TAR Lecce, sez. II, sentenza 2012-04-30, n. 201200748

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2012-04-30, n. 201200748
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201200748
Data del deposito : 30 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01181/2011 REG.RIC.

N. 00748/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01181/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2011, proposto da:
Confindustria Lecce in persona del Presidente e legale rappresentante dott. D C P L;
Confesercenti Lecce in persona del legale rappresentante Sig. Santese Salvatore;
Asshotel/Confesercenti in persona del Vice Presidente e legale rappresentante S R M;
Scogliera Mulino D'Acqua s.r.l. in persona della legale rappresentante Sig.ra L della Q A;
Riviera degli Haethey s.r.l. in persona della legale rappresentante Sig.ra M C;
G.T.L. s.r.l. (Gestione tempo libero) in qualità di titolare dell’Hotel Koinè in persona del legale rappresentante Sig. B M;
Hotel La Punta in personale del legale rappresentante Sig.ra S Pia Palmira;
Le Agavi s.r.l. in qualità di titolare dell’Hotel Valle dell’Indro in persona della legale rappresentante De Donno Anna Maria;
Affittacamere Le Dune in persona della legale rappresentante Sig.ra Malorgio Caterina;
Affittacamere Villa Ada in persona del legale rappresentante arch. Bortone Mauro;
Sole del Mediterraneo Affittacamere di Nuzzo Vittorio;
Azienda Agrituristica Della Tommasa Pasquale;
Azienda Agrituristica “La Moro” di Corvaglia Luigia;
Breakfast Donna Rosa in personale della legale rappresentante Romano Emanuela;
Bed &
Breakfast Cano Maria Pilar in persona dell’omonima titolare, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Bruni e Luigi Mariano, con domicilio eletto presso Luca Bruni in Lecce, via Lamarmora n. 2;

contro

Comune di Otranto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Finocchito e Antonio Chiarello, con domicilio eletto presso lo studio legale associato Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;

per l'annullamento

a) della Deliberazione del Consiglio Comunale di Otranto n. 28 del 28.06.2011, con la quale è stata istituita l'imposta di soggiorno con decorrenza 4 luglio 2011 ed approvato il relativo regolamento;
b) della relazione del Sindaco acclusa alla citata Delibera di C.C., del regolamento approvato nella medesima seduta consiliare nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compreso, in parte qua, il bilancio di previsione 2011, approvato sempre nella seduta consiliare 28.06.2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Otranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti l’avv.to L. Bruni e l’avv.to M. Finocchito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con deliberazione n. 28 del 28 giugno 2011, il Consiglio comunale di Otranto ha istituito l’imposta di soggiorno, prevista dall’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2003 n. 23, approvando la relativa disciplina regolamentare.

Avverso la predetta deliberazione sono insorti alcune associazioni di albergatori e gli operatori economici indicati in epigrafe, contestandone la legittimità per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011 n.23. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 12 della l. n. 42 del 5 maggio 2009. Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997. Violazione del Codice del contribuente di cui all’art. 3 della l. 27 luglio 2000 n. 212. Violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 23/2011. Ingiustizia manifesta. Violazione artt. 23, 53, 97 117 e 119 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per violazione dei principi di buon andamento della P.A. nonché dei principi posti a tutela del contribuente in materia di efficacia delle leggi tributarie nel tempo. Violazione del principio di leale collaborazione tra enti nel conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Sviamento. Eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa;

2. Violazione e falsa applicazione dell’art.4 comma1° del d.lgs. 14 marzo 2011 per violazione/elusione del vincolo di destinazione del gettito. Palese contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa in relazione al contenuto del bilancio di previsione 2011;

3. Violazione e falsa applicazione del criterio di gradualità “in relazione al prezzo” nella determinazione dell’imposta. Violazione degli artt. 4 e 14 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Violazione dell’art. 2 e 12 della l. n. 42 del 5 maggio 2009. Eccesso di potere per illogicità ed incongruità dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta;

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 per omessa partecipazione delle associazioni rappresentative del settore. Violazione artt. 53, 97 117 e 119 della Costituzione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Otranto, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse e di legittimazione a ricorrere, e contestando nel merito la fondatezza del proposto gravame.

