TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-01-30, n. 201801074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-01-30, n. 201801074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201801074
Data del deposito : 30 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2018

N. 01074/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04556/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4556 del 2017, proposto da:
R N, rappresentato e difeso dall'avvocato V T, elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini, 30, presso lo studio Placidi Srl;

contro

Il Ministero della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

A D M, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e Sebastiana Dore, elettivamente domiciliato in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, presso lo studio dell’avv. A C;

per l'annullamento

del provvedimento con il quale è stato definito il procedimento volto al conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A D M, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2018 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone il ricorrente di aver partecipato al concorso per il conferimento dell’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, pubblicato in data 7 luglio 2016.

Rappresenta poi come, all’esito della comparazione tra diversi aspiranti, il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato di conferire l’incarico al controinteressato, dottor A D M, a favore del quale era stata formulata dalla competente commissione la proposta A, in luogo di esso ricorrente, a favore del quale era stata formulata la proposta B.

La delibera di nomina è stata impugnata con il presente gravame, esteso agli atti presupposti e consequenziali.

Avverso i provvedimenti gravati articola i seguenti motivi di doglianza:

I. In via principale ed assorbente: inammissibilità della candidatura del controinteressato. Violazione dell’art. 12, commi 10 e 12, d.lgs. 160/2006;
della circolare n.p. 14858 2015 del 28.7.2015 [art. 43, 44, comma 1, lett. d), e comma 2 e modulistica allegata]e della relativa relazione illustrativa (par. 3.2.4). Violazione del principio di autolimitazione della discrezionalità. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. Violazione del principio di par condicio . Eccesso di potere per carente istruttoria, erronea presupposizione, travisamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, illogicità, omessa motivazione e disparità di trattamento.

Il ricorrente rileva come la domanda di partecipazione alla procedura per il conferimento dell’incarico direttivo presentata dal controinteressato sia difforme dalle prescrizioni regolamentari e di bando, così che la stessa, ai sensi dell’art. 44 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, si sarebbe dovuta considerare inammissibile.

Il dottor D M, infatti, avrebbe allegato alla sua domanda una proposta organizzativa relativa all’ufficio da ricoprire talmente generica e inconsistente da dover essere considerata inesistente.

E infatti il documento, il particolare rilievo del quale è dimostrato dal fatto che il bando stesso fornisce una serie di dati necessari per la sua compilazione, sarebbe privo dei requisiti di forma e di sostanza e dei contenuti minimi essenziali richiesti affinché possa ritenersi adempiuta la prescrizione concorsuale, limitandosi a riportare, in maniera peraltro errata, i dati relativi alla consistenza dell’organico giudiziario, senza contenere concrete e specifiche proposte operative.

In subordine, il ricorrente rileva come l’estrema genericità della proposta allegata dal controinteressato avrebbe dovuto comunque rilevare in punto di comparazione, nel corso della quale il Consiglio avrebbe dovuto apprezzare la particolare completezza e complessità della proposta organizzativa presentata da esso ricorrente, traendone le dovute conseguenze in relazione alla valutazione.

Sarebbero stati, poi, mal apprezzati gli indicatori generali e specifici sulla base dei quali addivenire al conferimento dell’incarico direttivo.

II. Violazione art. 10, comma 10, art. 11, commi 3 e 5, art. 12, comma 10, d.lgs. 160/2006. Violazione del T.U. Dirigenza Giudiziaria – circolare n.P-14858-2015 del 28.7.2015 (artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17) e della relativa relazione illustrativa (par. 3.2.4). Violazione dei principi di autolimitazione della discrezionalità, di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. e della par condicio . Eccesso di potere per carente istruttoria, erronea presupposizione, travisamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, illogicità, omessa motivazione e disparità di trattamento.

Nel conferire l’incarico direttivo al controinteressato sarebbero stati disapplicati i criteri valutativi previsti dalle norme vigenti e ne sarebbero stati applicati altri non codificati.

Sarebbe infine viziata l’attività di giudizio.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso per inammissibilità delle censure attinenti al merito della decisione e per infondatezza.

Il dottor A D M, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza del 17 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Prima di passare all’esame delle singole censure e ai fini di un corretto inquadramento sistematico della fattispecie, va considerato che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e, al momento dello svolgimento della procedura de qua, dal testo unico sulla dirigenza giudiziaria adottato dal C.S.M. nella seduta del 28 luglio 2015.

Alla luce della richiamata normativa, per il conferimento di incarichi direttivi, assumono rilevanza il parametro delle “ attitudini ” e quello del “ merito ”, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

In particolare, il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del D.lgs. n. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;
è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. n. 160/2006.

Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella recente Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, “ Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria ”, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.

In particolare, come riportato pure nel provvedimento gravato, con riferimento alle attitudini, il nuovo testo unico ha previsto accanto agli indicatori generali - disciplinati dagli artt.

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