TAR Venezia, sez. II, sentenza 2020-11-12, n. 202001056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2020-11-12, n. 202001056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202001056
Data del deposito : 12 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2020

N. 01056/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01065/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2007, proposto da
R F, rappresentata e difesa dall'avv. F M, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Filiberto, 3;

contro

Comune di Vigonza - (Pd), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G B e M B, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091;

nei confronti

Scattolin Mobilexpo Sas, Doni S.p.A., 3 Plast S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

della deliberazione del C.C. di Vigonza n. 14 del 7.2.2007;

della deliberazione del C.C. di Vigonza n. 51 del 10.4.2007;

della deliberazione della G.C di Vigonza n. 38 del 28.2.2007;

quanto ai motivi aggiunti del 9 luglio 2007:

della deliberazione del C.C. di Vigonza n. 60 del 14.5.2007;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vigonza - (Pd);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 novembre 2020, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato in data 27 aprile 2007, la deliberazione del C.C. di Vigonza n. 14 del 7.2.2007, avente ad oggetto <<approvazione piano di coordinamento urbanistico della fascia commerciale del Brenta delle zone D2/4 e D/3 ai sensi dell’art. 6 delle NTA del PRG>>, nonché, la deliberazione della G.C. di Vigonza n. 38 del 28.2.2007, avente ad oggetto <<adozione del piano urbanistico attuativo denominato Fascia commerciale del Brenta Comparto B della Z.T.O. D2/4 e D3/1 di Busa, ai sensi degli artt. 20 della L.R.V. n. 11/2004>>, e, infine, la deliberazione del C.C. di Vigonza n. 51 del 10.4.2007, avente ad oggetto <<approvazione del piano urbanistico attuativo denominato Fascia commerciale del Brenta Comparto B della Z.T.O. D2/4 e D3/1 di Busa, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 11 del 2004>>, lamentando parimenti vizi procedimentali e sostanziali nell’attività pianificatoria.

A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto una serie di motivi rimarcando l’illegittimità dei suddetti provvedimenti per ragioni sia di tipo procedimentale che sostanziale (tra i quali carenza di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere sotto vari profili), lamentando specificamente la lesione del proprio interesse legittimo in quanto, essendo essa comproprietaria di un appezzamento di terreno sito in Comune di Vigonza, confinante con la citata area perimetrata in PRG come Z.T.O. D2/4 e D/31, oggetto del piano urbanistico attuativo di cui ai provvedimenti impugnati, questi ultimi avrebbero illegittimamente previsto che la realizzazione di una strada indispensabile per l’accesso alla lottizzazione insistesse sul terreno della Fantinato nella parte finale di innesto sulla strada principale.

La ricorrente fa, dunque, valere l’interesse oppositivo a non vedere ingiustificatamente e illegittimamente attinta una parte del terreno in comproprietà.

Parte ricorrente, poi, con ricorso per motivi aggiunti ha, altresì, impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera del C.C. di Vigonza n. 60 del 14.5.2007, avente ad oggetto <<piano di Coordinamento urbanistico della fascia commerciale del Brenta delle zone D2/4 e D3/1 di Bus – Atto ricognitivo di convalida e modifica>>.

Si è costituito in giudizio il Comune resistente contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per originaria carenza d’interesse, risultando chiaramente dalla documentazione prodotta e dagli stessi atti delle parti che, già a partire dalla delibera del C.C. del Comune di Vigonza n. 51 del 10.4.2007 impugnata con il ricorso principale, l’area di proprietà della ricorrente era stata esclusa dalle avversate previsioni pianificatorie,

Poichè l’immobile della ricorrente non rientra nella disciplina urbanistica dettata dai gravati atti di pianificazione e l’istante non ha provato l’esistenza di uno specifico pregiudizio derivante dagli atti impugnati, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per originaria carenza d’interesse, considerato che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza (cfr., ex plurimis , C. Stato, sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2403;
sez. IV, 24 dicembre 2007, n. 6619), sono inammissibili per carenza d'interesse le censure concernenti la disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà del ricorrente, giacché le prescrizioni dello strumento urbanistico vanno considerate scindibili ai fini del loro eventuale annullamento in sede giurisdizionale, rimanendo peraltro salva la possibilità di proporre impugnativa ove la nuova destinazione di zona, pur concernendo un'area non appartenente al ricorrente, incide direttamente su interessi propri e specifici dello stesso.

Il Consiglio di Stato ha, infatti, chiarito che <<nel caso in cui il ricorrente impugni dinanzi al giudice uno strumento urbanistico, anche particolareggiato, o una variante e, in generale, un atto preordinato alla definizione di un corretto assetto del territorio, la dimostrazione circa i danni patrimoniali subiti e, in generale, circa il deterioramento delle condizioni di vita risulta necessaria e l'obbligatoria allegazione dei pregiudizi subiti è, in tal caso, giustificata dalla necessità di evitare che il ricorso si fondi sulla generica lesione all'ordinato assetto del territorio da parte di uno qualunque dei residenti o di enti esponenziali: infatti, la pianificazione territoriale rientra nell'alveo della discrezionalità amministrativa e non può incontrare limiti in situazioni di mero fatto non tutelate specificamente dall'ordinamento;
in sostanza la mera vicinitas non è sufficiente a radicare un interesse al ricorso, in assenza della dimostrazione del concreto pregiudizio patito dall'esecuzione del provvedimento impugnato.

Nel caso di impugnazione di strumenti urbanistici, anche particolareggiati, o di loro varianti, il semplice rapporto di vicinitas non è sufficiente a fondare l'interesse a ricorrere, occorrendo a tale fine, l'allegazione e la prova di uno specifico e concreto pregiudizio a carico dei suoli in proprietà della parte ricorrente per effetto degli atti di pianificazione impugnati (dai quali, per definizione, quei suoli non sono incisi direttamente). Tale pregiudizio non può risolversi, pertanto, nel generico pregiudizio all'ordinato assetto del territorio, alla salubrità dell'ambiente e ad altri valori, la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata dalla pianificazione (in tal senso, C. Stato, sez. IV, 4/12/2017 n. 5674, TAR Emilia Romagna, sez. I, 11/02/2020, n.131).

Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra la parti costituite, in considerazione della particolarità della controversia.

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