Alla Camera di Consiglio del 7 settembre 2011, fissata per la delibazione della istanza di sospensione cautelare della efficacia del provvedimento impugnato, la causa, su richiesta del difensore delle parti ricorrenti, è stata cancellata dal ruolo delle sospensive.

All’udienza pubblica del 16 febbraio 2011, dopo ampia discussione, il ricorso è stato introitato per la decisione.

1. Il collegio rileva, preliminarmente, che sono state depositate le dichiarazioni di alcuni ricorrenti (Della Tommasa Pasquale in qualità di titolare della omonima Azienda Agricola;
Nuzzo Vittorio in qualità di titolare del “Sole del mediterraneo – Affittacamere”;
Corvaglia Luigia in qualità di titolare dell’Azienda agrituristica “La Moro”) che hanno manifestato l’intenzione di rinunciare al ricorso. La Sig.ra De Donno Anna Maria, in qualità di amministratore unico della società “Le Agavi s.r.l.” ha invece manifestato l’intenzione di revocare il mandato conferito ai difensori in quanto “frutto di una non ponderata decisione”. Le predette dichiarazioni, non essendo state notificate alla amministrazione resistente (conformemente a quanto disposto dall’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010), debbono essere interpretate come manifestazioni di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso (ai sensi dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 104/2010), con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame per i ricorrenti che le hanno formulate.

Con riguardo alle eccezioni di inammissibilità del gravame formulate dalla Amministrazione resistente, il collegio ritiene di poter prescindere dalla loro disamina, essendo il ricorso infondato nel merito.

1.1 Con il primo motivo di gravame, i ricorrenti, dopo aver richiamato la disciplina introdotta dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, deducono anzitutto che il Comune di Otranto nell’approvare il regolamento relativo all’imposta di soggiorno sarebbe incorso nella violazione dell’art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 a norma del quale “I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo….”. I ricorrenti evidenziano, infatti che, nel caso di specie, il regolamento è stato approvato dal Comune di Otranto in data 28 giugno 2011 (nella stessa seduta in cui l’organo consiliare ha proceduto alla approvazione del bilancio di previsione 2011) ed è entrato in vigore a far data dal 4 luglio 2011.

La censura è infondata.

Occorre anzitutto premettere che la deliberazione con la quale è stata istituita l’imposta di soggiorno nel Comune di Otranto e, contestualmente, approvato il relativo regolamento è stata dichiarata dall’organo consiliare, con autonoma votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Legittimamente, quindi, la decorrenza della efficacia del provvedimento deliberativo approvato è stata disancorata dalla pubblicazione del provvedimento medesimo dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente.

Con riguardo poi alla dedotta violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, il collegio fa rilevare che l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 attribuisce agli Enti locali il potere di approvare i regolamenti relativi alle loro entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La disposizione richiamata precisa espressamente: “I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

L’art. 151, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione per l’anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Orbene, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2011 è stato dapprima differito al 31 marzo 2011, con D.M. del 17 dicembre 2010, e, successivamente, ulteriormente differito al 30 giugno 2011, con D.M. 16 marzo 2011.

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, dunque, ben poteva il Comune di Otranto far decorrere dal 4 luglio 2011 l’efficacia delle disposizioni regolamentari approvate con deliberazione consiliare n. 28 del 28 giungo 2011, non essendo ancora scaduto, alla data di approvazione del predetto regolamento, il termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione 2011.

1.2 Le parti ricorrenti deducono poi violazione dell’art. 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, che, al comma 1, dispone: “Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono” ed al comma 2 “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

Il Comune di Otranto sarebbe incorso nella violazione delle disposizioni legislative richiamate, disponendo l’applicazione dell’imposta di soggiorno anche per l’esercizio in corso, senza neppure attendere il decorso del termine di sessanta giorni previsto dal secondo comma dell’art. 3 della l. n. 212/2000.

La censura è innanzitutto inammissibile, per difetto di interesse, in quanto la disposizione normativa invocata dalle parti ricorrenti è posta, in realtà, a tutela della posizione dei soggetti passivi del tributo, cioè dei soggetti incisi dalla introduzione di nuovi tributi o dalla modifica della disciplina tributaria. Orbene, nel caso di specie, soggetto passivo dell’imposta di soggiorno non è l’albergatore (e tanto meno le associazioni degli albergatori), quanto piuttosto “chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art.1 e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Otranto” (art. 2 del regolamento approvato).

