TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-07-11, n. 201301159

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-07-11, n. 201301159
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201301159
Data del deposito : 11 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01606/2012 REG.RIC.

N. 01159/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01606/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1606 del 2012, proposto da:
C s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica e A O in qualità di titolare dell’omonima ditta, rappresentati e difesi dall'avv. N B, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandra Castagna in Firenze, via Giambattista Vico 22;

contro

Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. A G, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Pasquale Villari 39;

nei confronti di

Samarcanda coop. soc. a r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate 8;
Cooperativa Trasporti Fiorentini s.c.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e in qualità di mandataria del r.t.i. con Ciclat Ambiente soc. coop., Ecotrasporti s.r.l. e Fanetti s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Nonvel, Guglielmo Nonvel e Stefano Nonvel, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Mannelli 83;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 37314 del 24.08.2012, comunicata a C s.r.l. con nota racc. a.r. anticipata via fax, con la quale Quadrifoglio s.p.a. ha comunicato che con determinazione n. 267 del 20.08.2012 il relativo amministratore delegato aveva aggiudicato in via definitiva al costituendo r.t.i. Samarcanda soc. coop. - Ciclat Ambiente soc. coop il lotto 2 (servizio di raccolta della carta e del cartone nel comune di Firenze “castrum, extra castrum e notturno” - cig. 4210684E58) della gara per la procedura aperta relativa all'affidamento in appalto del servizio di rifiuti urbani, indifferenziati e differenziati, suddiviso in tre lotti aggiudicabili separatamente, pubblicato in G.U.U.E. n. S89 del 10.05.2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi:

- la sopracitata determinazione di aggiudicazione definitiva n. 267 del 20.08.2012, adottata dall'amministratore delegato di Quadrifoglio s.p.a.;

- il "processo verbale dell'apertura dei plichi" in data 19.06.2012, con il quale l'ente aggiudicatore resistente ha ammesso alla gara il costituendo r.t.i. Samarcanda soc. coop. - Ciclat Ambiente soc. coop in relazione al lotto 2;
ha aperto le buste contenenti le buste economiche ed ha stilato la graduatoria del lotto 2, indicando gli aggiudicatari provvisori, poi dichiarati aggiudicatari definitivi, e collocato il r.t.i. costituendo da C s.r.l. (mandataria) - O A (mandante) al secondo posto in relazione al lotto 2, e tutti gli altri atti infra specificati, e per la declaratoria di inefficacia del consequenziale contratto di appalto per l'esecuzione dei precitati servizi, stipulato tra Quadrifoglio s.p.a. e le imprese dei costituendi r.t.i. odierne controinteressate, nonché per il risarcimento del danno in forma specifica anche previa caducazione degli effetti del contratto di appalto e/o declaratoria della relativa inefficacia, e accertamento e declaratoria del diritto del r.t.i. C s.r.l. - O A all'aggiudicazione dell'appalto per cui è causa ed al relativo subentro, e la consequenziale condanna di Quadrifoglio s.p.a. all'aggiudicazione dell'appalto ed alla stipula del relativo contratto con il r.t.i. costituendo odierno ricorrente, che si dichiara pronto a subentrare nel contratto di appalto ove già stipulato con le imprese odierne controinteressate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina s.p.a., di Samarcanda coop. soc. a. r.l. e di Cooperativa Trasporti Fiorentini s.c.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’impresa Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina s.p.a. (nel testo: “Quadrifoglio”), società in house dei Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa per la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale, ha indetto una procedura aperta per l’aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, del servizio di raccolta rifiuti urbani indifferenziati e differenziati suddiviso in tre lotti. Al primo lotto, relativo al servizio raccolta carta e cartone nei comuni diversi da Firenze, hanno partecipato due costituendi raggruppamenti temporanei di imprese, il primo formato tra C s.r.l. mandataria e O A mandante, ed il secondo tra Cooperativa Trasporti Fiorentini mandataria e Fanetti s.r.l., Ecotrasporti s.r.l. e Ciclat Ambiente soc. coop. mandanti. Quest’ultimo è risultato aggiudicatario mentre il primo raggruppamento si è collocato al secondo posto nella graduatoria finale.

Al secondo lotto, per il servizio raccolta carta e cartone nel comune di Firenze, hanno partecipato due costituendi raggruppamenti temporanei di imprese, il primo formato tra C s.r.l. mandataria e O A mandante, ed il secondo tra Samarcanda soc. coop. e Ciclat Ambiente soc. coop. Quest’ultimo è risultato aggiudicatario mentre il primo raggruppamento si è collocato al secondo posto nella graduatoria finale.

