TAR Salerno, sez. I, sentenza 2017-07-17, n. 201701210

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2017-07-17, n. 201701210
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201701210
Data del deposito : 17 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2017

N. 01210/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00613/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 613 del 2016, proposto da:
A P F, rappresentato e difeso dall'avv. A B, domiciliata d’ufficio, ai fini del presente giudizio, in Salerno, presso Segreteria Tar;



contro

Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. S C, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Piave N. 1;



e con l'intervento di

ad opponendum:
C F, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Vuolo e Angelo Forino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Salerno, largo Plebiscito, n. 6;



per l'annullamento

1) dell'ordinanza della Città di Nocera Inferiore a firma del " Funzionario delegato arch. Giuseppe Amabile " reg. ab. N. 120/2015, prot. n. 1487, del 12.01.2016, notificata il successivo 14.01..2016, con la quale è stata ordinata la demolizione di serre con elementi verticali in ferro infissi al suolo e copertura con reticolo di travi a due falde con altezza alla gronda di ml 1.92 mentre al colmo di ml. 3.50, delle seguenti dimensioni di ml. 69,50x30,00= mq.2.085.00, presso l'appezzamento di terreno sito alla via F.Roco n. 20 di proprietà della ricorrente;

2) dell'Ordinanza di Sospensione dei Lavori Edili prot. N. 59702 del 27.11.2015, con la quale è stato ordinato l'immediata sospensione dei lavori Edili in attesa che l'interessata provvedesse a presentare eventuali controdeduzioni alla stessa, nella quale era contestata l'esecuzione di opere edili in assenza del titolo abilitativo;

3) della relazione tecnica di sopralluogo prot. N. 57432 del 16.11.2015, dalla quale così come indicato nel provvedimento impugnato sub 1), si rileva l’esecuzione di opere edili in assenza del titolo abilitativo e precisamente presso l’appezzamento di terreno sito alla via F.Roco n. 20 di proprietà della ricorrente;

4) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente non conosciuto e con riserva di motivi aggiunti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 9 marzo 2016 e ritualmente depositato il 7 aprile 2016 successivo, la sig.ra A P F impugna l’ordinanza, meglio distinta in epigrafe, con la quale il comune di Nocera Inferiore ha disposto la demolizione di un impianto serricolo, così come descritto nel provvedimento stesso. Premette, in punto di fatto, che la realizzazione del manufatto contestato risale al 1985 ad opera del dante causa della ricorrente, sig. F V, come sarebbe comprovato dalle fatture per l’acquisto dei materiali. Esattamente il fondo in questione perveniva alla ricorrente per via di successione legittima dal padre, appunto F V, e la preesistenza delle serre all’atto di provenienza in capo al ricorrente sarebbe comprovata dal rilievo aerofotogrammetrico della zona risalente al 1988. Tale circostanza sarebbe stata accertata anche dal Comune di Nocera Inferiore nel procedimento di annullamento del permesso di costruire rilasciato alla signora F C, vicina confinante del ricorrente. Precisa in merito alla vicenda è stato attivato anche un procedimento penale sulla base di denuncia querela proposta dall’odierno ricorrente nei confronti della Formisano per reati edilizi e falso, procedimento che poi è stato esteso nei confronti dello stesso ricorrente sulla base della relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero che avrebbe ignorato le risultanze derivanti dai rilievi aerofotogrammetrici, tanto che veniva immesso provvedimento di sequestro preventivo di poi annullato dal tribunale del riesame.

Parte ricorrente, dopo aver evidenziato che

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