TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-06-16, n. 202303673

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-06-16, n. 202303673
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303673
Data del deposito : 16 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2023

N. 03673/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02841/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2841 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, USR - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

1.dei decreti nn. 14510-14511-14512-14513-14514-14515-14516 del MIUR – USR per la Campania, tutti pubblicati il 19.04.2021, avente ad oggetto l'indizione del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per i profili professionali dell'area “A” e “B” del personale ATA, nella parte in cui:

- non prevedono l'aggiornamento della seconda fascia per coloro che hanno il requisito dei trenta giorni di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche o negli enti locali ai sensi dell'art. 5 del DM 13.12.2000 n. 430;

- non equiparano il servizio prestato in qualità di docente a quello prestato nelle istituzioni scolastiche o presso gli enti locali di cui all'art. 5 del DM n. 430/2000;

- non considerano il titolo di studio di laurea magistrale o di insegnante tecnico pratico idoneo per l'inserimento nella seconda fascia del personale ATA;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa G L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che, con il ricorso in esame, sono stati impugnati i decreti nn. 14510-14511-14512-14513-14514-14515-14516 del MIUR – USR per la Campania, pubblicati il 19.04.2021 aventi ad oggetto l’indizione del concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per i profili professionali dell’area “A” e “B” del personale ATA, nella parte in cui non prevedono l’aggiornamento (anche) della seconda fascia di cui all’articolo 5 comma 3, lett. b), punto 2) del DM 13.12.2000 n. 430, cui accedono coloro che hanno prestato servizio per trenta giorni nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni;

Rilevato che l’evoluzione legislativa che disciplina le graduatorie del personale ATA, rilevante ai fini del conferimento delle supplenze, conferma la tesi della difesa ministeriale circa la natura non permanente, ma ad esaurimento, della seconda fascia alla quale si riferisce la questione in controversia;

Osservato, in particolare, che:

- l'art. 1, comma 6, del D.L. 28 agosto 2000, n. 240, convertito, in L. 27 ottobre 2000, n. 306, aveva disposto, con esclusivo riferimento alle graduatorie provinciali ad esaurimento per i collaboratori scolastici, che: " le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 587, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali ", ovvero l’integrazione una tantum della graduatoria del personale che aveva prestato servizio per una durata almeno di trenta giorni;

-anche il comma 2 dell’articolo 587 richiamato espressamente dal predetto comma 6, con rinvio fisso, prevedeva il preventivo e necessario esaurimento delle graduatorie compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui all'art. 581;

-senonché, l’art. 581 è stato successivamente abrogato dall'art. 8 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, regolamento che oggi invece disciplina, con la suddivisione in tre fasce, le graduatorie conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale ATA, prevedendo espressamente solo per la seconda fascia (che corrispondono alle graduatorie provinciali di cui all’abrogato art. 581 del D. Lgs. n. 297 del 1994) l’efficacia ad esaurimento;

-secondo la vigente disciplina sopra richiamata, in particolare, l’efficacia e la “graduazione” tra loro delle tre fasce è prevista dall’art. 5 comma 3 lettere a, b e c ;

-la questione in controversia si risolve alla luce, in particolare, dell’articolo 5 comma 6, secondo periodo, che espressamente statuisce quanto segue “ le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento ” (a differenza di quelle della prima che hanno “ validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli” e della terza che invece “ hanno una validità triennale ”);

-tale disciplina si pone non solo in continuità con quella di rango primario previgente, ma è stata confermata anche dai successivi decreti ministeriali 75/2001 e 35/2004, relativi alle graduatorie di II Fascia, che riportano entrambi, nel proprio articolo 1, il riferimento a “ elenchi provinciali ad esaurimento ”, ovvero non più aperte a nuovi inserimenti di soggetti aventi titolo;

Ritenuto pertanto che il dato positivo, oltre che ragioni di ragionevolezza rappresentate nella memoria difensiva del Ministero (secondo cui, “ che senso avrebbe l’aggiornamento con cadenza triennale (e attualmente in corso) delle graduatorie di III Fascia se fosse possibile il preteso aggiornamento della II Fascia, in base a requisiti facilmente ottenibili in un singolo anno scolastico, facendo emergere la natura non permanente della graduatoria di seconda fascia che ha pertanto esaurito la sua efficacia e quindi deponga a favore della infondatezza del ricorso ”) depongono per la infondatezza del ricorso che non può trovare accoglimento;

Rilevato che tuttavia non vi è una giurisprudenza univoca della Sezione sul punto (cfr. in senso contrario, T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 27-12-2021, n. 8245) e che quindi sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite;

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