TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-09-10, n. 202000545

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-09-10, n. 202000545
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202000545
Data del deposito : 10 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2020

N. 00545/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00369/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AS

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 369 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- GI LO, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale e MA RC, rappresentati e difesi in giudizio dagli avvocati Vito Petrarota e Rocco Cetrone, con domicilio eletto presso la segreteria di questo Tribunale;



contro

- Comune di Venosa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Donato Mennuti, con domicilio digitale in atti;



nei confronti

- Consorzio Edilizio Ar Comparto S1 non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

con riguardo al ricorso introduttivo

- del provvedimento prot. n. 13483 del 23 luglio 2019 con cui l'Amministrazione comunale invita e diffida i ricorrenti “…a liberare l'area ad horas. In caso contrario, il giorno 29 luglio 2019 si procederà d'ufficio a liberare l'area con l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza…”;

- di ogni altro presupposto e conseguente ancorché non conosciuto

con riguardo al primo atto di motivi aggiunti

- del provvedimento comunale n. 50 del 30 agosto 2019, comunicato il 2 settembre 2019;

- del provvedimento comunale n. 52 del 5 settembre 2019, comunicato in pari data;

con riguardo al secondo atto di motivi aggiunti

- dell’ordinanza sindacale n. 31 del 27 settembre 2019;

- ove occorra, del verbale n. 0016978 del 17 settembre;

- di ogni altro provvedimento connesso e conseguente ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venosa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza del giorno 6 maggio 2020, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;

Dato atto di come il ricorso sia passato in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Torna all’esame del Tribunale la questione dei lavori edili eseguiti dai ricorrenti sul fondo distinto in catasto del Comune di Venosa alla particella n. 1336 del foglio 48.

2. La vicenda trae origine dalla d.i.a. presentata dagli odierni deducenti il 16 settembre 2015, concernente la realizzazione di una recinzione sulla predetta particella, in quanto avente pretesamente natura “pertinenziale” del fondo su cui insiste l’hotel ristorante “Venusia”, in titolarità della ditta individuale LO GI.

L’Ufficio tecnico dell’Amministrazione intimata, con nota prot. n. 16681 del 24 settembre ha ingiunto di non eseguire il predetto intervento, in quanto «costituito dalla realizzazione di manufatti in cemento armato e opere in ferro, in contrasto con la destinazione urbanistica dell’area, come definita dalla scheda urbanistica S1 del regolamento urbanistico ex art. 16 l.r. n. 23/1999, approvato con del. c.c. n. 24 del 25.9.2012, e dal planovolumetrico regolativo della predetta scheda urbanistica S1, proposto dal consorzio edilizio del comparto S1 ed approvato con del. g.m. n. 96 del 6.6.2013», precisando nel contempo come l’area predetta fosse destinata alla realizzazione di una strada e di un marciapiede, nonché l’essere già in corso il relativo procedimento espropriativo.

Avverso tale provvedimento gli odierni deducenti hanno proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale portante il numero di registro generale 1023 del 2015.

2.1. In seguito, gli stessi deducenti il 21 marzo 2016 hanno presentato una s.c.i.a. per la realizzazione di una piscina interrata e scoperta.

Il consorzio edilizio del comparto S1, con diffide dell’8 aprile 2016 e dell’11 aprile 2016, ha chiesto al Comune di intimato di annullare la predetta s.c.i.a., interessando i suindicati lavori anche la predetta particella n. 1336 del foglio di mappa n. 48, come si è riferito interessata da procedimento di esproprio.

L’Amministrazione intimata, con nota del 12 aprile 2016, ha disatteso tali diffide, non risultando dagli elaborati progettuali la previsione dell’occupazione della particella n. 1336, precisando come la futura espropriazione di tale terreno avrebbe comportato “l’estinzione del diritto di superficie su di essa” vantato dai deducenti.

A seguito di determinazione n. 23 del 15 aprile 2016 e dell’atto pubblico del 2 settembre 2016, il Comune di Venosa ha dato luogo alla cessione volontaria al consorzio edilizio del comparto S1 la proprietà della medesima particella.

Il 16 giugno 2016, la locale Polizia municipale ha poi accertato l’effettuazione, tra gli altri, dei seguenti lavori abusivi sulla ripetuta particella n. 1336: 1) “riporto di materiale inerte in più strati (strato superiore costituito da brecciolino), che ne innalzava la naturale quota del terreno”; 2) “installazione lungo tre lati della particella in questione di pannelli reticolati per recinzione in alluminio e rete/telo oscurante”.

L’Ufficio tecnico dell’Ente civico intimato, quindi, con ordinanza n. 6 del 20 giugno ha disposto nei «l’immediata sospensione dei lavori eseguiti sul terreno foglio di mappa n. 48, particella n. 1336, ed il relativo ripristino di tale terreno nel suo stato originario», richiamando nel contempo l’intervenuta cessione volontaria di tale terreno al cennato consorzio e la pretesa l’estinzione automatica del diritto di superficie.

Avverso il predetto provvedimento i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale portante il numero di registro generale 421 del 2016.

2.2. Questo Tribunale, riuniti i ricorsi, con decisione n. 769 del 2018 ha rigettato quello r.g.n. 1021 del 2015 (relativo alla recinzione), mentre, relativamente a quello r.g.n. 421 del 2016 ha statuito quanto segue: «Pertanto, l’impugnata Ordinanza n. 6 del 20.6.2016 va annullata, nella parte in cui, ai sensi dell’art. 35 DPR n. 380/2001, ingiunge a carico dei ricorrenti il ripristino nel suo stato originario del terreno foglio di mappa n. 48, particella n. 1336, di proprietà comunale; mentre tale Ordinanza risulta legittima, nella parte in cui ha ingiunto l’immediata sospensione dei sopra descritti lavori, eseguiti sul predetto terreno»

2.3. Tale

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi