TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-02-02, n. 202400851

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-02-02, n. 202400851
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400851
Data del deposito : 2 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2024

N. 00851/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05011/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5011 del 2020, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, Carabinieri Comando Provinciale di Caserta, Carabinieri Stazione di Teano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
-OMISSIS-- Campania, U.T.G. - Prefettura di Caserta;



nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-;



per l'annullamento:

a) dell'ordinanza n. 84 del 22.10.2020, notificata in pari data, con cui il Comune di Teano ha ordinato ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 152/2006 alla società -OMISSIS- la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati presenti sulla particella 5004 del Foglio 18;

b) ove e per quanto occorra, del verbale conclusivo della conferenza dei servizi interna prot. n. 13286 del 19.10.20;

c) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 13872 del 30.10.20 del Comune di Teano;

d) ove e per quanto occorra, dei verbali della conferenza dei servizi interna prot. n. 2081 del 31.01.20 e 2946 del 14.02.20;

e) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta - Stazione di Teano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame è controversa la legittimità dell’ordinanza in oggetto, con cui il Comune di Teano ha ordinato alla società -OMISSIS-ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sulla particella 5004 del Foglio 18, sede di un dismesso impianto di trattamento rifiuti, già gestito da essa società ricorrente.

2. Più in dettaglio, -OMISSIS- ha premesso in fatto che:

- con determinazione della Provincia di Caserta n. 64/W del 23 luglio 2009, veniva autorizzata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti sulle particelle 5003, 5004 e 5005 del Foglio 18 e veniva altresì disposta l’iscrizione della stessa nel registro delle imprese abilitate al recupero dei rifiuti ex art. 216; detta autorizzazione veniva in seguito rinnovata con ulteriore determinazione provinciale n. 21/W del 24 febbraio 2014;

- con ordinanza n. 4 del 1° aprile 2015, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Ufficio Esecuzioni Immobiliari ordinava la liberazione della particella 5004, in quanto oggetto di un pignoramento operato dalla società -OMISSIS-quest’ultima in contenzioso per l’accertamento della proprietà con la -OMISSIS-., comodante della -OMISSIS-);

- al fine di continuare nell’esercizio dell’attività anche sulla particella 5004, essa ricorrente presentava opposizione all’atto di precetto, che, tuttavia, veniva rigettata;

- ad ogni modo, ricevuta l’ordinanza di rilascio e nelle more della definizione dei giudizi di opposizione a precetto, -OMISSIS- continuava nell’esercizio della propria attività e rimuoveva i rifiuti in questione effettuando 11 carichi nel 2015 e 17 carichi nel 2016, per un totale di circa 2000 mc di materiale smaltito;

- a seguito di numerosi accessi dell’Ufficiale Giudiziario, si vedeva costretta ad interrompere le attività di rimozione dei restanti circa 3000 metri cubi e a rilasciare definitivamente il possesso dell’immobile al custode giudiziario -OMISSIS-

- per effetto del rilascio dell’immobile, essa ricorrente non poteva continuare nell’attività di recupero dei rifiuti depositati sulla particella 5004, atteso che la proprietà ed il possesso della particella in questione venivano acquisiti dal nuovo proprietario -OMISSIS-s, e, per esso, dal custode giudiziario-OMISSIS-., che effettuavano anche una divisione fisica – attraverso appositi cancelli - della particella 5004 dalle particelle limitrofe.

3. Avverso l’epigrafata ordinanza la ricorrente ha proposto gravame, deducendo, in plurimi articolati motivi in diritto, vizi di violazione di legge (segnatamente degli artt. 192 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006)

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