TAR Torino, sez. II, sentenza 2010-05-11, n. 201002365

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2010-05-11, n. 201002365
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201002365
Data del deposito : 11 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00102/2010 REG.RIC.

N. 02365/2010 REG.SEN.

N. 00102/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 102 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
PERMASTEELISA INTERIORS S.R.L., EUPHON COMMUNICATION S.P.A., I.E.M. S.A.S. DI MELISSARI GIUSEPPE &
C., in persona del legale rappresentante p.t., ARCH. EMILIO CAGNOTTI e ARCH. PAOLA CORVETTI, rappresentati e difesi dagli avv.ti V A, R L ed A F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50

contro

MUSEO DELL’AUTOMOBILE “CARLO BISCARETTI DI RUFFIA”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Di Chio e Simona Rostagno, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Re Umberto, 77;

nei confronti di

BODINO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo-mandataria dell’ATI composta dalla stessa in raggruppamento con Im.Form. S.r.l., Acuson S.r.l., Progess S.r.l., Delta Imaging S.r.l., Asteria Multimedia S.r.l., Doclab S.r.l., N!03 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Carozzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Amedeo Avogadro, 26;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della non comunicata "determinazione del presidente della commissione giudicatrice" in data 3 novembre 2009, con cui il medesimo ha determinato di "dare atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva [sic]" in favore della (costituenda) ATI Gruppo Bodino s.p.a., Im.Form s.r.l., Acuson s.r.l., Asteria Multimedia s.r.l., Doclab s.r.l., N!03 s.r.l., Delta Imaging s.r.l., Progess s.r.l. (di seguito, anche, l'"ATI Bodino") dell'appalto per la fornitura e posa in opera "Allestimento museale e scenografico e servizi accessori per il museo dell'automobile Carlo Biscaretti di Ruffia in Torino. Bando di gara di rilevanza comunitaria in procedura aperta ai sensi dei d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e d.p.r. 554/1999 e s.m.i.";

- dei verbali di gara tutti in parte qua;

- delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Museo tutti in parte qua, e in particolare, sempre in parte qua, di quella assunta in data 29 luglio 2009;

- della "relazione di esame dei giustificativi dei prezzi", redatta dal responsabile dell'ufficio tecnico del Museo e datata 18 settembre 2009;

- di ogni altro atto presupposto, correlato, consequenziale o comunque connesso;

- del contratto sottoscritto dal Museo con l'ATI Bodino in data 30 novembre 2010,

nonchè

per il risarcimento dei danni patiti per causa degli atti impugnati.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Museo dell'Automobile "Carlo Biscaretti di Ruffia";

Visto l'atto di costituzione in giudizio, il ricorso incidentale e i motivi aggiunti di Bodino Spa in proprio e come capogruppo-mandataria dell’A.T.I. con Im.Form, Acuson, Delta Imaging, Asteria Multimedia, Doclab, N!03 e Progress;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato in data 15-19 e 21/01/2010 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensiva, a) la determinazione con la quale il Presidente della Commissione giudicatrice, il 3/11/2009, dava atto dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, in favore della (costituenda) ATI Gruppo Bodino s.p.a., Im.Form s.r.l., Acuson s.r.l., Asteria Multimedia s.r.l., Doclab s.r.l., N!03 s.r.l., Delta Imaging s.r.l. e Progress s.r.l., dell’appalto per la fornitura e posa in opera dell’“allestimento museale e scenografico e servizi accessori per il Museo dell’Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia in Torino. Bando di gara di rilevanza comunitaria in procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. i. e d.P.R. n. 554/1999 e s.m.i”;
b) “i verbali di gara tutti in parte qua”;
c) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Museo e, in particolare, quella assunta in data 29/07/2009;
d) la “relazione di esame dei giustificativi dei prezzi”, redatta dal Responsabile dell’Ufficio tecnico del Museo datata 18/09/2009;
e) “ogni altro atto presupposto, correlato, consequenziale o comunque connesso”;
f) il contratto sottoscritto dal Museo con l’ATI Bodino il 30/11/2010.

