TAR Palermo, sez. II, sentenza 2016-04-01, n. 201600836
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Testo completo
N. 00836/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00989/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 989 del 2014, proposto da B G, M S e D M M, rappresentati e difesi dall'avv. I C, con domicilio eletto in Palermo, Via Oberdan 5, presso lo studio del predetto difensore;
contro
- il Comune di Sciacca in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P F, con domicilio eletto in Palermo, Via Mariano Stabile, 110, presso lo studio dell’Avv. Annalisa Lo Cascio;
per l'annullamento
- del diniego della domanda di autorizzazione n. 31930 del 15 novembre 2013, per la collocazione di un cancello a chiusura della stradella sul terreno, sito in C.da San Giorgio, in catasto al foglio 150, p.lla 108.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune di Sciacca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la D.ssa Anna Pignataro;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015, il difensore di parte ricorrente, presente così come specificato nel verbale d’udienza;
FATTO
Con atto notificato in data 10 marzo 2014 e depositato il giorno 31 successivo, i ricorrenti, in qualità di proprietari del terreno sito in C.da San Giorgio, in catasto al foglio 150, p.lla 108, sulla quale si snoda una stradella che collega la ex SS 115 alle loro abitazioni, hanno impugnato al fine dell’annullamento, il provvedimento privo di data, loro notificato il 10 febbraio 2014, con il quale il Comune di Sciacca ha rigettato l’istanza n. 31930 del 15 novembre 2013 avente a oggetto il rilascio di autorizzazione per la collocazione di un cancello per la chiusura della stradella di che trattasi, poiché questa sarebbe utilizzata quale accesso alle spiagge pubbliche dell’intera fascia costiera sottostante e alla zona destinata a Parco Pubblico Privato del vigente PUC n.6, così come sarebbe previsto anche dall’adottando P.R.G.
Sono proposte le censure di “ Violazione per mancata applicazione dell’art. 11 bis della l.r. n.10/1991 ” e “ Violazione per mancata applicazione dell’art. 12 L.R. n. 37/1985 ”.
Si deduce che il preavviso di rigetto sarebbe stato notificato solo ad alcuni proprietari e che la stradella, privata, non sarebbe mai stata aperta al pubblico transito.
La stessa, poi, non porterebbe direttamente alla spiaggia dalla quale disterebbe 140 metri: