TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 2022-11-10, n. 202200755
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Pubblicato il 10/11/2022
N. 00755/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00604/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2022, proposto da:
Consigliera di Parità della Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Maddalena 40;
contro
Comune di Loiri Porto San Paolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A M, R B, F L e T A P, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari:
1) del Decreto del Sindaco del Comune di Loiri Porto San Paolo n. 10 del 23.06.2022, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 23.06.2022 al 08.07.2022, col quale sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale (4 di genere maschile e 1 di genere femminile) in violazione dell'art. 1, comma 137, L. 07.04.2014 n. 56, che ha previsto che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti deve essere garantita la rappresentanza di genere in misura pari al 40%.;
2) della Nota del Sindaco del Comune di Lori Porto San Paolo del 19.09.2022;
3) di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli impugnati, ivi compresa, ove occorra: i non conosciuti atti istruttori menzionati nel Decreto Sindacale impugnato sub 1) e la non conosciuta delibera con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto del medesimo Decreto Sindacale;
4) con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Loiri Porto San Paolo.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Rilevato che con il ricorso ora in esame la Consigliera di Parità per la Regione Sardegna impugna l’atto in epigrafe descritto -con cui il Sindaco del Comune di Loiri Porto San Paolo ha nominato la nuova Giunta- denunciando la violazione dell’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo cui “…Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico… ”, in relazione al fatto che quattro componenti della nuova Giunta del Comune di Loiri Porto San Paolo (compreso il Sindaco) sono di sesso maschile e solo uno di sesso femminile.
Rilevato che la ricorrente reputa non adeguatamente documentate le giustificazioni addotte dal Sindaco -a seguito di reiterato invito al rispetto alla normativa vigente sulla parità di genere- secondo cui la descritta composizione sarebbe stata dettata dall’impossibilità di individuare ulteriori persone di sesso femminile disponibili a entrare in Giunta.
Ritenuto che la prospettazione di parte ricorrente meriti accoglimento, per le ragioni di seguito esposte:
- non può essere, in primo luogo, condivisa l’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere del Consigliere di Parità, sollevata dalla difesa comunale, giacché -a differenza di quanto sostiene quest’ultima- la materia dell’accesso alle cariche politiche rientra, a buon diritto, tra quelle oggetto delle funzioni attribuite al Consigliere di Parità, come emerge dall’ampio tenore testuale dei primi due commi dell’art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, secondo cui “1. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.