TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-07-18, n. 202200926
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Testo completo
Pubblicato il 18/07/2022
N. 00926/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01398/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2019, proposto da
Focacceria Perfetta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C P e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C P in Firenze, via Masaccio 175;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio Legale comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria;
nei confronti
Bruscaglioni Marco e Palma Paolo S.n.c., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza del Comune di Firenze - Direzione Urbanistica – Servizio Edilizia Privata n. 699/2019 del 28.08.2019, a firma del Dirigente, notificata alla ricorrente tramite raccomandata ricevuta in data 3.09.2019, avente ad oggetto “Ordine di conformazione ai sensi dell'art. 201, comma 1 Legge regionale n. 65 del 10/11/2014” con il quale si ordina al sig. Fernando Coppolaro, in qualità di titolare dell'attività denominata “Focacceria Perfetta” e responsabile dell'abuso, la conformazione dell'intervento attraverso la rimozione dell'impianto di espulsione realizzato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del provvedimento, trascorso il quale si provvederà a norma dell'art. 201, comma 1, della L.R. Toscana n. 65/2014 nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti e, segnatamente, per quanto occorrer possa
- dell'atto del Comune di Firenze – Direzione Urbanistica – Servizio Edilizia Privata prot. GP n. 94056/2019 del 19.03.2019, a firma del Responsabile del procedimento avente ad oggetto: “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 Legge n. 241/90 e successive modifiche per realizzazione di espulsione fumi in assenza di canna fumaria”;
- dell'atto del Comune di Firenze – Direzione Sviluppo Economico – Servizio Attività Produttive prot. n. 292606 del 10.09.2019 avente ad oggetto: “Avvio del procedimento (ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990) finalizzato alla SOSPENSIONE dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei locali/immobili siti in VIA dei Panciatichi, 98/Nero”;
- dell'atto del Comune di Firenze – Direzione Sviluppo Economico – Servizio Attività Produttive prot. Sigedo del 24.09.2019 avente ad oggetto: “Comunicazione su attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei locali/immobili siti in VIA dei Panciatichi, 98/Nero”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. R G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Nell’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente espone, in fatto, quanto segue:
- essa svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar – ristorante – pizzeria) in Firenze, via Panciatichi, in locali in locazione;
- al fine della predisposizione dei locali alla suddetta attività essa presentava al Comune di Firenze CILA n. 931/2016, nonché notifica dell'attività alimentare ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004, completa di tutti gli allegati ivi compresi gli specifici elaborati grafici e la relazione tecnica (doc. n. 7);
- nella relazione tecnica allegata alla notifica dell'attività alimentare il tecnico incaricato evidenziava che la struttura “ è dotata di impianto di estrazione aria a filtraggio con espulsione in facciata... ” (cfr. doc. n. 7 – relazione tecnica, p. 1), consentito dall’art. 45, comma 4, RE all’epoca vigente;
- dopo oltre tre anni dall'apertura dell'esercizio, la società ricorrente riceveva dal Comune di Firenze la nota prot. G.P.