TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-04-21, n. 201600517
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N. 00517/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. D P, con domicilio eletto presso Giuseppe Trisorio Liuzzi in Bari, Via Andrea Da Bari, n. 35;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;
per l'esecuzione del giudicato formatosi
sulla sentenza n. 1393/2013 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori avv. D P e avv. dello Stato Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 1393, depositata in data 12.4.2013, Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dall’odierno ricorrente ha:
- condannato il Ministero della Salute al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 9.430,30, quale saldo dovuto al 31.12.2011 per la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale dell’assegno vitalizio ex lege n. 210 del 1992 percepito (settima categoria), oltre gli importi successivamente a maturarsi fino al soddisfo e gli accessori di legge ex art. 429 c.p.c.;
- condannato il Ministero della Salute al pagamento della somma di Euro 1.200,00 a titolo di competenze legali (diritti ed onorari), oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del procuratore distrattario.
A fronte dell’inadempimento del Ministero della Salute, il ricorrente ha presentato l’odierno ricorso ai sensi degli artt.112 e ss. c.p.a., chiedendo a questo Tribunale:
- di ordinare al Ministero della Salute il compimento di tutti gli atti necessari a dare piena ed integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, nominando sin d’ora, ove occorra, un commissario ad acta, che provveda in luogo del Ministero;
- la comminatoria a carico del Ministero della Salute della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) del Cod.proc.amm..
Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio con atto depositato in data 19.3.2015.
Alla Camera di Consiglio del 23.2.2016 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. statuisce espressamente che l'azione di ottemperanza possa essere proposta per conseguire l'attuazione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".
La sentenza di cui si chiede l’esecuzione, regolarmente munita di formula esecutiva in data 3.3.2014 e ritualmente notificata in forma esecutiva all’Amministrazione debitrice in data 10.3.2014, è passata in giudicato in conseguenza della sua mancata impugnazione, come confermato dall’attestazione della Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani del 3.3.2014.
Tuttavia, dagli atti di causa, non risulta che il Ministero della Salute vi abbia dato ottemperanza.
Ricorrendo pertanto tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso, va ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza n. 1393, depositata in data 12.4.2014, del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro e, quindi di pagare le somme ivi indicate, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale, dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato al Ministero della Salute, senza maturare alcun diritto al compenso.
Il Collegio, invece, non ritiene di accogliere la domanda diretta alla fissazione di un’ulteriore somma a carico dell’Amministrazione nel caso di ritardo nell’esecuzione del giudicato, ravvisando invero, nel caso di specie, le ragioni ostative espressamente previste dall’art.114, co. 4, lett. e), c.p.a., quale limite negativo all’applicazione delle cd. astreintes, tenuto conto delle peculiari condizioni in cui versa il Ministero della Salute, anche in considerazione dell’ingente numero dei ricorsi analoghi proposti avverso il medesimo debitore pubblico e delle difficoltà nell’adempimento collegate ai vincoli normativi e di bilancio nonché all’attuale stato della finanza pubblica.
Tale domanda va dunque disattesa.
In base al principio della soccombenza, vanno poste a carico del Ministero della Salute le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore costituito, per sua dichiarazione anticipatario.