TAR Palermo, sez. II, sentenza 2016-04-01, n. 201600836

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2016-04-01, n. 201600836
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201600836
Data del deposito : 1 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00989/2014 REG.RIC.

N. 00836/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00989/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 989 del 2014, proposto da B G, M S e D M M, rappresentati e difesi dall'avv. I C, con domicilio eletto in Palermo, Via Oberdan 5, presso lo studio del predetto difensore;

contro

- il Comune di Sciacca in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P F, con domicilio eletto in Palermo, Via Mariano Stabile, 110, presso lo studio dell’Avv. Annalisa Lo Cascio;

per l'annullamento

- del diniego della domanda di autorizzazione n. 31930 del 15 novembre 2013, per la collocazione di un cancello a chiusura della stradella sul terreno, sito in C.da San Giorgio, in catasto al foglio 150, p.lla 108.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune di Sciacca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la D.ssa Anna Pignataro;

Udito, nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015, il difensore di parte ricorrente, presente così come specificato nel verbale d’udienza;


FATTO

Con atto notificato in data 10 marzo 2014 e depositato il giorno 31 successivo, i ricorrenti, in qualità di proprietari del terreno sito in C.da San Giorgio, in catasto al foglio 150, p.lla 108, sulla quale si snoda una stradella che collega la ex SS 115 alle loro abitazioni, hanno impugnato al fine dell’annullamento, il provvedimento privo di data, loro notificato il 10 febbraio 2014, con il quale il Comune di Sciacca ha rigettato l’istanza n. 31930 del 15 novembre 2013 avente a oggetto il rilascio di autorizzazione per la collocazione di un cancello per la chiusura della stradella di che trattasi, poiché questa sarebbe utilizzata quale accesso alle spiagge pubbliche dell’intera fascia costiera sottostante e alla zona destinata a Parco Pubblico Privato del vigente PUC n.6, così come sarebbe previsto anche dall’adottando P.R.G.

Sono proposte le censure di “ Violazione per mancata applicazione dell’art. 11 bis della l.r. n.10/1991 ” e “ Violazione per mancata applicazione dell’art. 12 L.R. n. 37/1985 ”.

Si deduce che il preavviso di rigetto sarebbe stato notificato solo ad alcuni proprietari e che la stradella, privata, non sarebbe mai stata aperta al pubblico transito.

La stessa, poi, non porterebbe direttamente alla spiaggia dalla quale disterebbe 140 metri: infatti, questo ultimo tratto non è asfaltato, mentre la restante parte lo è per intervento effettuato dai ricorrenti;
non sarebbe quindi applicabile l’art. 12 L.R. n. 37/1985 che impone ai comuni costieri di ripristinare le antiche strade vicinali di accesso al mare chiuse abusivamente dai privati.

Non sarebbe corrispondente alla realtà che il PUC destina la stradella all’accesso al mare, né esiste un P.R.G. adottato che tale destinazione impone;
in ogni caso, l’area sulla quale insiste andrebbe prima espropriata;
infine, il fatto che la strada sia nell’elenco delle strade comunali non proverebbe la sua natura pubblica.

Il Comune di Sciacca si è costituito con memoria, deducendo l’infondatezza del gravame.

Si sostiene, in particolare, che, seppure privata, la stradella sarebbe utilizzata dalla collettività da tempo immemorabile per accedere al mare ed è identificata nella toponomastica comunale.

Ha replicato con memoria parte ricorrente.

Alla pubblica udienza di discussione del giorno 11 febbraio 2016, il ricorso, su richiesta del difensore dei ricorrenti, è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

E’ quasi superfluo precisare che, affinché un qualsiasi bene possa essere destinato a un uso pubblico, è necessario che rientri nel patrimonio pubblico.

Ove l’amministrazione ravvisi la necessità di acquisire un bene privato nel proprio patrimonio, per la soddisfazione di un interesse pubblico, la legge predispone gli strumenti idonei affinché la P.A. possa acquisire quel bene.

Sulla base di tali principi è evidente che il Comune resistente può imporre l’apertura al pubblico della stradella per cui è causa solo in quanto il terreno su cui insiste rientri nel suo patrimonio;
diversamente, ove ne ravvisi la necessità, dovrà prima espropriare la stradella ai suoi attuali proprietari.

In questa logica si muove la previsione dell’art. 12 della legge regionale n. 37/1985, laddove prevede, per un verso l’apertura al pubblico delle strade di accesso al mare rientranti nel patrimonio pubblico che sono state abusivamente chiuse da privati e, per altro verso, stabilisce che, in sede di pianificazione urbanistica, siano individuati gli accessi al mare necessari a soddisfare l’interesse della collettività, al fine di poterne disporre l’espropriazione e, quindi, trasformarli in accessi pubblici al mare.

Nel caso in esame, parte ricorrente però afferma che la stradella per cui è causa rientra nel suo patrimonio personale e il Comune di Sciacca non è stato in grado di smentire tale circostanza.

Risulta perciò fondato il secondo motivo di ricorso poiché il Comune resistente ha negato l’autorizzazione rispetto a un bene che non è pubblico.

Ove l’amministrazione volesse perseguire il proprio interesse all’apertura al pubblico della strada per cui è causa, avrebbe dovuto provarne la natura pubblica – circostanza neanche affermata nel provvedimento impugnato – ovvero disporne l’espropriazione nei modi e nei tempi di legge.

Né il Comune ha provato l’esistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada in questione.

Va, a tal proposito, richiamato l’incontroverso orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'asservimento a uso pubblico di una strada privata, in forza del quale essa diviene soggetta alla normale disciplina stradale, può derivare o dall'inserimento nella rete viaria cittadina riconducibile alla volontà del proprietario che si manifesta nel mutamento della situazione dei luoghi, come può accadere in occasione di convenzioni urbanistiche, di nuove edificazioni o di espropriazioni, oppure da un immemorabile uso pubblico che va inteso come comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione - pur essa palesata da una situazione dei luoghi che non consente di distinguere la strada in questione da una qualsiasi altra strada della rete viaria pubblica - di esercitare il diritto di uso della strada (ex plurimis Cons. di Stato, V, 9 giugno 2008, n. 2864;
24 maggio 2007, n. 2618 e 4 febbraio 2004, n. 373).

Ebbene, sulla stradella per la quale è lite il Comune di Sciacca non ha dimostrato di avere svolto alcun servizio pubblico di illuminazione, manutenzione, pulizia viaria e raccolta di rifiuti.

Tale circostanza costituisce, ad avviso del Collegio, indice inequivocabile del fatto che la strada non è gravata da uso pubblico, dovendosi ricondurre il passaggio per l’accesso al mare alla tolleranza dei proprietari, i quali non hanno mai inteso rinunziare al loro diritto tant’è che hanno chiesto di potere collocare il cancello, che, peraltro, potrebbe, ipoteticamente, anche consentire il passaggio pedonale.

Quanto alla identificazione della stradella nella toponomastica comunale va precisato che tale iscrizione non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività (Cons. Stato, V, 1 dicembre 2006;
T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 5 dicembre 2012, n.2545;
Cass. civ., sez. un., n. 1624/2010).

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con assorbimento degli altri profili di censura dedotti e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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