Nel terzo lotto, per il servizio di raccolta rifiuti indifferenziati e differenziati con esclusione di carta e cartone, il r.t.i. costituendo tra C s.r.l. mandataria e O A si è classificato al terzo posto.

Quest’ultimo con il presente ricorso, notificato il 15 ottobre 2012 e depositato il 30 ottobre 2012, ha impugnato l’aggiudicazione relativa al lotto due per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituiti Quadrifoglio e le controinteressate chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza di questo Tribunale Amministrativo 7 novembre 2012, n. 730, é stata respinta la domanda cautelare, che a seguito di appello è stata poi accolta con ordinanza del Consiglio di Stato 11 marzo 2013, n. 818.

All’udienza del 19 giugno 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il presente ricorso è impugnata l’aggiudicazione di un contratto pubblico per il servizio di raccolta carta e cartone nel comune di Firenze.

La ricorrente, con primo motivo, lamenta che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso poiché Samarcanda e Ciclat Ambiente applicano ai propri dipendenti, rispettivamente, il contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali ed il contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali-trasporti e non quello dell’igiene ambientale–nettezza urbana che sarebbe proprio del settore raccolta rifiuti.

Con secondo motivo deduce che le imprese Cooperativa Trasporti Fiorentini e Ciclat Ambiente soc. coop. hanno partecipato a diversi raggruppamenti per l’aggiudicazione di diversi lotti in gara ed avrebbero quindi violato il divieto di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo nell’ambito della stessa procedura di appalto, stabilito dall’art. 37, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Esse avrebbero violato anche l’obbligo di presentare la domanda di partecipazione alla gara de qua in un unico plico, stabilito dalla legge di gara. Le offerte presentate dai diversi raggruppamenti nei diversi lotti in cui le stesse erano presenti sarebbero quindi riferibili ad un unico centro decisionale composto dalle suddette imprese Cooperativa Trasporti Fiorentini e Ciclat Ambiente soc. coop.

La resistente e le controinteressate replicano puntualmente alle deduzioni della ricorrente.

2. Il ricorso deve essere respinto, e a diverse conclusioni non induce la lettura dell’ordinanza del Consiglio di Stato che ha accolto l’appello cautelare, la quale per altro non puntualizza l’aspetto sotto il quale il primo motivo di ricorso è stato ritenuto provvisto di fumus boni juris .

2.1 Il punto 4.3 del disciplinare di gara stabilisce i requisiti di idoneità professionale che erano necessari per partecipare alla gara de qua , tra i quali figurano l’iscrizione sia all’Albo nazionale gestori ambientali che all’Albo nazionale delle persone fisiche che esercitano autotrasporto per conto terzi. Da questa pacifica circostanza non è dato trarre le conseguenze che pretende la ricorrente, ovvero che l’unico contratto collettivo di lavoro naturaliter applicabile all’aggiudicatario fosse quello dell’ “igiene ambientale e nettezza urbana”. Tale conclusione, che alla ricorrente appare di piana evidenza (pag. 8 del ricorso), non è invece deducibile dalla lettura della legge di gara poiché nessuna disposizione della stessa prevede la necessaria applicazione di detto contratto collettivo di lavoro.

Peraltro, se una norma di lex specialis l’avesse previsto sarebbe risultata affetta da illegittimità in quanto, come correttamente replica la difesa di Quadrifoglio nella memoria depositata il 3 giugno 2013, spetta all’autonomia negoziale delle parti definire l’ambito di applicazione dei contratti collettivi di lavoro che esse stipulano. La previsione in sede di gara dell’applicazione obbligatoria di un determinato contratto collettivo quale condizione per la partecipazione alla stessa violerebbe il principio di libera contrattazione delle condizioni di lavoro previsto nel nostro ordinamento.

Non è superfluo ricordare che la legge di gara non è stata impugnata.

Le conclusioni della ricorrente circa la necessaria applicazione di uno specifico contratto collettivo di lavoro non sono supportate nemmeno dalle norme che regolamentano l’attività oggetto del contratto pubblico in discussione.

