TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-07-30, n. 202400553
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2024
N. 00553/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00808/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Massa e Filippo Polvicino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, recante il diniego di nulla osta per l’iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Genova, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi inclusi i pareri del Comandante di Corpo e delle autorità gerarchicamente sovraordinate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato il 21 dicembre 2023 il dott. -OMISSIS-, -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento reiettivo della sua istanza di nulla osta per l’iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Genova.
Il ricorrente ha dedotto il seguente motivo: Violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. Violazione degli artt. 894, 895 e 896 del d.lgs. n. 66/2010. Violazione degli artt. 1, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990. Violazione della circolare del Ministero della Difesa -OMISSIS-. Violazione della nota del Ministero della Giustizia -OMISSIS-. Difetto di motivazione e di istruttoria. Illogicità. Perplessità. Contraddittorietà. Violazione del principio di leale collaborazione . Sostiene, in sintesi, che:
- la motivazione del diniego sarebbe stereotipata ed inadeguata, avendo l’Amministrazione opposto ipotetiche e generiche ripercussioni sull’attività istituzionale del carabiniere, senza fare specifico riferimento alla percentuale di scopertura della dotazione organica nell’ufficio di appartenenza o ad altri indici di gravità delle esigenze di servizio; tanto più che il Nucleo di Genova del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale si sarebbe espresso in senso favorevole all’interessato;
- l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare gli apporti forniti dal deducente con la memoria procedimentale, nella quale è stato evidenziato che il Comando rimarrebbe titolare del potere di autorizzare ogni singolo incarico di C.T.U. ex art. 896 del d.lgs. n. 66/2010 e, pertanto, potrebbe negare al militare l’assenso all’espletamento del mandato laddove le concrete esigenze di servizio lo imponessero;
- l’atto di ripulsa, richiamando ob relationem i pareri delle autorità gerarchicamente sovraordinate, si fonderebbe illegittimamente anche su ragioni nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione dei motivi ostativi, consistenti nella necessità di evitare situazioni di potenziale incompatibilità o conflitto di interessi. Ad ogni modo, tali profili non potrebbero sostenere l’avversato diniego, perché in simili casi vige l’obbligo di astensione ai sensi degli artt. 192 c.p.c. e 223 c.p.p.;
- la facoltà dell’autorità giudiziaria di avvalersi del carabiniere come consulente tecnico d’ufficio a prescindere dall’iscrizione all’albo si rivelerebbe recessiva,