TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202309188

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202309188
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309188
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 09188/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06559/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6559 del 2017, proposto da Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G F, G B, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto del direttore generale delle finanze dell'8 maggio 2017, recante “Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato il decreto 8 maggio 2017 adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze avente ad oggetto la “Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell’articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2013”, nonché i relativi allegati (tabelle) A e B, nella parte in cui, riferendosi ad essa, stabiliscono il versamento all’erario, in relazione alla tassa automobilistica provinciale, della somma di euro 5.490.157,53.

La ricorrente ricostruisce la disciplina della tassa automobilistica e la sua relazione con le competenze della Provincia. Evidenzia come le disposizioni della legge n, 296/2006 hanno aumentato gli importi base per il calcolo della tassa automobilistica riservando, al contempo, allo Stato quanto le Regioni e le Province Autonome avessero incassato in più in forza di tale aumento e che il Ministero dell’economia e delle finanze provvede poi a rideterminare gli importi dovuti allo Stato con appositi decreti direttoriali. Ritiene tuttavia il decreto ministeriale di rideterminazione degli importi dovuti per l’anno 2013 illegittimo “in quanto le disposizioni di cui esso è attuativo, e segnatamente il comma 321 della l. n. 296 del 2006, non sono più suscettibili di esserle applicate” nei confronti della Provincia autonoma di Trento, affidando il ricorso a due motivi.

Con il primo motivo lamenta la violazione della nuova versione dell’art. 73 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il quale, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 2, comma 107, lett. c), n. 1, della legge n. 191 del 2009, ora espressamente recita che “Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri” e dell’art. 119, comma 2, Cost., sull’autonomia finanziaria provinciale. Si sostiene che l’aumento operato con legge n. 296/2006 operava su un tributo erariale e tale natura giuridica costituiva il presupposto sulla base del quale il legislatore poteva riservare il maggior gettito allo Stato; tale situazione ora sarebbe venuta meno per l’effetto della trasformazione della natura giuridica della tassa automobilistica in tributo proprio provinciale. In particolare, afferma che con le modifiche apportate nel 2009 si è realizzata la trasformazione della tassa automobilistica da “tributo proprio derivato” in “tributo proprio in senso stretto” il che “non solo priva di ogni giustificazione l’acquisizione allo Stato di parte del suo gettito, ma determina l’inapplicabilità alla Provincia stessa dei commi 321 e 322 della l. n. 296 del 1996” come peraltro sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2017. Pertanto le disposizioni di cui ai commi 321 e 322 della l. 296/2006 sarebbero inapplicabili, poiché nel territorio provinciale il tributo erariale non esiste più. Vi sarebbe anche un contrasto con l’art. 119, secondo comma, Cost. nella parte in cui prevede la possibilità per gli enti locali di stabilire e applicare tributi propri, come fatto con l’art. 73 dello Statuto.

Con il secondo motivo espone che, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che la sopravvenuta diretta qualificazione della tassa automobilistica come “tributo proprio”, disposta dalla novella all’art. 73 dello Statuto provinciale, non abbia prodotto l’effetto di rendere inapplicabili le

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