TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202301921

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202301921
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301921
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2023

N. 01921/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02132/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2132 del 2015, proposto da
-OMISSIS- S.r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo dell’omonimo RTI costituito dalle mandanti imprese -OMISSIS- S.r.l. ed-OMISSIS-S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato A V in Palermo, via Dante n.55.



contro

Comune di Agrigento in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Roccella in Palermo, piazza Marina n. 19.



per l'annullamento/revoca:

del decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-del 2 – 14 ottobre 2015, notificato il 29 ottobre 2015 con il quale è stato ingiunto al Comune di Agrigento il pagamento della somma di euro 733.566,19 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ed il pagamento delle spese, competenze ed onorari del procedimento, liquidati in complessivi euro 4.812,75, oltre accessori di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2023, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 1° luglio 2015 chiedeva a questo Tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Agrigento.

Con decreto ingiuntivo 14 ottobre 2015 n. -OMISSIS-questa sezione accoglieva la domanda e intimava al Comune di Agrigento il pagamento della somma di € 733.566,19, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sino all’effettivo soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari del procedimento, che liquida in complessivi euro 4.812,75, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Il Comune di Agrigento proponeva opposizione alla predetta ingiunzione.

Occorre premettere in fatto che:

- la -OMISSIS- stipulava con il Comune di Agrigento la convenzione Rep. n. -OMISSIS- del 18 aprile 2011, di affidamento della concessione dei lavori di completamento e gestione del parcheggio pluripiano di -OMISSIS-;

- successivamente all'avvio dei lavori, in data 3 novembre 2011, a seguito di informativa antimafia atipica adottata dalla Prefettura di Agrigento nei confronti della stessa, il Comune di Agrigento, con determinazione dirigenziale-OMISSIS-dell’8 maggio 2012, disponeva la rescissione della convenzione e demandava alla Direzione dei Lavori la redazione dello stato di consistenza delle lavorazioni effettuate;

- in data 17 maggio 2012, la Direzione dei Lavori, attestato che " le opere eseguite risultano conformi a quelle previste ed approvate dagli organi competenti ", redigeva lo stato di consistenza dei lavori predetti, definendo il quadro economico relativo alle spese tecniche e di progettazione sostenute dalla ricorrente ai fini della realizzazione dell'opera, nella misura complessiva pari ad € 733.566,19;

- in data 10 aprile 2013 la -OMISSIS- trasmetteva al Comune di Agrigento le fatture nn. 1 e 2 del 09 aprile 2013, recanti il rispettivo importo di € 475.669,48 e di € 257.896,71, ai fini del rimborso dei costi effettivamente sostenuti, ossia delle spese tecniche relative ai lavori in oggetto pari a complessivi € 733.566,19;

- in data 26 aprile 2013, atteso il silenzio del Comune di Agrigento, la -OMISSIS- reiterava la richiesta di pagamento per il tramite di apposita segnalazione del credito vantato ex art. 7, comma 4, del d.L. n. 35/2013.

- con atto di diffida e messa in mora dell'8 luglio 2013, la società -OMISSIS- chiedeva il pagamento dell'importo di € 733.566,19, a titolo di saldo delle spettanze come sopra dovute, oltre gli importi pretesi per interessi computati nella misura del tasso moratorio di cui agli artt. 4 e segg. del D.lgs. 231/2002 fino al saldo effettivo. Con la stessa nota veniva altresì invocato l'intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter, della Legge n. 241/1990, necessario al fine di rimuovere l'inerzia come sopra accusata dall'Amministrazione comunale;

- con nota prot. -OMISSIS-/2013 del 30 agosto 2013, il Comune di Agrigento riscontrava la diffida predetta, specificando

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