TAR Catania, sez. IV, sentenza 2013-03-19, n. 201300819
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00819/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01672/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2012, proposto da:
Sirimed S.r.l., Ita.Co. Società Cooperativa, rappresentati e difesi dall'avv. E L, con domicilio eletto presso lo stesso E L in Catania, via M. Vaccaro, 17/A Int. D;
contro
Comune di Fiumefreddo di Sicilia, rappresentato e difeso dall'avv. F F, con domicilio eletto presso lo stesso F F in Catania, piazza dei Martiri, 3;
nei confronti di
Isaf Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. G F e Nicolo' D'Alessandro, con domicilio eletto presso Nicolo' D'Alessandro in Catania, piazza Lanza, 18/A;Scau Studio S.r.l., Impresa Individuale di Natale Domenico;
per l'annullamento
del verbale di gara del 24 maggio 2012 con cui la Commissione Amministrativa per l’espletamento della gara relativa ai lavori di riqualificazione urbana mediante realizzazione di un’area multifunzionale con sottostante parcheggio, ha deciso di “..revocare in autotutela l’aggiudicazione provvisoria..” già pronunciata in favore dell’Ati ricorrente e contestualmente “..dichiarare l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI ISAF Costruzioni s.r.l. e Di Natale Domenico..”;nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: a) la nota del 17 maggio 2012 numero 11960 di protocollo con cui è stato richiesto un parere legale sulla fondatezza del “ricorso in opposizione” presentato dall’Ati controinteressata;b) il parere reso dall’Avvocato F F richiamato nel succitato verbale di aggiudicazione definitiva ed acquisito al protocollo dell’amministrazione il 23 maggio 2012 col numero 12278;c) la nota del 25 maggio 2012 numero 0012539 di protocollo, con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato il suddetto verbale di aggiudicazione definitiva;d) tutti i verbali della Commissione Amministrativa (del 17 ottobre 2011, del 18 ottobre 2011 e del 27 marzo 2011) e della Commissione Tecnica (del 15 marzo 2012, del 21 marzo 2012 e del 22 marzo 2012);e) la nota del 12 giugno 2012 numero 0013487 di protocollo, con cui il Presidente di gara ed il Responsabile Unico del Procedimento, hanno comunicato che “..questa Amministrazione non intende assumere nuove determinazioni intervenendo in autotutela, stante che la Commissione di gara con verbale del 24 maggio 2012 ha già esaminato le questioni oggi da Voi reiterate..”;f) ogni atto e/o provvedimento con cui l’amministrazione ha disposto la verifica dell’aggiudicazione provvisoria e la verifica dei requisiti dichiarati in gara dall’Ati controinteressata e dalle imprese del costituendo raggruppamento;g) il contratto nelle more stipulato;h) ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente, coevo o successivo, riguardante la procedura di gara, ivi compresi il bando, il disciplinare di gara, la nota del 5 marzo 2012 numero 0004982 di protocollo, ove interpretati nel senso che la produzione di documenti richiesti in corso di gara dall’amministrazione, ed in particolare del rinnovo della polizza fideiussoria, debba avvenire a pena di esclusione, con le medesime formalità previste per la presentazione dei plichi contenenti le offerte e le domande di partecipazione.
nonché
per il conseguimento dell’aggiudicazione, nonché la declaratoria d’inefficacia dell’eventuale contratto ed il subentro nel medesimo, ed anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento in forma specifica (ovvero in via meramente subordinata il risarcimento per equivalente, dei danni ingiusti subiti e derivanti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fiumefreddo di Sicilia e della Isaf Costruzioni S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con avviso spedito il 29 aprile 2011 il Comune di Fiumefreddo di Sicilia ha indetto una gara per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione urbana mediante realizzazione di un’area multifunzionale con sottostante parcheggio per l’importo complessivo di euro 1.386.359,14.
Nelle sedute del 17 ottobre e del 18 ottobre 2011, la Commissione ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti ammettendo sia l’Ati ricorrente che quella controinteressata.
Tuttavia la Commissione Tecnica per lungo tempo non ha effettuato alcuna attività di valutazione e l’Amministrazione pertanto, essendo nel frattempo scadute le polizze fideiussorie, con nota del Responsabile del Terzo Servizio del 5 marzo 2012 numero 0004982 di protocollo, ha invitato le due Ati a “..rinnovare la polizza fideiussoria di cui al punto 9, 1° comma del bando, con una ulteriore validità di 180 giorni..” precisando che la polizza “..dovrà essere presentata a questa Amministrazione entro e non oltre giorno 12/03/2012..” e che “..la presentazione di tale polizza costituisce conferma dell’offerta economica..”.
A questo punto mentre il plico contenente la nuova polizza riguardante l’offerta dell' ATI