TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-02-26, n. 202400056
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Testo completo
Pubblicato il 26/02/2024
N. 00056/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2023, proposto da
-OMISSIS- tutti rappresentati e difesi dagli avvocati A P e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto nello studio del primo, in Verona, viale Palladio, n. 42;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege negli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di bilinguismo, prevista dagli artt. 1 (commi 4 e 5) e 4 del D.P.R. n. 752/1976, e s.m.i., pari al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua, a partire dal 7.7.2017, e il cui importo risulta essere stato rideterminato dall’art. 12 del D.P.R. n. 51/2009 nella misura di € 189,94 mensili, in luogo di quella corrispondente al livello B1 pari a € 151,97 mensili, nonché
per la condanna del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,
al pagamento delle differenze tra l’indennità di bilinguismo corrispondente all'attestato B2 (ex attestato “B”) e l’indennità di bilinguismo corrispondente all'attestato B1 (ex attestato “C”) effettivamente percepita dai ricorrenti, dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino all’integrale soddisfo, con gli accessori di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti agiscono dinanzi a questo TRGA per l’accertamento, in giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego non contrattualizzato, del loro diritto a percepire, a partire dal 7.7.2017, l’indennità di bilinguismo, prevista dall’art. 1, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 752/1976 e s.m.i., nell’importo (come rideterminato dall’art. 12 del D.P.R. n. 51/2009) di € 189,94 mensili, corrispondente al livello di competenza linguistica B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (ex patentino di bilinguità B), in luogo di quella corrispondente al livello B1 (ex patentino di bilinguità C), pari a € 151,97, invece goduta. Chiedono, altresì, la condanna dell’Amministrazione al pagamento, in loro favore, delle differenze tra l’indennità che ritengono dovuta e quella effettivamente percepita, dalla data di maturazione dei singoli ratei fino all’integrale soddisfo, con gli accessori di legge.
2. In punto di fatto espongono, fornendo al riguardo prova documentale (docc. da 1 a 33 dei ricorrenti), di essere tutti operatori della Polizia di Stato in servizio in provincia di Bolzano che rivendicano il riconoscimento del medesimo diritto a percepire l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato di conoscenza della lingua di livello B2 (ex patentino B) anziché quella corrispondente al livello B1 (ex patentino C).
Precisano, inoltre, che alcuni fra loro, in seguito a promozione, sono transitati, prima della proposizione del ricorso, nel ruolo degli ispettori e hanno ottenuto, da quel momento, l’indennità di bilinguismo prevista per il livello B2 (ex B) di conoscenza della lingua, in quanto, da sempre, l’accesso al ruolo in questione presuppone il possesso del titolo di studio d’istruzione secondaria di secondo grado, cui corrisponde, come meglio infra , l’attestato di conoscenza linguistica di livello B2 (ex B) e, di conseguenza, la relativa indennità. Questi ultimi, dunque, agiscono in giudizio per l’accertamento del loro diritto a percepire l’indennità di bilinguismo corrispondente al livello di conoscenza B2 e per la conseguente condanna della P.A. al pagamento degli arretrati maturati, limitatamente al periodo precedente alla loro promozione nel ruolo degli ispettori.
3. Richiamate le sentenze di questo TRGA nn. 269/2019, 325/2021 e 253/2022, non appellate dall’Amministrazione coinvolta in quelle vertenze e, dunque, passate in giudicato, intervenute a dirimere controversie del tutto analoghe alla presente, i ricorrenti, richiamano, a monte, il quadro normativo che impone, nel pubblico impiego in provincia di Bolzano, la conoscenza di entrambe le lingue, italiana e tedesca, riconoscendo, quando prevista, la così detta indennità di bilinguismo parametrata al livello di conoscenza linguistica corrispondente al titolo di studi richiesto per l’accesso alle diverse categorie d’impiego, e ricordano come con il D. Lgs. n. 95/2017, in vigore dal 7.7.2017, sia stato introdotto il requisito del diploma d’istruzione secondaria di secondo grado per l’accesso al ruolo di base degli agenti di PS, da una parte di essi ricoperto tutt’oggi e, dagli altri occupato prima di essere transitati ai ruoli degli ispettori.
