TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-04-06, n. 202301189

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-04-06, n. 202301189
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301189
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2023

N. 01190/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00457/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 457 del 2015, proposto dalla -OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Buscaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniela Salerno sito in Palermo, via Sferacavallo, 89/A;



contro

Comune di -OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Salvago, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Roccella sito in Palermo, piazza Marina n. 19;



per il pagamento

della somma di euro 138.846,93 per le opere già realizzate prima della rescissione della convenzione 18.04.2011 rep. 7830, stipulata ai fini dell’affidamento della concessione dei lavori di completamento e gestione del parcheggio pluriplano di -OMISSIS-, tra l’odierna ricorrente e il Comune di -OMISSIS-.

nonché per la revoca

del Decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del 30 marzo 2015 a seguito di opposizione promossa dal Comune di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 118 c.p.a.

Visti il ricorso, l’opposizione a decreto ingiuntivo ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Luca Girardi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il Comune di -OMISSIS-, a seguito di determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 28 giugno 2010, stipulava con R.T.I. -OMISSIS-), la convenzione rep. n. 7830 del 18 aprile 2011 avente per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva per la costruzione in autofinanziamento totale e la gestione complessiva del parcheggio da realizzare nel sottosuolo di -OMISSIS- e la sistemazione viaria della Piazza Vittorio Emanuele, per la parte interessata dall’intervento, con la realizzazione dei necessari raccordi stradali.

Con nota n. 2291 del 12 gennaio 2012 il Raggruppamento comunicava che la società attuativa della concessione sarebbe stata la ditta -OMISSIS- s.p.a.

A seguito di informativa atipica emessa dalla Prefettura di -OMISSIS- nei confronti del R.T.I. -OMISSIS- e di informativa interdittiva ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 252/1998 emessa dalla Prefettura di -OMISSIS- nei confronti della società di gestione -OMISSIS- s.p.a., il Comune, con Determinazione Dirigenziale n. 48 dell’8 maggio 2012, rescindeva il contatto.

Con un primo ricorso davanti a questo TAR (RG -OMISSIS-/12), la -OMISSIS- s.r.l. e la -OMISSIS- S.p.a. chiedevano l’annullamento delle predette informative antimafia. Il TAR con sentenza n. -OMISSIS- del 14 febbraio 2014 rigettava il ricorso.

L’-OMISSIS- proponeva appello avverso la sentenza citata e, nel corso dello svolgimento del giudizio di secondo grado, esponeva che il 17 maggio 2012, dopo la rescissione del contratto, la Direzione dei Lavori aveva attestato la conformità delle opere eseguite dopo la consegna a quelle previste ed approvate dagli organi competenti e aveva quantificato l’importo netto dei lavori eseguiti in € 126.224,49. A tal fine rivendicava l’applicazione dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 252/1998, sostituito dall’art. 92 del D.lgs. 159/2011, che prevede in caso di rescissione disposta per motivi di pubblico interesse che l’Amministrazione sarebbe stata tenuta al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

In forza del richiamato quadro normativo e contrattuale, l’-OMISSIS- S.p.A. aveva emesso la fattura n. 1 del 18 giugno 2012 chiedendo il pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori eseguiti, pari ad € 138.846,93.

Poiché le diffide di pagamento erano rimaste infruttuose, la Società aveva proposto ricorso avanti la Sezione civile del Tribunale di -OMISSIS-, chiedendo l’emissione di ingiunzione di pagamento delle somme di che trattasi, ma il Tribunale lo aveva rigettato per difetto di giurisdizione con decreto n. 7368 del 13 maggio 2014.

La società, quindi, riproponeva la medesima istanza a questo Tribunale che accoglieva la richiesta formulata dalla -OMISSIS- S.P.A. e, con decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del 2015, ingiungeva al Comune di -OMISSIS- il pagamento della somma di € 138.846,93, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ed il pagamento delle spese, competenze ed onorari del procedimento, liquidati in complessivi € 1.173,50, oltre accessori di legge. Non veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto.

Con ricorso notificato il 20 maggio 2015, il Comune di -OMISSIS- proponeva opposizione ai sensi dell’art. 118 c.p.a. e chiedeva la revoca e/o l’annullamento del decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del 2015.

A supporto della sua richiesta rilevava che la normativa richiamata in ricorso dalla Società -OMISSIS- prevede che, in caso di rescissione per motivi di pubblico interesse, nel caso in cui l’opera non abbia superato ancora la fase di collaudo al concessionario sono rimborsati i costi effettivamente sostenuti nei limiti delle utilità conseguite. La medesima previsione era riportata dall’art. 15 della Convenzione stipulata dalle parti. Pertanto, a dire del Comune, non era dovuta la somma richiesta ma quella minore, pari alle spese effettivamente sostenute per la sua realizzazione, nei limiti sopra indicati e di cui si chiedeva la quantificazione mediante nomina di C.T.U.

All’udienza pubblica del 21 febbraio 2019 la causa è stata rinviata a data da destinarsi come si legge nel verbale di udienza in quanto: “L'avv. di parte ricorrente ribadisce la richiesta di differimento versata in atti considerato che sono in corso trattative tra le parti per la ricomposizione bonaria della controversia. Il Presidente dispone di rinviare a data da destinarsi”.

Alla successiva udienza del 22 novembre 2022 le parti hanno espresso la persistenza del loro interesse alla prosecuzione del giudizio da cui il rinvio all’odierna udienza per la trattazione del merito.

All’udienza del 4 aprile 2023 la causa è stata infine posta in decisione, previo avviso ex art. 73, co. 3, c.p.a. della sussistenza di dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo.

Viene all’esame del Collegio il giudizio conseguente all’opposizione proposta dal Comune di -OMISSIS- avverso il decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-/15 emesso da questo Tribunale ai sensi dell’art. 118 c.p.a.

In limine litis, il Collegio rileva d’ufficio la questione circa la sussistenza della propria giurisdizione nella vicenda in esame, ai sensi dell’art. 9 c.p.a. ed a ciò non ostando il disposto del successivo art. 11 c.p.a..

In particolare, valgano al riguardo le seguenti considerazioni preliminari:

- con il Decreto del Tribunale di -OMISSIS- n. 7368 del 13 maggio 2014 è stata rigettata la domanda

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