TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-03-21, n. 201400361

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-03-21, n. 201400361
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400361
Data del deposito : 21 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00159/1998 REG.RIC.

N. 00361/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00159/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 159 del 1998, proposto da:
B F, rappresentato e difeso dagli avv. A B, M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Comune di Camerata Picena, rappresentato e difeso dall'avv. R T, con domicilio eletto presso Avv. R T in Ancona, corso Garibaldi, 124;

nei confronti di

P A, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 27/97 prot. 4844 datata 16.10.1997 del Comune di Camerata Picena;

- della relazione di sopralluogo prot. n 4693 del 08.10.1997 del responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di Camerata Picena.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Camerata Picena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori M D;
Giada Andreucci su delega dell'avv. Tiberi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimento con cui il Comune di Camerata Picena ha ordinato la demolizione e la rimessione in pristino di alcune opere asseritamente realizzate in assenza di permesso di costruire.

Il provvedimento è contestato deducendo diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito il Comune di Camerata Picena resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 134 dell’11.3.1998 è stata accolta l’istanza cuatelare.

Il ricorso è stato dichiarato perento con decreto presidenziale 325/2013. La perenzione è stata poi revocata con decreto presidenziale n. 325/2013.

Con memoria depositata in fata 30.12.2013, il Comune di Camerata Picena ha fatto presente che in data 25.6.199, su istanza del ricorrente, è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria per le opere contestate. Ha quindi chiesto che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna alle spese del ricorrente.

Alla Pubblica Udienza del 6.2.2014 il procuratore della ricorrente dichiarava la cessata materia del contendere, mentre il procuratore del Comune insisteva per la condanna alle spese. Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

1 Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria non può essere considerato come provvedimento satisfattivo ai sensi ai sensi dell'art. 35, comma 2, del cpa., trattandosi di un provvedimento che supera l’assetto di interessi sottostante all’impugnazione dei provvedimenti repressivi dell’abuso

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