Ma la censura è, a giudizio del collegio, anche infondata.

L’art. 3, comma 1, secondo periodo, dello Statuto dei diritti del contribuente, nello stabilire che le modifiche introdotte in corso di esercizio si applicano solo a partire del periodo di imposta successivo, si riferisce in via esclusiva ai “tributi periodici”, cioè a quelli per i quali il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione. Ovviamente, nel novero di questi non rientra l’imposta di soggiorno, in quanto con il pagamento dell’imposta il contribuente è esonerato da ogni altro adempimento.

Né appare meritevole di accoglimento la censura relativa alla dedotta violazione del secondo comma dell’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, che vieta l’adozione di disposizioni tributarie che impongano adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

È bensì vero che i gestori delle strutture ricettive, pur non essendo qualificabili come contribuenti, sono obbligati dal regolamento approvato dal Comune di Otranto alla esecuzione di alcuni adempimenti (obbligo di informare gli utenti in merito all’applicazione della imposta di soggiorno;
di riscuotere il tributo dagli utenti, rilasciando apposita ricevuta;
di versare le somme riscosse sul conto corrente intestato al Comune;
di comunicare al Comune di Otranto il nominativo dei soggetti che si rifiutano di versare il tributo), ma, a ben vedere, gli adempimenti più gravosi possono essere adempiuti entro un congruo lasso di tempo.

In particolare, il regolamento approvato dal Comune di Otranto stabilisce, all’art. 4, che i gestori delle strutture ricettive comunicano “all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso dell’anno precedente, nonché il relativo periodo di imposta….” ed, all’ art. 6, comma 4, che “il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nell’arco di un mese solare, entro il successivo mese solare….”.

Stando così le cose, il collegio ritiene che la tesi sostenuta dai ricorrenti non possa essere condivisa.

2. Con il secondo motivo di gravame, i ricorrenti deducono violazione dell’art. 4, comma 1°, del d.lgs. n. 23/2011. Dopo aver evidenziato che il legislatore ha imposto un vincolo di destinazione al gettito della imposta di soggiorno, i ricorrenti si dolgono del fatto che gli interventi ai quali l’Amministrazione comunale di Otranto ha devoluto il gettito dell’imposta di soggiorno avrebbero carattere generico e, comunque, non sarebbero rispettosi del vincolo di destinazione normativamente imposto.

A riprova di quanto sostenuto, le parti ricorrenti fanno rilevare che, a fronte dell’introito derivante dal nuovo tributo (stimato in via presuntiva in Euro 550.000,00), nel bilancio di previsione 2011 le voci di spesa (rectius, interventi) finanziate con gli introiti dell’imposta di soggiorno non subirebbero alcun incremento rispetto all’esercizio precedente.

Da ciò i ricorrenti deducono che l’introduzione della nuovo tributo altro non sia che un espediente per consentire all’Ente il pareggio di bilancio. Ad ulteriore conferma della propria tesi le parti evidenziano che la deliberazione di istituzione dell’imposta di soggiorno è stata approvata nella stessa seduta consiliare nel corso della quale è stato approvato il bilancio di previsione.

La censura è infondata.

Occorre premettere che l’art. 4, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 dispone testualmente: “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.

Premesso ciò, il collegio rileva che alcuni degli interventi finanziati dal Comune di Otranto con gli introiti del nuovo tributo hanno carattere sufficientemente circoscritto e sono direttamente ascrivibili alla materia del turismo (gestione del Castello Aragonese;
uffici IAT e informazioni turistiche;
iniziative attinenti al parco Naturale Regionale dell’istituenda Area marittima protetta, delle aree SIC, dei percorsi ciclabili). Ma anche gli interventi di carattere più generico finanziati con il gettito del nuovo tributo (manutenzione del patrimonio del Beni culturali;
personale di Polizia municipale a tempo determinato;
interventi in campo turistico;
manutenzione strade comunali;
segnaletica stradale;
interventi di tutela ambientale;
attività relative al problema del randagismo;
servizio RSU;
interventi di realizzazione e manutenzione di parchi e giardini urbani) hanno una evidente, anche se indiretta, funzione di promozione del turismo locale e debbono, pertanto, ritenersi coerenti con il vincolo di destinazione imposto dalla legge.

