TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-15, n. 202001415

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-15, n. 202001415
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202001415
Data del deposito : 15 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2020

N. 01415/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01163/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47° Reggimento Fanteria n. 4;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;



per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

- del Decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS-, pos. n. -OMISSIS-/A, datato 15 maggio 2017, notificato il 5 giugno 2017, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente, nonché del parere n. -OMISSIS- emesso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 331 del 2 maggio 2017 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali, nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con conseguente liquidazione dell'equo indennizzo spettante;

quanto ai motivi aggiunti:

- del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, prot. n. M_D GPREV REG2018 -OMISSIS- datato 12 febbraio 2018, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui l'anzidetto Dicastero ha confermato il precedente Decreto n. -OMISSIS- del 15 maggio 2017, con cui era stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente, nonché il parere n. -OMISSIS- emesso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 699 del 2 novembre 2017 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali, nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con conseguente liquidazione dell'equo indennizzo spettante.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Nino Dello Preite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente - Sottufficiale dell’Aeronautica Militare, attualmente in servizio presso il -OMISSIS-e temporaneamente impiegato in distinte operazioni ONU in Albania, Kosovo ed Afghanistan svoltesi negli anni dal 2002 al 2008 (svolgendo ivi servizi di manutenzione, addestramento e antincendio) - espone che, con istanza del 28 maggio 2014, ha domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ Linfoma non Hodgkin a cellule B di tipo MALT con differenziazione plasmocitoide, associato ad amiloidosi nodulare ”.

1.1. Con il presente ricorso ha impugnato, domandandone l’annullamento:

- il decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- del 15 maggio 2017, notificato il 5 giugno 2017, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata dal ricorrente (precisamente, “ Linfoma non Hodgkin a cellule B in Follow-up di tipo malt con differenziazione plasmocitoide, associato ad amiloidosi in buon compenso clinico" ”);

- il parere emesso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell’adunanza n. 331/2011 del 2 maggio 2017;

- tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali.

1.2. Ha chiesto, altresì, che sia accertata e dichiarata la dipendenza da causa e/o concausa di servizio della suddetta patologia, con conseguente riconoscimento dell’equo indennizzo spettante per legge e con condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento di tale prestazione, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali e spese di lite, da liquidarsi con distrazione.

1.2. Ha formulato, inoltre, istanza istruttoria, chiedendo « ammettersi Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di accertare la dipendenza da causa di servizio della infermità “Linfoma non Hodgkin a cellule B in Follow-up di tipo malt con differenziazione plasmocitoide, associato ad amiloidosi in buon compenso clinico” ».

2. A sostegno del gravame, ha dedotto il seguente unico ed articolato motivo: “ Violazione di legge, in particolare dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461/2001 e con l’art. 1, commi 563 e 564, della Legge n. 266/2005; eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta; motivazione manifestamente errata; disparità di trattamento ".

3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, contestando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame.

4. Con motivi aggiunti depositati agli atti di causa il 14 maggio 2018, il militare ricorrente ha, altresì, impugnato:

- il provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, prot. n. M_D GPREV REG2018 -OMISSIS- datato 12 febbraio 2018, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui l’anzidetto Dicastero ha concluso il procedimento di riesame della pratica medico-legale del ricorrente ed ha confermato il precedente giudizio, con il quale era stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente;

- il parere n. -OMISSIS-, emesso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell’adunanza n. 699 del 2 novembre 2017;

- tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali.

4.1. Ha, inoltre, reiterato la richiesta di declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “ Linfoma non Hodgkin a cellule B in Follow-up di tipo malt con differenziazione plasmocitoide, associato ad amiloidosi in buon compenso clinico ”, con ogni conseguenze di legge in merito alla liquidazione dell'equo indennizzo, e ha insistito per la condanna alle spese di lite in favore del procuratore distrattario.

4.2. Ha formulato le seguenti doglianze: “ Violazione di legge, in particolare dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461/2001; eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta; motivazione manifestamente errata ”.

5. All’udienza pubblica del 14 ottobre 2020, la causa è stata introitata per la decisione.

6. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è fondato quanto alla domanda annullatoria.

7. Il militare ricorrente lamenta, essenzialmente, la violazione dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461/2001.

7.1. Espone di aver prestato servizio, nel periodo dal 24 maggio 1997 all’8 agosto 1997, presso il Reparto Operativo Autonomo di Tirana (Albania) e di avere dormito “ in tenda sui terreni polverosi

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