TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2021-01-05, n. 202100059
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Pubblicato il 05/01/2021
N. 00059/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02215/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2215 del 2018, proposto da F D e A A in qualità di esercenti la potestà sulla minore F S, rappresentati e difesi dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via M.Da Caravaggio, n. 45;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale Caserta, Istituto Superiore G. Ferraris Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;
nei confronti
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Campania Napoli, sez. IV, n. 4291/2017 pubblicata il 07/09/2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr Ambito Territoriale Caserta e di Istituto Superiore G. Ferraris Caserta;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 la dott.ssa P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato ai soggetti meglio in epigrafe indicati in data 30 maggio 2018 e depositato il successivo 1° giugno 2018, parte ricorrente espone che con la sentenza n. 4291/2017 pubblicata il 07/09/2017, pronunciata sul ricorso con cui si chiedeva che venisse accertato il diritto all’istruzione all’integrazione scolastica della propria figlia diversamente abile, il TAR Campania, Napoli, Sezione IV accoglieva la domanda avanzata e per l’effetto condannava le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi €. 1500,00, oltre IVA e CPA.
Espone altresì che la sentenza, rilasciata con formula esecutiva in data 19 settembre 2017 era notificata al Centro Servizi Amministrativi di Napoli presso la sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n.55, in data 9 ottobre 2017, ma non veniva eseguita, pur essendosi formato il giudicato su di essa.
2. Parte ricorrente conclude il ricorso formulando le seguenti domande:
A) sia ordinato all’intimata amministrazione di dare esecuzione alla invocata pronuncia mediante il pagamento secondo gl’importi innanzi indicati in favore di parte ricorrente;
B) qualora la P.A. non vi provveda nel termine che il Tar riterrà opportuno assegnare, ha chiesto sin d’ora la nomina di Commissario ad Acta perché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, adotti i provvedimenti del caso finalizzati al richiesto pagamento, il tutto a carico e spese dell’amministrazione medesima;
C) ha chiesto ai sensi dell’art. 112, co. 3, c.p.a. la condanna dei convenuti al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria maturati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, tenuto conto del tempo ormai intercorso dalla sua pubblicazione;
D) ha chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle spese della presente fase di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario.
E) ha chiesto altresì fissarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, co. 4, lett. e), D. Lgs. 104/10, una somma di denaro a carico delle intimate amministrazioni, da corrispondere ai ricorrenti per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, tenuto conto del tempo ormai intercorso dalla sua notifica.
3. Le Amministrazioni evocate risultano costituite in giudizio.
Con deposito del 12 luglio 2018 l’Avvocatura Distrettuale di Napoli produce la nota in data 9 luglio 2018 con cui l’Istituto Superiore “Galileo Ferraris” dimostra di avere attivato la procedura di pagamento delle somme richieste a favore della ricorrente, nonché madre della minore.
4. Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Infatti con istanza depositata il 22 luglio 2020 parte ricorrente rappresenta che solo a seguito della iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, la P.A. provvedeva al pagamento al pagamento delle spese di lite pari ad euro 1.500.00, oltre I.V.A., C.P.A., così come liquidate nella sentenza emessa dal Tar Campania Napoli, sez. IV, n. 4291/2017, in favore di parte ricorrente.
Conclude chiedendo, dunque, la superiore pronuncia con vittoria di spese, diritti ed onorari per la circostanza che l’amministrazione resistente ha eseguito solo a seguito dell’iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza.
5. Al Collegio pertanto non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere che ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a. va adottata “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta,…”, come avviene nel caso in esame, secondo quanto recato dalle riportate Note di udienza del 25 settembre u.s.
Nel rammentare che comunque la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, come in altre analoghe circostanze in cui il ricorso in ottemperanza è stato accolto perdurando l’inadempimento dell’amministrazione, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo a favore del difensore antistatario, con rimborso del contributo unificato se versato.