- è stata concessa la qualifica , di validità biennale, di guardia particolare giurata volontaria per la vigilanza zoofila-ambientale in ambito protezionistico animale, con riguardo agli animali da affezione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, su richiesta del coordinatore nazionale per le guardie ambientali dell'associazione -OMISSIS- ”;

- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati e della condotta dell'Amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con decreto n. -OMISSIS-/-OMISSIS-del -OMISSIS- -OMISSIS-la Prefettura di Campobasso conferiva al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- la qualifica, di validità biennale, di guardia particolare giurata volontaria per la vigilanza zoofila-ambientale in ambito protezionistico animale, con riguardo agli animali da affezione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, su richiesta del coordinatore nazionale per le guardie ambientali dell’associazione “-OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS- ”.

Di detta nomina venivano notiziati la Questura e il Gruppo Carabinieri Forestale di Campobasso con nota prefettizia n. 00-OMISSIS- del -OMISSIS- 2018, ai sensi dell’art. 249, ultimo comma, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ai fini dell’esercizio della vigilanza sulla corretta osservanza delle funzioni conferite alla guardia giurata. In detta nota, segnatamente, la Prefettura chiedeva espressamente al Gruppo Carabinieri Forestale di “ tenere informato questo Ufficio sugli sviluppi del procedimento penale n. -OMISSIS-/-OMISSIS-R G Mod 21 a carico dell'interessato pendente presso la Procura della Repubblica di Campobasso ”. Procedimento che era stato promosso dalla Procura campobassana a carico del sig. -OMISSIS- e altri per i reati di cui agli artt. 2 e 6 del R.D. legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito in legge 1-OMISSIS- 1936, n. 508, poiché espletavano l’attività di guardie particolari giurate zoofile presso l’-OMISSIS- in assenza dell’approvazione da parte del Questore del regolamento disciplinante il relativo servizio.

2. Il Gruppo Carabinieri Forestale, tempo dopo, con il rapporto informativo n. -OMISSIS- del -OMISSIS- comunicava alla Prefettura l’avvenuta definizione del summenzionato procedimento penale R.G. n. -OMISSIS-/2018, conclusosi con sentenza -OMISSIS- dell’-OMISSIS- dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta oblazione.

Con la medesima nota, l’Arma dei Carabinieri comunicava però l’esistenza di un ulteriore procedimento penale -OMISSIS--OMISSIS-/18, incardinato presso il Tribunale di Campobasso, a carico dell’interessato, per la commissione dei reati di cui agli artt. 544 bis (uccisione di animali) e 340 (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità) del c.p..

3. A seguito di tanto, la Prefettura avviava nei confronti del -OMISSIS- il procedimento volto alla revoca della qualifica di guardia giurata volontaria zoofila.

Di conseguenza, con raccomandata dell’-OMISSIS- l’interessato riceveva l’avviso ex artt. 7 e 10 bis della l. n. 241/1990, cui seguiva il successivo 22 luglio la produzione di controdeduzioni difensive da parte del -OMISSIS- nell’esercizio del contraddittorio procedimentale.

4. La Prefettura, sulla base di quanto controdedotto dall’interessato, addiveniva a un approfondimento istruttorio, in particolare chiedendo al Gruppo Carabinieri Forestale, con nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di voler esprimere “ il proprio avviso, volendo anche fornire eventuali ulteriori aggiornati elementi informativi e di valutazione in ordine, alla corrente affidabilità dell'interessata a ricoprire la funzione rivestita ”.

5. L’Arma dava riscontro a quanto richiesto con nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.

Sicché con decreto n. 00-OMISSIS- del -OMISSIS- la Prefettura di Campobasso revocava il decreto del -OMISSIS- -OMISSIS-con cui era stata concessa al -OMISSIS- la qualifica di guardia particolare giurata volontaria.

Il provvedimento di revoca era munito della motivazione di seguito riportata.

