TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2010-02-11, n. 201000080
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N. 00080/2010 REG.SEN.
N. 00049/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 49 del 2000, proposto da:
Amministrazione Frazionale Separata di Assergi, rappresentata e difesa dall'avv. R L, con domicilio eletto presso avv. R L in L'Aquila, Vico di Picenze 25;
contro
Comune di L'Aquila, rappresentato e difeso dagli avv. D D N, P G, L T, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Comune in L'Aquila, piazza Palazzo 19;
nei confronti di
Centro Turistico Gran Sasso D'Italia, rappresentato e difeso dall'avv. F S D N, con domicilio eletto presso avv. F S D N in L'Aquila, via S.Marciano, N. 9;
per l'annullamento
delle delibere di Consiglio Comunale di L’Aquila n.114 del 16.7.1999 e n.167 del 30.9.1999 che trasferiscono alcuni beni mobili ed immobili al Centro Turistico del Gran Sasso d’Italia, nonché della delibera n.216 del 3.12.1996, recante approvazione dello statuto del Centro Turistico del Gran Sasso d’Italia.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di L'Aquila e del Centro Turistico Gran Sasso D'Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe individuato, l’Amministrazione frazionale separata di Assergi ha impugnato gli atti con i quali il Comune di L’Aquila ha conferito alcuni beni mobili ed immobili al Centro Turistico Gran Sasso d’Italia s.p.a., beni che essa Amministrazione separata assume compresi nel demanio ad uso civico di sua pertinenza.
Espone la ricorrente che i cittadini residenti nella frazione di Assergi del Comune di L’Aquila sono proprietari, uti cives, di un demanio civico, già identificato e definito dalla verifica dei demani e delle sue frazioni svolta ai sensi dell’art. 29 del R.D. n.332/1928, regolarmente approvata dal commissario del Ministero dell’Agricoltura e Foreste e dunque amministrato dalla speciale rappresentanza frazionale ai sensi della legge 278/1957;nondimeno, i beni in questione sono sempre stati oggetto di contenzioso tra la frazione e il Comune capoluogo, finché non è intervenuta una specifica convenzione, del 24.9.1985, con la quale il comune riconosceva la potestà amministrativa dell’Amministrazione frazionale per i beni civici di sua appartenenza, si impegnava a pagare una somma annua per l’uso degli stessi, a corrispondere i canoni relativi ai terreni per cui era stato richiesto il mutamento di destinazione ed a promuovere, e concorrere a promuovere, tutte le iniziative agro-turistiche e zootecniche d’interesse della frazione;a fronte di ciò, l’Amministrazione frazionale concedeva il proprio parere favorevole al mutamento di destinazione dei terreni civici già utilizzati dal Comune di L’Aquila ai sensi dell’art. 12, L. n.1766/1927 e 6 L.R. n.25/1988;la convenzione prevedeva altresì la stipula dei consequenziali atti di concessione, all’esito dell’autorizzazione regionale per il richiesto mutamento di destinazione dei terreni civici, in particolare relativi ai suoli interessati dalle seggiovie Prato Grande, Lago d’Assergi e Baby di Montecristo e del Gran Sasso;all’esito delle autorizzazioni concesse dalla regione, ma subordinate alla conclusione dei contratti di concessione nel termine stabilito, il Comune non ha stipulato alcun atto ed anzi ha contrastato variamente i diritti sui predii demaniali dei naturali di Assergi, predii che sono interessati, in mancanza di valida concessione, da occupazioni illegittime consentite proprio dal Comune di L’Aquila;la regione ha, in conseguenza revocato le già concesse autorizzazioni regionali, e la impugnativa proposta avverso gli atti di revoca da parte del Comune è stata respinta dal TAR con sentenza n.741/1995, passata in giudicato;i suoli in questione sono da ultimo stati conferiti dal Comune al Centro Turistico aquilano “Gran Sasso d’Italia”, già azienda speciale per la gestione di impianti sportivi e poi ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, sul presupposto che i beni sarebbero stati oggetto di uso promiscuo;dei beni conferiti all’ente sono, in particolare, di natura demaniale quelli compresi nelle particelle nn.186, 187 e 188 del f. 17 del Comune censuario di Camarda e le p.lle nn.35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 59, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 202, 203, 204, 1515, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1525, 1526, 1527, del f.16, e le p.lle n. 252, 505, 1006, 1067, sarebbe come comprovato dal fatto che lo stesso Comune di L’Aquila ha iniziato per detti suoli un procedimento di mutamento di destinazione.