Il D.M. 28 aprile 1998, n. 406, agli artt. 10 e 11 disciplina le condizioni per l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e non richiede l’applicazione di uno specifico contratto collettivo di lavoro da parte dell’azienda richiedente l’iscrizione: questa circostanza dimostra che l’ordinamento non subordina l’esercizio di tale attività ad uno specifico regime negoziale per i suoi dipendenti. Men che meno, quindi, Quadrifoglio avrebbe potuto escludere un’impresa poiché applica un contratto collettivo di lavoro in luogo di un altro.

È ben vero che la normativa richiede che il trattamento economico del socio lavoratore di cooperativa non sia inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva, ma nel caso di specie tale circostanza non è dimostrata ed anzi, la produzione in atti dimostra che le imprese aggiudicatarie applicano un contratto collettivo regolarmente stipulato dalle rappresentanze sindacali.

L’atto di appello cautelare della ricorrente (testo riportato a pag. 11 della memoria finale) afferma che il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di appalto impongono l’assunzione dell’impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria vigente nel tempo e nel luogo in cui si svolge l’appalto stesso, e sostiene che l’attività oggetto del contratto aggiudicato risponda solamente a quella individuata dal contratto collettivo di igiene ambientale. Ma tale affermazione, come nel ricorso di primo grado, resta del tutto indimostrata né, si ripete, compete alla stazione appaltante individuare quale tipologia di contratto collettivo di lavoro debbano applicare le imprese partecipanti alle gare di appalto, dovendo essa accertarsi che queste applichino un contratto di lavoro regolarmente stipulato dalle rappresentanze sindacali, il quale sia attinente all’oggetto dell’appalto medesimo. E non è dubitabile che, essendo oggetto di discussione un’attività consistente nella raccolta e nel trasporto di rifiuti, detta attinenza sussiste in relazione al contratto delle cooperative sociali che comprende ogni tipologia di attività industriale svolta da tali imprese.

Ogni ulteriore sindacato in proposito violerebbe il principio di libera determinazione negoziale delle condizioni lavorative da parte delle categorie.

2.2 È infondato anche il secondo motivo di ricorso poiché quella svolta dalla resistente non è un’unica gara bensì una gara divisa in tre lotti, e ad ogni lotto corrisponde un diverso contratto e una diversa procedura. E’ pertanto priva di pregio l’affermazione della ricorrente secondo cui la partecipazione di un’impresa a diversi raggruppamenti in lotti diversi violerebbe il divieto di partecipare a più di un raggruppamento nell’ambito della stessa gara perché, come si ripete, quella divisa in lotti non è una gara, ma sono tante gare quanti i lotti oggetto di aggiudicazione.

Il punto sei del disciplinare, su cui insiste la ricorrente nell’atto d’appello riprodotto nella memoria finale (pag. 18), deve essere interpretato alla luce di questo principio, ovvero nel senso di impedire la partecipazione in diversi raggruppamenti temporanei alla gara per il singolo lotto. L’interpretazione proposta dalla ricorrente urta contro il generale principio di massima partecipazione poiché, del tutto illogicamente, imporrebbe alle imprese di partecipare ad un’unica gara quando ne sono contestualmente bandite diverse. L’atto di indizione della gara a lotti è infatti un atto plurimo che bandisce tante gare quanti sono i lotti, tant’è che ad ognuno di questi corrisponde una diversa procedura che si conclude con una diversa graduatoria e un diverso contratto. Pertanto la gara a lotti separati non può essere considerata “unica”.

Non è dunque apprezzabile la censura secondo la quale Cooperativa Trasporti Fiorentini e Ciclat ambiente sarebbero qualificabili come un unico centro decisionale per diverse offerte.

Quanto all’indicazione posta dal disciplinare di gara, di presentare la domanda di partecipazione in un’unica busta chiusa e sigillata, essa è stata dettata a scopo di speditezza dell’azione amministrativa e non può essere interpretata nel senso di impedire la partecipazione a diversi raggruppamenti per ciascun lotto posto che, si ripete, Quadrifoglio nella specie ha sviluppato diverse procedure con diverse graduatorie per ciascuno dei lotti banditi, ed ognuna di esse si è conclusa con un diverso contratto.

La sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, 1 maggio 2011 n. 2804, non è pertinente al caso di specie poiché afferma principi in tema di quote di partecipazione ad un raggruppamento di imprese il quale, in una gara a lotti separati, partecipi ad ognuno dei lotti in gara. Essa semmai conferma a fortiori che la separazione dei lotti conduce a tante procedure diverse quanti sono i lotti medesimi.

3. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e la ricorrente è quindi condannata al loro pagamento, nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte resistente.

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