A sostegno delle proprie istanze i ricorrenti hanno dedotto 1) di aver partecipato alla gara d’appalto indetta dal Museo per la “fornitura e posa in opera di strutture espositive e scenografiche, sistemi illuminotecnici, tecnologie audio-video, produzione ed acquisto di contenuti audio-video e relativi impianti per la realizzazione di un percorso di visita all’interno del rinnovato Museo dell’Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia di Torino” per un importo a corpo a base d’asta complessivo di € 6.765.323,53;
2) di essersi classificati in seconda posizione, subito dopo l’ATI Bodino;
3) di aver potuto riscontrare, attraverso l’accesso ad alcuni dei documenti di gara, l’illegittimità “delle determinazioni assunte dal Museo, in quanto gravemente viziate sotto più profili”.

Alla luce di tali fatti i ricorrenti hanno lamentato I) violazione e falsa applicazione dell’art. 48 d.lgs. n. 163/2006, violazione dei principi generali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, sviamento di potere, violazione e falsa applicazione della lex specialis in parte qua e, in particolare, della sezione III.

2.2 del bando e dell’art. 2 comma 7 lett. B e F del Disciplinare di gara, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento, eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, perplessità, insufficienza di motivazione;
II) violazione e falsa applicazione dell’art. 48 d.lgs. n. 163/2006, violazione dei principi generali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, sviamento di potere, violazione e falsa applicazione della lex specialis in parte qua e, in particolare, della sezione III.

2.2 del bando e dell’art. 2 comma 7 lett. B e F del Disciplinare di gara, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento, eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, perplessità, insufficienza di motivazione;
III) violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 48 d.lgs. n. 163/2006, violazione dei principi generali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, sviamento di potere, violazione e falsa applicazione della lex specialis in parte qua e, in particolare, della sezione III.

2.2 del bando e dell’art. 2 comma 7 lett. B e F del Disciplinare di gara, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento, eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, perplessità, insufficienza di motivazione;
in via subordinata IV) violazione degli artt. 86, 87 e 88 d.lgs. n. 163/2006, sviamento di potere, violazione e falsa applicazione della lex specialis in parte qua, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, perplessità, insufficienza di motivazione e carenza di istruttoria;
V) violazione degli artt. 86, 87 e 88 d.lgs. n. 163/2006, violazione e falsa applicazione della lex specialis in parte qua, incompetenza, eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità ed illogicità;
VI) violazione ed errata applicazione degli artt. 11 e 12 d.lgs. n. 163/2006, violazione degli artt. 86, 87 e 88 d.lgs. n. 16372006, violazione e falsa applicazione della lex specialis in parte qua, incompetenza, eccesso di potere per perplessità e carenza di presupposti.

Con il medesimo atto i ricorrenti hanno, altresì, chiesto la condanna del Museo al risarcimento di tutti i danni, avanzando anche, ai sensi dell’art. 25 comma 5 l.n. 241/90, istanza di accesso agli atti e ai provvedimenti di gara richiesti all’Amministrazione e non resi disponibili nel termine di 30 giorni.

In data 29 ed 30/1/2010 si sono costituiti in giudizio la Bodino s.p.a., in proprio e quale capogruppo-mandataria dell’ATI aggiudicataria, ed il Museo dell’Automobile, chiedendo al Tribunale di respingere l’istanza cautelare e di dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondato il ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 3/02/2010, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, i ricorrenti hanno chiesto che ogni questione relativa alla sospensiva fosse esaminata congiuntamente al merito del ricorso. Alla medesima udienza il Collegio, considerato che, come eccepito dal Museo dell’Automobile, l’istanza ex art. 25 comma 5 l.n. 241/90 non poteva essere discussa prima del decorso del termine di 30 giorni dall’ultima notifica, ha rinviato per l’esame di tale domanda, alla camera di consiglio del 3/03/2010.

Con ordinanza n. 21/2010 del 4/03/2010 il Collegio ha accolto l’istanza di accesso ai documenti come riformulata dai ricorrenti nella memoria depositata il 2/03/2010, ordinando al Museo di consentire, entro 30 giorni, agli interessati l’accesso all’integrale offerta economica del Raggruppamento Bodino ed alle giustificazioni da quest’ultimo fornite nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia, mediante estrazione di copia.