Da qui il ricorso che deduce: 1) per quanto attiene alle delibere di C.C. n.114/99 e 167/99: a) violazione di legge: la frazione di Assergi è titolare di beni di proprietà o uso collettivo in via autonoma rispetto all’ente di appartenenza;l’amministrazione di beni in questione è attribuita ai Comitati eletti dalle Comunità delle frazioni;ne discende che il Comune non potrebbe concedere terreni che non rientrano nel proprio demanio comunale ma appartengono ai cittadini di Assergi quale proprietà collettiva;b) violazione di legge: per i beni gravati di uso civico la legge prevede un regime di incommerciabilità, in forza del quale non possono essere oggetto di alienazione senza preventiva autorizzazione;c) violazione di legge: il Comune di L’Aquila, tramite l’attivazione delle procedura diretta all’accertamento della promiscuità e la mancata stipula dei contratti di concessione, si è posto contro gli interessi sia dei cittadini di Assergi che di quelli dell’Aquila e dunque non può svolgere più la funzione di ente esponenziale dei cittadini di L’Aquila e della frazione di Assergi;in caso di conflitto di interessi, avrebbe dovuto essere nominata la speciale rappresentanza prevista dagli artt. 75 e 64 del R.D. n.332/1928;d) Violazione di legge. Eccesso di potere per errore nel procedimento: il Comune non avrebbe potuto trasformare il Centro turistico Gran Sasso in azienda autonoma e trasferirgli beni strumentali senza sentire l’Amministrazione Separata di Assergi, cui devono essere garantiti i diritti di partecipazione di cui alla Carta europea delle autonomie locali;2) per quanto attiene la delibera n.216 del 3.12.1996: a) violazione di legge. Eccesso di potere per errore nel procedimento: il Comune non avrebbe potuto trasformare la vecchia azienda speciale in ente strumentale non essendo l’azienda assegnataria della gestione del servizio di trasporto di persone tra Fonte Cerreto e Campo Imperatore, assegnato direttamente al Comune né poteva il comune di L’Aquila prevedere, nello statuto approvato con delibera n.216/1996, che l’azienda potesse assumere partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto né risanare i debiti sociali successivi al 1996, come in effetti ha fatto per gli anni 1997 e 1998.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso.
Si costituivano sia il Comune di L’Aquila che il Centro turistico Gran Sasso s.p.a chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e/o infondato e deducendo: l’inammissibilità del ricorso per tardività, relativamente alla impugnazione della delibera di C.C. n.216 del 3.12.1996 di approvazione dello Statuto del Centro Turistico Gran Sasso, stante il superamento del termine decadenziale, ed anche con riferimento alla deliberazione n.167 del 1999, regolarmente affissa all’albo dal 15 al 30 ottobre 1999;nel merito, il comune avrebbe trasferito solo beni di cui aveva la piena disponibilità;solo per mero errore alcune particelle di presunta natura demaniale sono rimaste comprese nel trasferimento, e per le stesse si sta procedendo alla rettifica della deliberazione;quanto alle particelle indicate nei ff. 15 e 16, le stesse non risulterebbero di natura civica;la circostanza che i beni in questione non sono di natura civica fa conseguire la carenza di interesse al ricorso;insussistente sarebbe il rilievo circa la conflitto di interessi, stante la costituzione dell’Amministrazione separata di Assergi;alla approvazione dello statuto del Centro turistico Gran Sasso è estranea l’Amministrazione separata;la trasformazione dell’azienda speciale in ente strumentale è del tutto legittima attesa la funzione pubblica di esercente il servizio di trasporto;
Le parti depositano memorie illustrative.
All’esito della pubblica udienza del 13 gennaio 2010, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
I. L’Amministrazione separata ricorrente contesta gli atti in epigrafe individuati, tra l’altro disponenti circa suoli tuttora compresi nel demanio civico facente capo ai naturali di Assergi.
II. In particolare, tra gli altri, la ricorrente impugna gli atti con i quali è stato approvato lo statuto dell’Ente strumentale controintessato (delibere di C.C. nn.114 e 167 del 1999), poi assegnatario dei beni in questione (di cui sub 1) della parte in fatto, rispetto ai quali, tuttavia, non è dato comprendere l’interesse, che la stessa Amministrazione separata individua nella tutela della propria condizione di referente del demanio civico di Assergi.
