TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-07-18, n. 202200926

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-07-18, n. 202200926
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200926
Data del deposito : 18 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2022

N. 00926/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01398/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2019, proposto da
Focacceria Perfetta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C P e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C P in Firenze, via Masaccio 175;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio Legale comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria;

nei confronti

Bruscaglioni Marco e Palma Paolo S.n.c., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell'Ordinanza del Comune di Firenze - Direzione Urbanistica – Servizio Edilizia Privata n. 699/2019 del 28.08.2019, a firma del Dirigente, notificata alla ricorrente tramite raccomandata ricevuta in data 3.09.2019, avente ad oggetto “Ordine di conformazione ai sensi dell'art. 201, comma 1 Legge regionale n. 65 del 10/11/2014” con il quale si ordina al sig. Fernando Coppolaro, in qualità di titolare dell'attività denominata “Focacceria Perfetta” e responsabile dell'abuso, la conformazione dell'intervento attraverso la rimozione dell'impianto di espulsione realizzato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del provvedimento, trascorso il quale si provvederà a norma dell'art. 201, comma 1, della L.R. Toscana n. 65/2014 nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti e, segnatamente, per quanto occorrer possa

- dell'atto del Comune di Firenze – Direzione Urbanistica – Servizio Edilizia Privata prot. GP n. 94056/2019 del 19.03.2019, a firma del Responsabile del procedimento avente ad oggetto: “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 Legge n. 241/90 e successive modifiche per realizzazione di espulsione fumi in assenza di canna fumaria”;

- dell'atto del Comune di Firenze – Direzione Sviluppo Economico – Servizio Attività Produttive prot. n. 292606 del 10.09.2019 avente ad oggetto: “Avvio del procedimento (ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990) finalizzato alla SOSPENSIONE dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei locali/immobili siti in VIA dei Panciatichi, 98/Nero”;

- dell'atto del Comune di Firenze – Direzione Sviluppo Economico – Servizio Attività Produttive prot. Sigedo del 24.09.2019 avente ad oggetto: “Comunicazione su attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei locali/immobili siti in VIA dei Panciatichi, 98/Nero”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. R G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Nell’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente espone, in fatto, quanto segue:

- essa svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar – ristorante – pizzeria) in Firenze, via Panciatichi, in locali in locazione;

- al fine della predisposizione dei locali alla suddetta attività essa presentava al Comune di Firenze CILA n. 931/2016, nonché notifica dell'attività alimentare ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004, completa di tutti gli allegati ivi compresi gli specifici elaborati grafici e la relazione tecnica (doc. n. 7);

- nella relazione tecnica allegata alla notifica dell'attività alimentare il tecnico incaricato evidenziava che la struttura “ è dotata di impianto di estrazione aria a filtraggio con espulsione in facciata... ” (cfr. doc. n. 7 – relazione tecnica, p. 1), consentito dall’art. 45, comma 4, RE all’epoca vigente;

- dopo oltre tre anni dall'apertura dell'esercizio, la società ricorrente riceveva dal Comune di Firenze la nota prot. G.P. 94056/2019 del 19.03.2019 di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 193 della L.R. Toscana n. 65/2014 in quanto l’espulsione in facciata dei fumi della cucina in assenza di canna fumaria veniva ritenuta realizzata in difformità del titolo ed in contrasto con l'art. 45 del RE che impone lo sbocco oltre la copertura, salvo le eccezioni previste dall'art. 77 RE;

- la parte privata presentava le proprie osservazioni, evidenziando la impossibilità di realizzazione della canna fumaria fino alla copertura dell'edificio a causa dello stato dei luoghi e della particolare conformazione della facciata tergale dell'immobile, essendo assolutamente vietata dal R.E. la realizzazione di canne fumarie nella facciata principale;

- con ordinanza n. 699/2019 il Comune di Firenze ordinava alla ricorrente la conformazione dell'intervento attraverso la rimozione dell'impianto di espulsione entro il termine di giorni novanta dalla notifica del provvedimento.

2 – La società ricorrente impugna la suddetta ordinanza, e gli altri atti come meglio in epigrafe indicati, formulando nei loro confronti le seguenti censure:

- con il primo motivo evidenzia come l’amministrazione abbia travisato completamente i fatti omettendo di valutare correttamente lo stato dei luoghi e la reale conformazione dell'immobile in questione, giungendo così ad un'errata applicazione della normativa di riferimento;
la realizzazione, da parte della ricorrente, di un impianto di estrazione aria a filtraggio con espulsione in facciata in luogo di una canna fumaria con sbocco sulla copertura dell'edificio è invece ammessa dall'art. 45, comma 4, RE, il quale, lungi dal disporre un rigido divieto, ammette e consente, per i locali adibiti ad attività diverse da quella abitativa come quello in esame, il ricorso agli impianti di evacuazione dei fumi e dei vapori di cottura con espulsione a parete nel caso in cui la realizzazione di una canna fumaria con sbocco sulla copertura si ponga in contrasto con la disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana di cui all'art. 77 dello stesso Regolamento e pertanto la stessa risulti impossibile;

- con il secondo motivo evidenzia che la soluzione di installare una canna fumaria esterna avrebbe stravolto completamente il prospetto dell'edificio con l'introduzione di un elemento estraneo di dimensioni considerevoli (lo spessore del manufatto raggiungerebbe i 40 cm di diametro) che si sarebbe trovato rasente i terrazzi dei condomini (soprattutto quello del quarto piano) e che si sarebbe posto davanti ad una finestra del sottotetto oscurandola in parte (cfr. doc. n. 10 e n. 13);
non siamo di fronte a problematiche di natura esclusivamente civilistica – come viceversa afferma del tutto illegittimamente il provvedimento – bensì ad aspetti contemplati anche dal RE sia sotto il profilo del decoro architettonico (ex art. 77 R.E.) sia sotto il profilo del rispetto delle normali condizioni di vivibilità degli immobili contermini (ex art. 45, comma 1, R.E.);

- con il terzo motivo rileva come l’ordinanza impugnata sia anche illegittima ove afferma che “ l'attuale modalità di espulsione avviene sotto ad un portico condominiale, con impatti anche sulla sicurezza ”;
non vi erano riferimenti alla tematica della sicurezza nella comunicazione di avvio del procedimento;
non è stata effettuata un’adeguata istruttoria che individui in che cosa si concretizzino i problemi di sicurezza;

- con il quarto motivo si censurano le affermazioni circa la qualificazione dell’intervento, che rientra nell’edilizia libera ed essendo conforme alla disciplina edilizia non è suscettibile di sanzione.

3 – Il Comune di Firenze si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

4 – Con ordinanza n. 707 del 2019 la Sezione invitava “ le parti a individuare, congiuntamente, la possibilità di risolvere la problematica di causa attraverso l’adozione di accorgimenti tecnici o l’applicazione di nuove tecnologie a ciò idonee ”, sospendendo nelle more il provvedimento impugnato.

5 – Le parti chiedevano congiuntamente rinvio, rispetto alla prima fissazione di udienza pubblica, per il perseguimento di una soluzione concordata, che non veniva però raggiunta.

6 – Parte ricorrente comunicava quindi di essere stata assolta in sede penale per i fatti di cui al presente giudizio, con sentenza del Tribunale di Firenze –

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