TAR Napoli, sez. III, sentenza 2011-07-12, n. 201103722

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2011-07-12, n. 201103722
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201103722
Data del deposito : 12 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11402/2002 REG.RIC.

N. 03722/2011 REG.PROV.COLL.

N. 11402/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11402 del 2002, proposto da:
Ditta Crisci Felicia, in persona del L.R. p.t., rappresentato e difeso dagli avv. F C e N M, con domicilio eletto presso F C in Napoli, via Giannone n.30 c/o E. Iacobelli;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso A G in Napoli, via S.Lucia n.81 C/0 Avvocatura Regionale;

per l'annullamento



DELLA NOTA

60935 DEL 27.08.2002 CON CUI L’ISTITUTO MEDIOCREDITO CENTRALE,

CONVENZIONATO CON LA REGIONE CAMPANIA HA RESPINTO LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE EX L.

25/.

2.1992 N.215 PROPOSTA DALLA RICORRENTE.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2011 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe la Sig.ra Felicia Crisci, titolare dell’omonima Ditta Individuale, ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il provvedimento con cui l’Istituto Mediocredito Centrale, convenzionato con la Regione Campania, ha respinto la domanda di agevolazioni proposta dalla ricorrente in data 28.05.2001 ai sensi della L.S. n.215 del 25.2.1992 (Azioni positive per l’imprenditoria femminile), al fine di realizzare una stireria industriale a Nola, in quanto “spedita fuori termine”.

L’amministrazione si è costituita in giudizio per avversare il ricorso.

Con ordinanza cautelare n.5595/02 del 6.12.2002 il Collegio ha accolto, ai fini del riesame, la domanda cautelare della ricorrente.

L’amministrazione, pertanto, ha provveduto ad esaminare nel merito l’istanza, comunicando alla ricorrente, con nota del 12.12.2003, che le era stato concesso il richiesto finanziamento (nella misura di euro 79.224,49), subordinatamente all’esito del presente giudizio.

Nella pubblica udienza del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, in considerazione della fondatezza del primo motivo di ricorso, con assorbimento delle restanti censure.

Ed invero, la motivazione del provvedimento impugnato risiede nella circostanza che la domanda della ricorrente- spedita a mezzo posta attraverso raccomandata A/R in data 31.05.2001 dall’ufficio postale di Cancello Ferrovia- non sarebbe stata spedita nei termini.

Orbene, come evidenziato nella censura in esame, l’art.9 del DPR n.314/2000 - attuativo dell’art.6 della legge n.215/92, successivamente abrogato dall'art. 23, d.p.r. 28 luglio 2000, n. 314 - stabiliva che le domande venissero presentate entro i termini previsti dal Ministero dell’Industria , Commercio e Artigianato, in relazione alle risorse disponibili.

In particolare, il D.M. 2.2.2001, per l’anno 2001 (art.1 n.2 ) aveva fissato tale termine proprio nella data del 31.05.2001.

Inoltre, con successiva circolare, lo stesso dicastero aveva precisato che “per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro postale” (v.circolare n.1130443 del 2.2.2001).

Non può quindi porsi in dubbio che la domanda di agevolazione della ricorrente sia stata inoltrata tempestivamente, rispetto ai termini indicati dal citato D.M., essendo stata spedita a mezzo raccomandata A/R in data 31.05.2001. Infatti, anche a prescindere dalla circolare esplicativa citata, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza sia amministrativa, sia civile, sia contabile “ l’equipollenza della spedizione postale alla presentazione diretta costituisce principio generale, desunto da numerose disposizioni di legge, inteso a sollevare il privato dal rischio di disfunzioni del servizio postale ed a consentirgli l’integrale disponibilità del termine. Secondo tale principio, in mancanza di una regola diversa fissata nella lex specialis della procedura, il termine finale per la presentazione della domanda del privato alla pubblica amministrazione deve considerarsi osservato ove tale domanda sia inoltrata in tempo utile a mezzo raccomandata, rilevando in tal caso la data di spedizione e non quella di ricezione da parte della destinataria “ (Consiglio Stato , sez. V, 14 settembre 2010 , n. 6678).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento in epigrafe.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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