Per tale parte, il ricorso è dunque inammissibile.
III. Quanto alla impugnazione della delibera n.216 del 1999, la difesa della resistente e della controinteressata ne deducono anzitutto la tardività.
III.1) L’eccezione è infondata.
Mette conto osservare che, stante la peculiare posizione dell’Amministrazione separata, referente del demanio civico di Assergi, la delibera medesima, che di tale demanio, indebitamente, per quanto sotto si dirà, dispone, avrebbe dovuto essere comunicata alla medesima Amministrazione, da qualificarsi controinteressata.
Per essa non possono farsi dunque valere i termini decorrenti dalla mera pubblicazione della delibera stessa.
III.2) Nel merito, l’impugnativa rivolta avverso la predetta delibera n.216/99 è fondata.
La stessa Amministrazione resistente, oltre che la controinteressata, riconoscono espressamente che i beni compresi nel foglio 17, p.lle nn.186, 187 e 188, e foglio n.4, p.lla n.10, in catasto Comune di L’Aquila, censuario di Camarda, sono di natura demaniale, tanto da proporre la rettifica in parte qua della delibera di C.C. n.167 di conferimento degli stessi beni al Centro Gran Sasso, pur se tale proposta di deliberazione (depositata in atti), non ha mai trovato concreta attuazione.
Nondimeno, non sembra potersi seriamente dubitare della natura demaniale di uso civico anche degli altri beni citati in ricorso e compresi nei fg. 15 e 16 (cfr. pag. 8 del ricorso, sotto il n.2), oggetto, nel corso quantomeno dell’ultimo ventennio, di reiterate pronunce giurisdizionali (cfr., tra le altre, TAR Abruzzo - L’AQUILA, n.741/1995) e di richieste di mutamento di destinazione d’uso da parte della stessa Amministrazione comunale (come documentate da parte ricorrente nella memoria di discussione depositata in data 29 novembre 2006).
III.3) Occorre aggiungere che neppure è stata documentata la pendenza di giudizi di accertamento della natura demaniale dei suoli stessi da alcuna delle parti in causa, posto che il giudizio cui fa riferimento la ricorrente in ricorso, richiamato anche dalla controinteressata (causa iscritta al n.47/1993), avrebbe ad oggetto non già l’accertamento della qualitas soli bensì solo la richiesta di reintegrazione.
III.4) Orbene, la natura di beni ad uso civico dei terreni “conferiti” dall’Amministrazione ne determina la loro incommerciabilità, ovvero la loro indisponibilità ad usi diversi da quelli imposti dalla loro stessa natura e collettivamente consentiti ai cives.
Invero, agli stessi può applicarsi il medesimo principio valevole per i beni demaniali, che, per la loro destinazione alla soddisfazione di interessi pubblici, possono essere attribuiti a privati solo nella forma della concessione amministrativa che implica sempre l’attribuzione al privato di un diritto condizionato (cfr. Cass. n.6687/2002, ex pluris).
La legge speciale regolante appunto gli usi civici stabilisce, all’art. 12, 2° comma, che per i terreni “convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente” (e tali sono quelli per cui è causa, non convenientemente utilizzabili per la coltura agraria, stante la collocazione altimetrica e la loro natura montana), “i comuni e le associazioni non possono, senza l’autorizzazione del ministero dell’economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione”.
E’ del tutto evidente, dunque, che il Comune non poteva disporne, con conseguente illegittimità della delibera con la quale i beni stessi vengono “conferiti” al Centro Gran Sasso.
III.5) Va aggiunto che non rileva la natura di detto conferimento (in proprietà, a titolo di comodato, ovvero a titolo diverso), posto che resta ferma la indisponibilità sui beni medesimi, che non possono essere sottratti alla loro destinazione pubblica.
III.6) Neppure gioverebbe al Comune sostenerne la loro natura “promiscua”, che comunque comporterebbe, per la loro libera disponibilità, lo scioglimento della comunione secondo il procedimento stabilito dall’art. 8, 2° comma, della l. 16 giugno 1927, n.1766.
III.7) Ne consegue l’accoglimento del ricorso con annullamento dell’atto impugnato.
IV. Stante la natura pubblica delle parti in causa, le spese possono integralmente compensarsi.