4. Ricostruito il quadro normativo al lume della giurisprudenza formatasi in materia, i ricorrenti espongono di essere entrati nel ruolo di base della Polizia di Stato, quello degli agenti, partecipando a concorsi che richiedevano, al tempo del loro ingresso, il possesso del titolo di studio della scuola media inferiore, ai sensi dell’art. 1, comma 4- bis , del D.Lgs. n. 197/1995 recante “ Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato ”, comma che, aggiunto dall’art. 1 del D. Lgs. n. 53/2001, sostituiva, con gli artt. da 6 a 6- quater , l’originario art. 6 del D.P.R. n. 335/1982, recante l’” Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ”.
5. In applicazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 752/1976 (“ Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego ”), come modificato dall’art. 1 del D.P.R. n. 327/1982, e integrato dai commi 4 e 5 aggiunti dall’art. 22 del D. Lgs. N. 354/1997, ai ricorrenti (anche a quelli che potevano vantare livelli superiori di conoscenza linguistica) è sempre stata riconosciuta, dunque, in ragione del titolo di studi richiesto per l’accesso al loro ruolo, l’indennità di bilinguismo corrispondente al livello B1 QCER (ex patentino C), nell’importo di € 151,97, in seguito all’aumento previsto dall’art. 12 del D.P.R. n. 51/2009.
6. Sennonché con l’art. 1, lett. e), n. 1), D. Lgs. n. 95/2017, in vigore dal 7.7.2017, il titolo di studio previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), del D.P.R. 335/1982 per la nomina ad agente è stato innalzato da quello di scuola media inferiore al “ diploma d’istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma di laurea ”. A quest’ultimo titolo di studio corrisponde l’indennità di bilinguismo per l’attestato di conoscenza linguistica di livello B2 (ex patentino B).
7. In forza di questa novità normativa, i ricorrenti, tutti in possesso dell’attestato di conoscenza linguistica B2, hanno chiesto all’Amministrazione d’appartenenza di adeguare l’indennità di bilinguismo da essi percepita all’accresciuto titolo di studi ora richiesto per l’accesso al ruolo ricoperto. Le lettere d’intimazione sono agli atti del giudizio, accluse ai fascicoli personali dimessi come documenti da 1 a 33.
I ricorrenti hanno preteso, in altri termini, che fosse loro riconosciuta l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato di conoscenza linguistica B2, pari a 189,94 mensili, e hanno chiesto gli arretrati relativi al periodo successivo all’entrata in vigore, il 7.7.2017, del D. Lgs. n. 95/2017, ovvero dalla diversa successiva decorrenza, determinata in ragione del periodo quinquennale antecedente al deposito dell’istanza di pagamento interruttiva della prescrizione, indicando in € 37,97, per ciascuna delle intercorse mensilità, la differenza tra l’indennità percepita e quella reclamata.
8. I ricorrenti precisano, quindi, che quelli tra loro che continuano ad appartenere ai ruoli degli agenti e dei soprintendenti di PS e ai quali tuttora è riconosciuta l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato B1 (ex patentino C), rivendicano l’accertamento del diritto a percepire la superiore indennità di livello B2 (ex patentino B) a partire dal quinquennio antecedente alla formale istanza, con costituzione in mora, rivolta all’Amministrazione. La quantificazione degli arretrati varia in ragione del diverso momento in cui l’istanza è stata proposta ed è stata così interrotta la prescrizione quinquennale.
A coloro tra i ricorrenti, i quali sono transitati nel ruolo degli ispettori in seguito al concorso interno, è stata, invece, già riconosciuta l’indennità di bilinguismo per il corrispondente attestato di bilinguismo B2 (ex patentino B), tuttavia solo a partire dalla decorrenza giuridica della promozione a tale ruolo, per l’accesso al quale in quel momento era prescritto il diploma di scuola media superiore. La loro rivendicazione dell’accertamento del diritto a percepire l’indennità di livello B2 riguarda, dunque, il periodo antecedente alla promozione, quando ancora appartenevano ai ruoli degli agenti e dei soprintendenti di PS e percepivano l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato B1 (ex patentino C), in virtù del fatto che, al momento dell’accesso a quel ruolo la normativa vigente prescriveva per esso il titolo di studio di scuola media inferiore. Anche nel loro caso