TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2017-11-09, n. 201700547

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2017-11-09, n. 201700547
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201700547
Data del deposito : 9 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2017

N. 01186/2017 REG.RIC.

N. 00547/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01186/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2017, proposto da:


R C, R C, G M, J M, G C, M F, Martina D'Ambrosio, M D, P V, A S, A M, M C, F B, M P, G M, rappresentati e difesi dagli avvocati D M, P N, con domicilio eletto presso lo studio D M in Lecce, via G. Boccaccio 25;


contro

Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
Giovanni Puce non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza dirigenziale n. 1063 del 19.07.2017, a firma del Dirigente Responsabile del Settore Mobilità e Trasporti della Città di Lecce, Ing. Giovanni Puce, con la quale sono stati adottati provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare che interessano Via Augusto Imperatore, P.zza Sant'Oronzo, Via Matteotti, Via Rubichi, P.tta Castromediano, Via Matteo Da Lecce, P.tta Riccardi, Via Oronzo Tiso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come da verbale;


Considerato che è stato depositato in atti il nuovo provvedimento dirigenziale relativo alla disciplina del traffico veicolare, dichiaratamente integralmente sostitutivo di quello oggetto della presente impugnazione;

Considerato che il predetto nuovo provvedimento, ancorché confermativo delle prescrizioni portate dal provvedimento impugnato relativamente all’area di interesse degli odierni ricorrenti (in ordine alle quali non introduce pertanto alcun elemento di novità), costituisce una rinnovata ed autonoma causa di lesione delle posizioni giuridiche delle quali si chiede tutela;

Ritenuto pertanto che, a prescindere da ogni altra considerazione, non ricorre allo stato un interesse a paralizzare gli effetti lesivi connessi all’impugnato provvedimento, atteso che questi ultimi trovano ad oggi fondamento in un nuovo provvedimento, dovendosi conclusivamente ritenere che l’elisione in sede cautelare del pregiudizio lamentato non recherebbe alcun concreto vantaggio ai ricorrenti.

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