TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-03-23, n. 201803276
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Testo completo
Pubblicato il 23/03/2018
N. 03276/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01279/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2000, proposto da:
Maurizio D’Erme, E B, A D L, M V, L Z, P D F, C G, M P, M M, S T e G R, rappresentati e difesi dagli avv.ti G S e G A, presso lo studio dei quali in Roma, via Nicotera, 29, hanno eletto domicilio;
contro
Ispesl – Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ora Inail – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
Inps – Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Morelli, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura centrale Inps in Roma, via della Frezza, 17;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti a godere del trattamento di cui al fondo integrativo previdenziale disciolto ex d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, secondo le norme regolamentari istitutive del fondo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Vista la memoria difensiva;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 31 gennaio 2018 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 12.1-13.1.2000, depositato il 25.1.2000, i ricorrenti in epigrafe, nel premettere:
- di essere “ex dipendenti di enti disciolti”, fruitori come tali di una posizione assicurativa obbligatoria nel Fondo integrativo previdenziale (Fip) costituito presso l’ente di origine, posizione poi confluita ai sensi del sopravvenuto art. 75 d.P.R. n. 761/79 nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps, e di avere optato ex l. n. 482/88 per il mantenimento del sistema integrativo già acceso (e non “per la liquidazione dello stesso fondo accumulato per ogni posizione assicurativa”);
- che nei regolamenti dei vari Fip sarebbero state previste disposizioni speciali (idonee a connotarli quali fondi sostitutivi del regime obbligatorio), tra cui la possibilità di liquidare la pensione solo a carico del Fondo con requisiti di età o di contribuzione inferiori a quelli necessari nel regime obbligatorio, la liquidazione secondo regole diverse dall’assicurazione obbligatoria (sia riguardo all’aliquota di rendimento sia per la determinazione della retribuzione pensionabile, riferita all’ultimo stipendio e non alla media degli ultimi), la possibilità di liquidare in capitale una quota della pensione calcolata sul trattamento complessivo, l’adeguamento della pensione con aggancio agli incrementi stipendiali del personale in servizio (c.d. clausola oro), l’esonero della quota del Fondo dal divieto di cumulo con la retribuzione o altri redditi da lavoro autonomo, varie altre disposizioni sui riscatti;
- che il d.lgs. n. 124/1993, istitutivo delle forme di previdenza complementare, avrebbe disposto un adeguamento graduale alla nuova disciplina dei fondi già esistenti, con esclusione di quelli costituti presso enti pubblici, anche non economici, con funzioni di vigilanza in varie materie (tutela del risparmio e valutaria, assicurativa, esercizio della funzione creditizia e assicurativa);
- che in seguito: la l. 8 agosto 1995, n. 335 avrebbe arrecato ai Fip notevoli tagli ed espunto dalla normativa regolamentare previsioni “viste solo come norme di favore”; l’art. 59, co. 4, l. 27 dicembre 1997, n. 449, avrebbe soppresso la c.d. clausola oro e previsto un adeguamento ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 503/92 (dall’1.1.98), con successiva riduzione e abolizione della perequazione per le pensioni superiori a soglie determinate (a far tempo dall’1.1.99; art. 59, co. 13); la l. n. 144/99 avrebbe soppresso i Fip a far tempo dall’1.10.99, “tassando” le prestazioni sostitutive date dai Fip con il c.d. contributo di solidarietà del 2%;
- che allo stato i Fip integrativi erogherebbero al pensionato solo l’i.i.s. ai sensi dell’art. 15 l. n. 724/94 e quelli sostitutivi avrebbero importi “congelati” e “tassati” con l’anzidetto contributo;
tanto premesso, e nel dolersi della soppressione degli “effetti integrativi” per il periodo 1.1.95-31.12.98 (nel corso del quale non sarebbero state erogate le integrazioni Fip ai