TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2014-10-09, n. 201410241
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Testo completo
N. 10241/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09783/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso integrato da motivi aggiunti n.9783 del 2013 proposto dall’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Fondazione Santa Lucia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. G P presso il cui studio in Roma, Corso Rinascimento n.11, è elettivamente domiciliata;
contro
- la Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. R B ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna n.27;
- il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta per la Sanità della Regione Lazio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è per legge domiciliato;
- l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, rappresentata e difesa dall’avv. P Baglio ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura aziendale in Roma, Viale del Policlinico n.155;
per l'esecuzione:
della sentenza di questa Sezione, passata in giudicato, n.8937 del 17.11.2011.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2014 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso e successivi motivi aggiunti n.561/2011 la Fondazione Santa Lucia ha impugnato rispettivamente:
1) il DCA n. 90/10, con cui erano stati individuati i criteri di accesso alla alta specialità riabilitativa cod. 75, il quale ha confermato le disposizioni contenute nei decreti nn. 87/09, 75 e 76/10, che concretamente avevano escluso dalla possibilità di accreditamento per tale attività quelle gravissime patologie già sottratte all’area predetta dal piano sanitario e dalle previsioni delle Reti assistenziali dell’Ictus cerebrale acuto e del Trauma Grave e Neuro-Trauma contrariamente a quanto disposto in alcune ordinanze cautelari del TAR Lazio, riducendo del 70% circa l’attività svolta dalla ricorrente, non applicando i requisiti di accreditamento anche alle strutture pubbliche, limitando l’Alta specialità alle sole cerebro lesioni postcomatose, omettendo di prescrivere i dovuti requisiti strutturali e limitando l’attività di ricerca della ricorrente;
2) il decreto n. 8/2011, avente ad oggetto la modifica dell’Allegato 1 al decreto del Commissario ad acta n. 90 del 2010 nella parte in cui ha confermato tutte le già impugnate statuizioni del decreto n. 90 oltre all’abbattimento dei requisiti strutturali, nonché dei requisiti organizzativi delle patologie ascrivibili al cod. 75, portando il personale sanitario da una media di 142 a 93 addetti per 100 posti letto.
La Sezione con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto il suddetto gravame sul presupposto che i contestati provvedimenti: I)“non appaiono suffragati da idonea istruttoria e motivazione laddove pervengono, attraverso il richiamo ai citati decreti autonomamente impugnati, alla esclusione dal Codice 75 del trattamento delle gravi patologie neurologiche di tipo neurodegenerativo, degli