TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202202858

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202202858
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202858
Data del deposito : 3 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2022

N. 02858/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03361/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3361 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Le Aci S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C G B, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Acireale, Corso Umberto I, n. 166 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato N M, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato V B in Catania, via V. E. Orlando, 15;

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- - per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:

- dell’ordinanza di ingiunzione n. 20 del 16 ottobre 2009 emessa dal dirigente capo settore urbanistica del Comune di Acireale;

- della concessione edilizia n. 12/06 del 10 marzo 2006 limitatamente alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione in essa indicati;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

- - per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 29 luglio 2022 dalla società ricorrente, per l’annullamento previa sospensione:

- del ruolo emesso dal Comune di Acireale anno 2010 visto 5541 del 6/10/2010 partita 1168563;

- dell’atto n. 29320229009299379000 del 16-5-2022, pervenuto in data 1-6-2022, nella parte in cui quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione Provincia di Catania ha intimato alla ricorrente il pagamento in favore del Comune di Acireale dell’importo di € 120.580,89 a titolo di oneri di urbanizzazione, interessi di mora e spese, ex Legge n. 10/1977 – D.P.R. n. 380/2001;

- della presupposta cartella di pagamento dell’Ufficio Riscossione n. 29320100091826492000, notificata il 25/01/2011 e dell’inerente iscrizione a ruolo;

nonché per l’accertamento negativo e la declaratoria di insussistenza della pretesa creditoria azionata ex adverso nei confronti della odierna ricorrente per estinzione del diritto del Comune resistente al pagamento del superiore importo per oneri concessori e di urbanizzazione e connesse sanzioni, stante l’intervenuta prescrizione;

nonché, ove occorra ed in via derivata, dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e segnatamente:

della ordinanza di ingiunzione n. 20 del 16 ottobre 2009 emessa dal dirigente capo settore urbanistica del Comune di Acireale;

della concessione edilizia n. 12/06 del 10 marzo 2006 limitatamente alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione in essa indicati;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Acireale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 26 settembre 2022, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 30 novembre 2009 e depositato in data 30 dicembre 2009 la società ricorrente ha rappresentato quanto segue.

Con ordinanza di ingiunzione notificata in data 29 ottobre 2009, veniva intimato alla società ricorrente il pagamento, in favore del Comune di Acireale, della somma complessiva di € 311.909,27 a titolo di “ N. 4 rate del contributo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ed € 77.977,39 quale sanzione pecuniaria ” in relazione alla concessione edilizia n. 12 rilasciata in data 10 marzo 2006. Tale superiore importo – per il quale veniva altresì prevista l’ulteriore aggiunta degli interessi maturati – veniva determinato dalla sommatoria tra quanto richiesto a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (€ 233.931,88) e quanto richiesto a titolo di sanzione pecuniaria per il ritardato pagamento (€ 77.977,39).

In ordine agli antefatti alla richiesta di pagamento, in data 10 marzo 2006 il Comune di Acireale ha rilasciato la concessione edilizia - n. 12 del 2006 - per la costruzione di un complesso residenziale (il successivo 19 ottobre 2006 - a seguito di preventivo accordo tra privati – la concessione de qua è stata volturata in favore della società ricorrente).

L’atto concessorio prevedeva al suo interno la specifica dicitura secondo cui “ … gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono stati determinati in complessivi € 295.806,37 salvo eventuale conguaglio derivanti da più esatti accertamenti e dalle determinazioni in itinere da parte del Consiglio Comunale ”;
di seguito alla superiore dicitura è stata altresì prevista - e determinata nella sua esatta suddivisione - la rateizzazione di tali somme.

Una volta divenuta titolare della concessione, la società ricorrente ha conferito incarico ad alcuni tecnici di fiducia al fine di verificare l’effettiva correttezza della determinazione degli oneri concessori indicati nella concessione edilizia in oggetto.