1. Il combinato degli artt. 133 e 138, comma primo, a. 4 e 5, del R.D. 18 giugno 1931, n, 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, esige che, per ricoprire la funzione di guardia particolare giurata, è necessario, per gli aspiranti a esercitare tale attività, che essi osservino una condotta consona alle regole della civile e pacifica convivenza, con particolare riguardo all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza per l'esercizio di detta funzione, di particolare delicatezza e significante per la tutela della sicurezza pubblica, seppur in ambiti territoriali ben delimitati e con compiti circoscritti all'attività dell'associazione di protezione ambientale di appartenenza;

2. Invero, sussiste in capo all'Amministrazione l'obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni cd. "di polizia"(CFR: sentenza del T.A.R. Molise n.00181/2020 del 10 giugno 2020), la assoluta affidabilità degli interessati, in funzione delle specifiche finalità dell'autorizzazione medesima. Nel caso in esame, la peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata volontaria zoofila, chiamata a tutelare gli animali di affezione dai maltrattamenti, ovvero a vigilare sulla corretta detenzione degli animali medesimi, e alla quale la legge accorda, nell'esercizio delle funzioni conferitegli, la qualifica di incaricato di pubblico servizio, impone un'attenzione particolare nell'esercizio di detta discrezionalità, finalizzata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

3. Rileva, ai fini della prognosi. di intervenuta inaffidabilità del Signor -OMISSIS- a ricoprire la funzione esercitata, conclusivamente formulata, la natura della violazione al medesimo ascritta, in concorso con altra guardia particolare giurata volontaria-sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Campobasso n. -OMISSIS-/-OMISSIS-R.G.G.I.P./-OMISSIS-/-OMISSIS-R.G.N.R./-OMISSIS-/20 REG. SEN, dell'-OMISSIS--atteso che, ai sensi degli artt. 1. e2 del Regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 1952. convertito in legge 1-OMISSIS- 1936, n.508, senza l’approvazione questorile del Regolamento dei servizi - prodotto dall'associazione di protezione ambientale, della quale la guardia è socia, atto che la guardia particolare giurata è obbligata a conoscere, ad applicare ed al quale, deve ottemperare- ovvero senza che il Questore stabilisca, con eventuali specifiche prescrizioni, tutte le modalità, con cui il sevizio stesso deve essere eseguito, con l'indicazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia, è illegittima ogni attività posta in essere dalla guardia particolare giurata medesima;

4. Rileva altresì il breve lasso di tempo trascorso dalla citata sentenza, nonché la specificità di una delle imputazioni, nell'ambito del procedimento penale -OMISSIS--OMISSIS-/1, tuttora attivo, presso il Tribunale di Campobasso, a nome dell'interessato e non ancora definito, per l’ipotesi di reato di cui all'art. 544bis (uccisione di animali) del codice penale, comportamento di per sé stesso inconciliabile con la funzione esercitata;

5. A tale ultimo riguardo, si rappresenta che gli atti di denuncia, sebbene abbiano come naturale destinataria l’autorità giudiziaria penale, alla quale spetta verificarne la fondatezza, non dispensano l'autorità di pubblica sicurezza dall'assumere, con doverosa urgenza, le misure preventive e cautelative di sua pertinenza (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30 maggio 2014, n. 2819);

6. La sentenza, emessa in data -OMISSIS- dal G.I.P. presso il Tribunale di Campobasso, di non doversi procedere per estinzione del reato a motivo dell'intervenuta oblazione, non contiene alcun accertamento negativo del fatto contestato, ma anzi presuppone tale positivo accertamento. Infatti, se fosse emersa ex actis l'innocenza dell'istante, il Tribunale avrebbe di sicuro pronunciato immediatamente sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale. Per gli effetti, la concessione del beneficio dell'estinzione per oblazione ha impedito che, in sede dibattimentale, fossero, definitivamente acclarate o meno le responsabilità dell'interessato. Pertanto, non rileva, ai fini della valutazione dell'affidabilità di quest'ultimo, l'intervenuta "estinzione del reato", conseguente al citato beneficio.

7 Secondo poi un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'estinzione di un reato, differentemente dalla riabilitazione dal reato medesimo,

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