TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-15, n. 202001415
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Testo completo
Pubblicato il 15/12/2020
N. 01415/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01163/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47° Reggimento Fanteria n. 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- del Decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS-, pos. n. -OMISSIS-/A, datato 15 maggio 2017, notificato il 5 giugno 2017, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente, nonché del parere n. -OMISSIS- emesso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 331 del 2 maggio 2017 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali, nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con conseguente liquidazione dell'equo indennizzo spettante;
quanto ai motivi aggiunti:
- del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, prot. n. M_D GPREV REG2018 -OMISSIS- datato 12 febbraio 2018, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui l'anzidetto Dicastero ha confermato il precedente Decreto n. -OMISSIS- del 15 maggio 2017, con cui era stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente, nonché il parere n. -OMISSIS- emesso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 699 del 2 novembre 2017 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali, nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con conseguente liquidazione dell'equo indennizzo spettante.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Nino Dello Preite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente - Sottufficiale dell’Aeronautica Militare, attualmente in servizio presso il -OMISSIS-e temporaneamente impiegato in distinte operazioni ONU in Albania, Kosovo ed Afghanistan svoltesi negli anni dal 2002 al 2008 (svolgendo ivi servizi di manutenzione, addestramento e antincendio) - espone che, con istanza del 28 maggio 2014, ha domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ Linfoma non Hodgkin a cellule B di tipo MALT con differenziazione plasmocitoide, associato ad amiloidosi nodulare ”.
1.1. Con il presente ricorso ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- il decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- del 15 maggio 2017, notificato il 5 giugno 2017, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata dal ricorrente (precisamente, “ Linfoma non Hodgkin a cellule B in Follow-up di tipo malt con differenziazione plasmocitoide, associato ad amiloidosi in buon compenso clinico" ”);
- il parere emesso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell’adunanza n. 331/2011 del 2 maggio 2017;
- tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali.
1.2. Ha chiesto, altresì, che sia accertata e dichiarata la dipendenza da causa e/o concausa di servizio della suddetta patologia, con conseguente riconoscimento dell’equo indennizzo spettante per legge e con condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento di tale prestazione, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali e spese di lite, da liquidarsi con distrazione.
1.2. Ha formulato, inoltre, istanza istruttoria, chiedendo « ammettersi Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di accertare la dipendenza da causa di servizio della infermità “Linfoma non Hodgkin a cellule B in Follow-up di tipo malt con differenziazione plasmocitoide, associato ad amiloidosi in buon compenso clinico” ».
2. A sostegno del gravame, ha dedotto il seguente unico ed articolato motivo: “ Violazione di legge, in particolare dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461/2001 e con l’art. 1, commi 563 e 564, della Legge n. 266/2005; eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta; motivazione manifestamente errata; disparità di trattamento ".
3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, contestando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame.
4. Con motivi aggiunti depositati agli atti di causa il 14 maggio 2018, il militare ricorrente ha, altresì, impugnato:
- il provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, prot. n. M_D GPREV REG2018 -OMISSIS- datato 12 febbraio 2018, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui l’anzidetto Dicastero ha concluso il procedimento di riesame della pratica medico-legale del ricorrente ed ha confermato il precedente giudizio, con il quale era stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente;
- il parere n. -OMISSIS-, emesso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell’adunanza n. 699 del 2 novembre 2017;
- tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali.
4.1. Ha, inoltre, reiterato la richiesta di declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “ Linfoma non Hodgkin a cellule B in Follow-up di tipo malt con differenziazione plasmocitoide, associato ad amiloidosi in buon compenso clinico ”, con ogni conseguenze di legge in merito alla liquidazione dell'equo indennizzo, e ha insistito per la condanna alle spese di lite in favore del procuratore distrattario.
4.2. Ha formulato le seguenti doglianze: “ Violazione di legge, in particolare dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461/2001; eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta; motivazione manifestamente errata ”.
5. All’udienza pubblica del 14 ottobre 2020, la causa è stata introitata per la decisione.
6. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è fondato quanto alla domanda annullatoria.
7. Il militare ricorrente lamenta, essenzialmente, la violazione dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461/2001.
7.1. Espone di aver prestato servizio, nel periodo dal 24 maggio 1997 all’8 agosto 1997, presso il Reparto Operativo Autonomo di Tirana (Albania) e di avere dormito “ in tenda sui terreni polverosi