TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-12-09, n. 202400378
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2024
N. 00378/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2024, proposto dalla sig.ra IA EN NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Quirino Mescia e Andrea Cuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 240/2023, depositata in data 22.12.2023, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 150/2022 il 5.01.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Civile di Campobasso ha accertato il diritto dell’odierna parte ricorrente, quale docente precaria titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, a conseguire per gli stessi anni il riconoscimento del beneficio della c.d. carta del docente,
e segnatamente l’attribuzione della somma complessiva di € 1.500,00 da corrispondersi mediante accredito, appunto, sulla cd “ carta elettronica del docente ” introdotta all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Nel riconoscere il beneficio la sentenza ha fatto proprio il recente orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. n. 29961/23 del 27.10.23) la quale ne ha appunto affermato l’estensione ai docenti (cd. “ precari ”) supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30.6, ovvero al 31.8 dell’anno per il quale viene richiesta la provvidenza.
Di conseguenza il Tribunale, rinvenendo nel ricorrente la sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in suo favore della somma anzidetta, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi fino alla data di effettivo soddisfo.
1.1 Con l’odierno ricorso, sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, la parte ricorrente ne ha chiesto l’ottemperanza.
Sicché l’avente diritto ha chiesto a questo T.A.R. di nominare senza indugio un commissario ad acta, per il caso di inottemperanza dell’Amministrazione perdurante oltre il termine che le sarebbe stato assegnato, e di fissare, fin da subito, una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., per ogni violazione o inosservanza