TAR Catania, sez. I, decreto presidenziale 2019-10-30, n. 201904820

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, decreto presidenziale 2019-10-30, n. 201904820
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201904820
Data del deposito : 30 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2019

N. 00672/2013 REG.RIC.

N. 04820/2019 REG.PROV.PRES.

N. 00672/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 672 del 2013, proposto da A A, R D L, rappresentati e difesi dall'avvocato D A, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Lombardo Valguarnera in Catania, via Ramondetta, 31;

contro

Comune di Siracusa, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Caltabiano in Catania, via Livorno, 10;

per l'annullamento

del provvedimento n. 43186/86 del 10/12/2012 con il quale è stata rigettata la domanda di sanatoria presentata dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto che l’avv. S B, difensore del Comune di Siracusa, è stato cancellato dall’albo speciale dei difensori dell’Ente;

Ritenuto, altresì, che ai sensi dell’art. 301 c.p.c., comma 1, <in considerazione dell’avvenuta interruzione del rapporto di impiego del difensore….e della sua cancellazione dall’albo speciale, deve darsi continuità al principio di diritto già espresso da questa Corte (Sez. I, Sent. n. 20361 del 2008), in base al quale “gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell’albo speciale annesso all’albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere e a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’Ente, comporta il totale venir meno dello ius postulandi, per una causa equiparabile a quelle elencate dall’art. 301 c.p.c. con conseguente interruzione dei processi presso cui gli stessi siano costituiti>
(Cass. Civ. Sez. VI, 14/12/2016, n. 25638);

Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l'interruzione ex lege del processo.

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