I tecnici di parte hanno rilevato la presenza di alcuni profili di dubbia correttezza sia in relazione all’entità dell’obbligazione pecuniaria che in relazione alla legittimità della procedura attraverso la quale si era giunti alla determinazione del contributo concessorio;
sotto tale ultimo aspetto il tecnico delegato ha evidenziato come il calcolo eseguito dal Comune di Acireale fosse determinato da coefficienti stabiliti attraverso una deliberazione – la n. 15 del 10 febbraio 2006 – della giunta comunale su precedente proposta del dirigente del settore urbanistica.

Dalla lettura della relazione tecnica di parte emerge poi che tale risultato era reso possibile in conseguenza di una specifica determinazione – in seno alla medesima delibera e quindi posta in essere dalla giunta municipale - di dotare la stessa di immeditata esecutività.

Preso atto di tali rilievi la società ricorrente con lettera protocollata in data 2 dicembre 2008 presso il Comune di Acireale, dopo aver esplicitato le obiezioni di cui sopra, ha proposto un confronto al fine di dirimere ogni dubbio circa la legittimità e la correttezza degli importi riportati nella concessione;
nella predetta missiva era ben evidenziato come sino a quel momento non fosse stata mai “… notificata presso la sede della società alcuna comunicazione da parte di Codesto Ente, relativa ad eventuali conguagli o necessarie ratifiche di quegli importi che risulterebbero dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione della summenzionata concessione ” e veniva, infine, manifestata la disponibilità a corrispondere in maniera integrale ed immediata la somma che sarebbe risultata dall’auspicato confronto.

Appena qualche giorno dopo, tuttavia, l’ufficio urbanistica del Comune di Acireale ha emesso a carico della società ricorrente una ordinanza di ingiunzione per il pagamento della somma di € 236,645,00 oltre ad interessi legali e spese di notifica.

Con nota depositata il 12 gennaio 2009 la società ricorrente ha reiterato quanto già segnalato con la precedente comunicazione del 2 dicembre 2008, avendo cura di inserire il modello di calcolo del contributo concessorio - sviluppato dal tecnico di parte - da cui emergevano alcuni errati conteggi.

In conseguenza di tale atto, in data 13 gennaio 2009, il dirigente capo settore Urbanistica del Comune di Acireale ha disposto l’immediata sospensione della ingiunzione notificata al fine di permettere l’esame del conteggio effettuato;
avendo dunque riscontrato un errore di calcolo, il Comune di Acireale ha proceduto alla richiesta di pagamento delle somme determinate nella concessione edilizia rilasciata, omettendo però di attenzionare l’ulteriore motivo di doglianza palesato nella comunicazione del 2 dicembre 2008.

Il Comune di Acireale resistente ha insistito nella propria precedente richiesta di pagamento di una somma determinata sulla scorta di una delibera di giunta.

In data 29 ottobre 2009, come sopra anticipato, è stata notificata l’ingiunzione n. 20 del 2009 di pagamento di un contributo di concessione determinato nel suo ammontare sulla base di un provvedimento emanato - e reso immediatamente esecutivo - dalla giunta municipale con una delibera del febbraio 2006.



1.1. Il Comune di Acireale si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso proposto poiché inammissibile e infondato.



1.2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 29 luglio 2022 la società ricorrente ha avversato gli atti in epigrafe, evidenziando che con atto notificato in data 1 giugno 2022 è stato intimato il pagamento della somma di Euro 120.580,89.



1.3. Alla camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022, presenti i difensori delle parti - ricorrente e resistente - come da verbale, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare all’istanza cautelare e la parte resistente ha dichiarato di rinunziare ai termini a difesa in relazione all’udienza pubblica.

Il Presidente ha quindi disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo degli affari cautelari e la discussione nel merito della causa all’udienza straordinaria del giorno 26 settembre 2022.



1.4. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 26 settembre 2022, presenti i difensori delle parti - ricorrente e resistente -, come da verbale, il ricorso, dopo la discussione, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi