TAR Palermo, sez. I, sentenza 2012-07-05, n. 201201441

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2012-07-05, n. 201201441
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201201441
Data del deposito : 5 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00645/2012 REG.RIC.

N. 01441/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00645/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 645 del 2012, proposto da:
M S, rappresentata e difesa dall'avv. I C M, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Notarbartolo 38;

contro

Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso l’uffico legale dell’E.A.S. sito in Palermo, via G. del Duca, 23;

per l'ottemperanza

sentenza n.3407/2002 del T.A.R. Sicilia sez. I.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 il dott. N M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 27.03.2012, e depositato il successivo 17.04.2012, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al disposto della sentenza indicata in epigrafe.

Deduce in particolare che l’E.A.S. intimata avrebbe solo in parte dato esecuzione alla sentenza di questo T.A.R. n. 3407/2002, corrispondendo le differenze stipendiali dovute, ma non adeguando il trattamento di quiescenza integrativo alla nuova misura della retribuzione.

Si è costituito l’E.A.S. che ha chiesto che la pretesa azionata dai ricorrenti venga dichiarata infondata o, comunque, prescritta.

Alla camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso, lo stesso è stato posto in decisione.

DIRITTO

La pretesa azionata dall’odierna ricorrente è inammissibile.

Come già rilevato da questa sezione con la sentenza n. 1084/2008, resa in relazione ad un giudizio analogo al presente, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione ha disposto l’accoglimento di una sola delle domande collettivamente proposte dai ricorrenti, limitatamente al personale in servizio ed alla sua retribuzione;
la medesima sentenza ha, invece, declinato la giurisdizione per quanto attiene alle domande refluenti sui trattamenti pensionistici del personale già in quiescenza.

Ciò considerato, non è vero che la corretta ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe comporta inevitabilmente l’adeguamento del trattamento pensionistico integrativo fruito dai ricorrenti, atteso che proprio tale sentenza ha espressamente declinato la propria giurisdizione in ordine ai trattamenti pensionistici.

Né evidentemente appare significativo, in questa sede, rilevare che il trattamento pensionistico integrativo ha in realtà natura retributiva: indipendentemente dall’esame della fondatezza di tale asserzione, è evidente che la natura di tale trattamento si sarebbe dovuta far valer nel giudizio cognitorio, eventualmente impugnando la sentenza che ha declinato la giurisdizione del G.A. su tutti i trattamenti pensionistici di spettanza dei ricorrenti, e non può essere introdotta nel presente giudizio, al fine di ottenere la sostanziale riforma di quanto deciso in sede cognitoria.

Il ricorso all’esame deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Attesa la natura delle pretese azionate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

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