In data 9/03/2010 la Bodino s.p.a. ha depositato ricorso incidentale, notificato il 1°/03/2010, avverso il provvedimento con cui la Commissione Giudicatrice aveva rilevato una “soglia di anomalia per quanto riguarda l’offerta economica inerente il solo elemento Prezzo Offerto ai sensi dell’art. 86 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” e le aveva richiesto “di provvedere, ai sensi dell’art. 88 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. … alla consegna dei giustificativi dei prezzi offerti” e contro la comunicazione del 26/08/2009 con la quale il Presidente della Commissione giudicatrice le aveva contestato l’anomalia dell’offerta, chiedendo giustificazioni.

Con atto notificato il 3/03/2010 e depositato l’11/03/2010 i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti al ricorso principale, impugnando anche il verbale del 20/11/2009 e la nota del 26/08/2009

Con atto depositato il 29/03/2010 anche la Bodino s.p.a. ha formulato motivi aggiunti al suo ricorso incidentale, contestando il possesso da parte dei ricorrenti principali “sia delle condizioni di partecipazione, sia dei requisiti di ordine speciale richiesti dal bando e dal disciplinare di gara”.

Il 13/04/2010 la Bodino s.p.a. ha proposto ulteriori motivi aggiunti al ricorso incidentale.

Nella medesima data il Museo dell’Automobile ha dichiarato di aver notificato, il 12/04/2010, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo al Tribunale di sospendere il giudizio e di trasmettere il fascicolo di causa alla Suprema Corte.

All’udienza del 28/04/2010 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Devono, in primo luogo, essere rigettate le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso principale formulate dal Museo dell’Automobile per la pretesa tardività della notifica del ricorso – effettuato successivamente alla scadenza del termine di 60 giorni dall’aggiudicazione provvisoria (nota ai ricorrenti dal 2/09/2009) - e per la asserita omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, adottata dal C.d.A. del Museo il 20/11/2009.

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa, l’'impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria - vista la natura endoprocedimentale di tale atto – “costituisce una facoltà, non un onere per l'impresa che concorre per l'aggiudicazione di un appalto pubblico” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 2/02/2010, n. 1376;
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 28/01/2010 n. 131).

Quanto al verbale della riunione del C.d.A. del Museo del 20/11/2009 (doc. n. 9 del Museo) esso - in realtà difficilmente qualificabile “aggiudicazione definitiva”, in quanto semplice presa d’atto da parte del C.d.A. della necessità, proprio a seguito dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto al raggruppamento avente per capogruppo Bodino s.p.a. ed in vista dell’imminente sottoscrizione del contratto, di sollecitare gli Enti finanziatori del progetto ai versamenti delle rispettive quote – è stato tempestivamente impugnato con i motivi aggiunti notificati il 3/03/2010, essendo stato conosciuto dai ricorrenti solo con la produzione in giudizio da parte della Stazione appaltante il 3/02/2010.

Seguendo l’ordine logico delle questioni poste nel presente giudizio, devono essere subito esaminate le censure svolte dalla controinteressata Bodino s.p.a. in merito alla pretesa carenza in capo all’ATI dei ricorrenti “sia delle condizioni di partecipazione sia dei requisiti di ordine speciale richiesti dal bando e dal disciplinare di gara”, in quanto in grado di “paralizzare”, se fondate, il ricorso principale.

Tali censure – contenute nei motivi aggiunti al ricorso incidentale proposto da Bodino s.p.a. - sono, però, infondate e devono essere rigettate.

Con il primo motivo la controinteressata si è, infatti, limitata a contestare genericamente (solo attraverso la produzione di un estratto di pagina web) il possesso, da parte della capogruppo dell’ATI avversaria Permasteelisa Interiors s.r.l., di una comprovata “esperienza nella realizzazione di complessi espositivi e/o allestitivi e/o museali in ambito culturale o affine” e la competenza di tale società a esercitare “funzioni di coordinamento e direzione tecnico-artistica dell’intera realizzazione” (richieste dal bando di gara al punto III.

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