TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-04-17, n. 201500313
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N. 00313/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00125/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 1999, proposto da:
S F, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, Via Matteotti, 99;
contro
Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
Comando Generale della Guardia di Finanza, n.c.;
per l'annullamento
- di tutti gli atti e provvedimenti con i quali le Amministrazioni intimate risultano aver respinto, e comunque non accolto, le richieste di pagamento dell’indennità c.d. “giudiziaria” prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 22.6.1988 n. 221, proposte da unità di personale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che svolgono servizio presso sezioni di Polizia Giudiziaria;
- di ogni atto presupposto, inerente e consequenziale ed, in particolare, di tutti gli atti con i quali risultano essere state respinte istanze presentate da colleghi del ricorrente per l’attribuzione dell’indennità di cui al capo che precede;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla percezione in suo favore dell’indennità c.d. “giudiziaria” prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 22.6.1988 n. 221, con decorrenza dal 5.12.1995, data di assegnazione del medesimo a sezione di Polizia Giudiziaria e con condanna delle Amministrazioni intimate, per quanto rispettivamente di competenza, al pagamento delle relative somme, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Assume il ricorrente, appartenente al corpo della Guardia di Finanza con il grado di Maresciallo Aiutante, di prestare servizio presso la sezione di Polizia Giudiziaria istituita presso la Procura della Repubblica di Ancona, dove sarebbe stato assegnato sin dal 5 dicembre 1995, e di non aver mai percepito l’indennità giudiziaria prevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 221/1988.
Con il presente ricorso, quindi, egli chiede che sia accertato il proprio diritto a percepire l’indennità di cui sopra, con decorrenza dal 5 dicembre 1995, e la condanna delle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento, in suo favore, delle relative somme, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, previo annullamento degli atti con cui dette Amministrazioni hanno respinto analoghe richieste provenienti da altri dipendenti in servizio nell’Arma dei Carabinieri, nella Polizia di Stato e nella Guardia di Finanza, anch’essi assegnati alle sezioni di Polizia Giudiziaria.
A sostegno delle proprie pretese il ricorrente, richiamando taluni precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato (pronunce n. 774 del 21 settembre 1992, n. 307 del 15 febbraio 1994, n, 417 del 1° aprile 1996), adduce che l’indennità di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 221/1988 avrebbe sostituito ed assorbito il compenso incentivante introdotto dall’art. 168 della legge n. 312/1980, corrisposto a tutto il personale amministrativo dell’Amministrazione giudiziaria, ivi compreso, per espresso disposto dell’art. 1, comma 4, del DPCM 13 aprile 1984, il personale distaccato, comandato o in posizione di fuori ruolo;ciò in quanto la disciplina dell’indennità giudiziaria sarebbe stata sempre collegata non già allo status del dipendente, ma all’effettiva prestazione del servizio presso l’Amministrazione giudiziaria.
Né sarebbe ostativa alla percezione del beneficio in parola la disposizione di cui all’art. 3, comma 60, della legge n. 537/1993, atteso che, tra il personale in servizio presso l’Amministrazione giudiziaria, andrebbe annoverato anche quello in posizione di distacco, comando o fuori ruolo.
Diversamente opinando, l’anzidetta disposizione non sarebbe esente da censura di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nel qual caso il ricorrente chiede di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per resistere al ricorso.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso è infondato e va respinto.
II.