Oltre a ciò, come sopra evidenziato, il Comune di Otranto, con deliberazione di G.C. n. 177/2011, ha istituito la c.d. “Otranto card”, destinata ai fruitori delle strutture ricettive, ai quali è stata offerta la possibilità di fruire di alcuni servizi turistici in misura scontata o gratuita. Ancorché le agevolazioni fruibili per effetto della Otranto card siano state finanziate con una autonoma variazione al bilancio di previsione, attraverso una maggiorazione della previsione di entrata per i parcheggi comunali ed una riduzione della previsione di spesa per le notifiche verbali, deve comunque rilevarsi che l’iniziativa della “Otranto card” ha una evidente ricaduta sulla promozione turistica del territorio e rappresenta un apprezzabile temperamento all’aggravio di spesa imposto ai turisti per effetto della istituzione del nuovo tributo.

Il fatto, poi, che il bilancio di previsione 2011 approvato dal Comune di Otranto non presenti un incremento delle previsioni di spesa in materia di turismo rispetto al precedente esercizio finanziario si presenta del tutto privo di rilevanza giuridica.

Il legislatore non impone che il gettito derivante dal nuovo tributo venga destinato a “nuove spese”, ma impone solo che esso venga utilizzato per finanziare interventi in materia di turismo. Del resto, ove il legislatore non avesse loro attribuito la possibilità di istituire l’imposta di soggiorno, i Comuni, a fronte di una riduzione dei trasferimenti erariali, sarebbero stati costretti a ridurre il livello qualitativo e quantitativo degli interventi nel settore della promozione turistica, della manutenzione del territorio e dei servizi pubblici locali ovvero, in alternativa, ad incrementare le aliquote di tributi già istituiti (addizionale comunale I.R.PE.F.;
I.C.I. o I.M.U.;
TA.R.S.U.;
etc.). All’istituzione della nuova imposta di soggiorno non corrisponde dunque necessariamente un incremento delle previsioni di spesa, come erroneamente supposto dalle parti ricorrenti, in quanto, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione imposto dal legislatore, ben può il gettito del nuovo tributo essere utilizzato per garantire la continuità, rispetto ai precedenti esercizi, dei servizi assicurati dal Comune nel settore del turismo e della manutenzione del territorio.

Del tutto irrilevante sotto il profilo giuridico è anche la considerazione che la deliberazione istitutiva del nuovo tributo è stata approvata nella stessa seduca consiliare nel corso della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2011. Costituisce, infatti, una prassi consolidata negli Enti locali quella di approvare le deliberazioni relative ai tributi locali contestualmente al Bilancio di previsione, dovendo, ovviamente, le modifiche introdotte dall’Ente locale in materia tributaria trovare diretta corrispondenza nelle previsioni di Bilancio relative alle Entrate tributarie.

3. Con il terzo motivo di gravame, i ricorrenti deducono violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 nella parte in cui detta disposizione ha imposto l’applicazione dell’imposta “secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno..”.

In particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che il regolamento comunale avrebbe incluso, ai fini della applicazione del tributo, nella medesima categoria gli alberghi a 5 stelle, quelli a quattro stelle ed i Villaggi Alberghi a tre stelle, pur comportando il pernottamento in queste strutture ricettive il pagamento di prezzi differenti.

Secondo la loro prospettazione, il Comune di Otranto avrebbe invece dovuto determinare l’imposta di soggiorno con riguardo al prezzo applicato da ogni struttura ricettiva o, al più, accorpare le strutture ricettive per fasce di prezzo. A sostegno di quanto dedotto, le parti ricorrenti evidenziano che non sempre ad uno standard qualitativo più elevato corrisponde un prezzo più alto.

La censura è priva di pregio.

