TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-07-12, n. 202302176
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Pubblicato il 12/07/2023
N. 02176/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2010, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Il Comune di Capo D'Orlando, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M N M, con domicilio eletto presso lo studio Davide Di Paola in Catania, via Etnea 289;
per l'annullamento:
del provvedimento di diniego del Comune di Capo D’Orlando sull’istanza presentata dal ricorrente in data 14 agosto 2009 per l’assegnazione di un’area ubicata in Via Torrente Forno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capo D'Orlando;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il dott. E C;
FATTO
Con il ricorso in esame parte ricorrente, -O-, chiede, oltre al risarcimento del danno, l’annullamento del provvedimento adottato il 30 novembre 2009, con il quale il Comune di Capo d’Orlando ha respinto l’istanza (presentata dal ricorrente in data 14 agosto 2009) di assegnazione di un’area sita in località Torrente Forno (a valle della linea ferroviaria) per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburante per autotrazione.
Occorre premettere che con nota assunta in data 14 agosto 2009 al protocollo n. 19739, -O-, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, chiedeva l’assegnazione di un’area per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburante per autotrazione.
Con nota ricevuta il 15 settembre 2009, il Comune di Capo d’Orlando, dando il preavviso di rigetto, chiedeva dei chiarimenti all’odierno esponente, rappresentando di non potergli assegnare l’area in quanto lo stesso risultava già assegnatario di altra area in località Piscittina e che, comunque, l’area in questione era a disposizione per la rilocalizzazione degli impianti esistenti.
Con comunicazione del 23 settembre 2009, parte ricorrente invitava l’Ente locale a rivedere la propria posizione, rilevando che l’avviso di diniego si fondava su dei presupposti errati: in particolare, veniva rappresentato che la ditta del ricorrente non era assegnataria di altra area e che l’area richiesta era destinata dal P.R.G. vigente quale area da destinare all’attività di distributore di carburanti anche in alternativa alle esistenti aree individuate.
In dara 20 ottobre 2009 il Comune di Capo d’Orlando dava comunicazione di avvio al procedimento di rigetto.
Ed infatti, con il provvedimento impugnato l’Ente locale rigettava definitivamente la richiesta dell’-O-.
Avverso detto provvedimento, ritenendolo illegittimo, il ricorrente proponeva ricorso rilevando quanto segue: - gli interventi di installazione di impianti di distributori di carburante hanno una connotazione pubblicistica;- nella specie, tale tratto distintivo era stato impresso normativamente all’area di cui trattasi attraverso la pianificazione del territorio;- l’Amministrazione comunale doveva realizzare l’intervento programmato secondo le scelte normative prese in sede di pianificazione del territorio;- la previsione di piano, che destina l’area alla localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, non faceva altro che imprimere all’area stessa un vincolo di natura ablatoria;- conseguentemente, il Comune aveva l’obbligo di provvedere a realizzare quanto previsto dall’atto normativo (ossia il P.R.G., emanato dell’Ente stesso).
Eccepiva, infine, il difetto di motivazione del provvedimento in questione e rappresentava che la ditta ricorrente subiva un danno grave a causa del mancato intervento del Comune di Capo d’Orlando.
All’udienza del 24 luglio 2013, si costituiva in giudizio, con memoria formale, il Comune di Capo D'Orlando.
Con Ordinanza n. 680/2013 del 24 luglio 2013, il Collegio rigettava l’istanza di sospensione per insussistenza del requisito del fumus boni juris .
All’udienza del 6 luglio 2023, sentite le parti, la causa veniva assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, per l’effetto, va rigettato.
Occorre preliminarmente richiamare la normativa di riferimento.
In Sicilia la materia della distribuzione stradale dei carburanti per autotrazione è regolata dalla legge regionale n. 97 del 5 agosto 1982, che, all'art. 1, la definisce " pubblico servizio ai sensi dell'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034" e l'assoggetta ad un regime concessorio (art. 2), che, al pari della legislazione nazionale sopra citata, consente la cessione a terzi della gestione dell'impianto, rendendo concessionario e gestore responsabili in solido nei confronti della Regione.
In attuazione della l.r. 97/82, è stato emanato il Dec. Assessoriale n. 45, del 12 giugno 2003, costituente "Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia" , la cui validità perdura tuttora in quanto non è ancora stata emanata la legge che dovrebbe disciplinare organicamente il settore in questione.
All'art. 11, il suddetto Decreto disciplina l'ipotesi del "trasferimento coatto" della concessione, determinato da provvedimento della pubblica amministrazione che fa venire meno la disponibilità del suolo pubblico su cui l'impianto insiste, precisando che "sarà cura della stessa autorità mettere a disposizione aree alternative al fine di assicurare la continuità del pubblico servizio nel rispetto della legge regionale esistente" .
La richiesta della ditta -O- si riferisce alla concessione di un’area per l’istallazione di un nuovo impianto rispetto al quale - come si legge dal provvedimento impugnato – l’istante “ancora non ha ottenuto il rilascio della concessione per l’esercizio” .
Effettuata questa premessa, il Collegio, confermando la decisione adottata in sede cautelare, ritiene che non sussiste alcun obbligo dell’Amministrazione locale di espropriare l’area in questione e di assegnarla al ricorrente.
Tale obbligo deve ritenersi sussistente nella sola ipotesi di “trasferimento coatto, disposto dalla stessa Amministrazione, di impianti esistenti su aree pubbliche” .
Il Comune, pertanto, non rientrando la fattispecie in esame nell’ipotesi di cui alla disposizione indicata, ha correttamente rappresentato al ricorrente che l’area in questione (ovvero altra area) poteva essere “acquisita direttamente dal richiedente negoziabile sul mercato” .
Alla luce di quanto sopra esposto, i motivi di ricorso (ossia la denunciata violazione dell’obbligo di provvedere da parte del Comune e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato) sono infondati;parimenti risulta infondata la domanda risarcitoria stante la legittimità del provvedimento impugnato nonché la correttezza del comportamento dell’Amministrazione locale nella vicenda de qua.
Il Collegio, considerata la peculiarità della fattispecie, ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.