Occorre premettere che l’art. 4 del regolamento approvato dal Comune di Otranto stabilisce tre differenti importi dell’imposta di soggiorno, determinandola, in relazione alla categoria della struttura ricettiva, in € 2.00, € 1.50 ed € 1.00 per ogni pernottamento, disponendo, al comma 3, che “l’imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nei campeggi e di sette consecutivi nelle altre strutture ricettive”.

Premesso ciò, il collegio rileva che non è manifestamente illogico o irrazionale rapportare l’entità del tributo alla tipologia classificatoria delle strutture ricettive, in quanto, ordinariamente, alla categoria alberghiera superiore corrisponde il pagamento di un prezzo più elevato. Risulta, quindi, rispettata la finalità perseguita dal legislatore che è quella di graduare l’entità del tributo in relazione alla capacità contributiva del soggetto passivo, desumibile indirettamente dalla categoria della struttura ricettiva.

È bensì vero che, come rilevato dalle parti ricorrenti, nell’impugnato regolamento alla categoria degli alberghi cinque stelle sono stati assimilati, ai fini della quantificazione del tributo, gli alberghi ed i villaggi turistici 4 stelle nonché i villaggi alberghi tre stelle, tuttavia, il collegio fa rilevare che l’entità modesta del prelievo tributario (€ 2.00 per ogni pernottamento per un massimo di sette pernottamenti consecutivi) imposta anche ai fruitori delle strutture alberghiere di rango più elevato (5 stelle), la eterogeneità delle strutture ricettive operanti nel settore del turismo e la conseguente oggettiva difficoltà di individuare un criterio di classificazione delle strutture medesime universalmente valido ai fini della determinazione del tributo rendono non meritevole di favorevole apprezzamento la tesi dei ricorrenti.

4. Con l’ultimo motivo di gravame, le parti ricorrenti, dopo aver richiamato l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011, si dolgono del fatto che, contrariamente a quanto contenuto nella predetta disposizione, l’adozione del regolamento del Comune di Otranto non sia stata preceduta dalla consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ed, in particolare ,di Confindustria, Confesercenti ed Asshotel.

Anche questa censura non può essere condivisa.

Occorre premettere che la disposizione legislativa richiamata dalle parti ricorrenti ha demandato ad un regolamento (statale), da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto 14 marzo 2011 n. 23, la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. In base alla predetta disposizione, in caso di mancata emanazione del regolamento statale entro il predetto termine, ai comuni è riconosciuta la facoltà di disporre, “con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive”, le modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Nel costituirsi in giudizio l’Amministrazione comunale di Otranto ha documentato che, con nota del 7 giugno 2011 (prot. n. 5454), il Comune di Otranto ha informato alcune associazioni sindacali e di categoria (Sindacato provinciale Albergatori, Federalberghi di Lecce, Associazione Campeggiatori Apulia, ANBBA/AICAV, Associazione nazionale delle imprese turistico-ricettive all’aria aperta, Agriturist provinciale c/o Confagricoltura;
Turismo verde) della intenzione dell’Amministrazione comunale di istituire l’imposta di soggiorno e di approvare il relativo regolamento. In riscontro alla predetta nota, la Federalberghi di Lecce ha formulato alcune osservazioni (nota del 10 giugno 2011 prot. n. 1679).

La bozza di regolamento è stata poi inviata per e-mail a tutte le strutture ricettive operanti nel territorio del Comune di Otranto. Oltre a ciò, è stata documentata l’organizzazione di incontri pubblici, pubblicizzati attraverso il sito istituzionale del Comune di Otranto, cui hanno avuto modo di partecipare tutti i gestori delle strutture ricettive.

Stando così le cose, il collegio ritiene che la mancata comunicazione formale ad alcune associazioni di categoria (nella specie, Confindustria, Confesercenti ed Asshotel) non possa, di per sé sola, inficiare la legittimità del regolamento adottato, in quanto il risalto mediatico registrato dall’istituzione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Otranto, documentato anche da articoli di stampa depositati dalla Amministrazione resistente, ha comunque posto tutte le associazioni di categoria in condizione di poter partecipare agli incontri pubblici organizzati dal Comune di Otranto e debitamente pubblicizzati o, comunque, di far pervenire al Comune medesimo le proprie osservazioni in merito all’istituendo tributo ed alla relativa disciplina regolamentare.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

La novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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